Sentenza del 04/04/2016 n. 2929 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Diniego di rimborso - Medico convenzionato con il S.S.N. - Presenza di attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale - Autonoma organizzazione - Non sussiste - Illegittimità diniego - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. La mera disponibilità dello studio medico e delle attrezzature indispensabili previste dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non costituisce, di per sé, indice di autonoma organizzazione ai fini IRAP. Pertanto, in assenza di ulteriori elementi organizzativi rilevanti, il medico non è soggetto all'imposta e ha diritto al rimborso richiesto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, poiché esercitava l'attività di medico di medicina generale utilizzando attrezzature, arredi e servizi indispensabili e normalmente richiesti dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Tali beni e costi, per tipologia, quantità e valore, non erano idonei a integrare una vera organizzazione autonoma di persone e capitali, risultando invece determinante e insostituibile l'apporto personale del professionista.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
Il presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.
L'autonoma organizzazione non sussiste quando l'attività professionale dipende essenzialmente dal lavoro personale del medico e le attrezzature utilizzate sono soltanto quelle indispensabili per l'esercizio ordinario dell'attività.
Convenzione tipo tra medici di medicina generale e Servizio Sanitario Nazionale
Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.
La disponibilità dello studio e delle dotazioni imposte dalla convenzione è un requisito ordinario e necessario dell'attività convenzionata, non un elemento sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 28 maggio 2010
La stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le dotazioni previste dallo schema di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non costituiscono, da sole, prova dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Cassazione, sentenze n. 15440/2009 e n. 17231/2009
La giurisprudenza richiamata conferma che il medico convenzionato non è soggetto a IRAP quando le strutture e le attrezzature impiegate sono indispensabili e non eccedenti rispetto alle esigenze dell'attività, senza una significativa organizzazione di persone e capitali.
Massime di principio
- Per i professionisti, e in particolare per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, la soggezione a IRAP richiede qualcosa di più della semplice disponibilità di uno studio e di strumenti necessari all'esercizio dell'attività.
- Le attrezzature obbligatorie o normalmente indispensabili per svolgere la professione non dimostrano automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- Occorre valutare concretamente se l'organizzazione ecceda i mezzi minimi necessari e se vi siano dipendenti, collaboratori, beni strumentali rilevanti o investimenti tali da rendere l'apporto organizzativo autonomamente produttivo rispetto al lavoro personale.
- Quando il reddito deriva principalmente dall'attività personale del professionista e l'organizzazione è meramente accessoria e minimale, il presupposto dell'IRAP può ritenersi insussistente e il diniego di rimborso può essere illegittimo.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso sulla base della natura, quantità e valore delle attrezzature, dei costi sostenuti e dell'eventuale impiego di personale o capitale non indispensabile.
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