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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18464/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato contestato (art. 494 cod. pen.), deducendo: 1) violazione del diritto di difesa per non avergli consentito copia della registrazione vocale acquisita nel dibattimento; 2) insufficienza della prova e vizio di motivazione perché l'imputato si sarebbe limitato a trasmettere una proposta di adesione senza essere consapevole dell'inganno operato dalla Zappia e senza partecipare alla registrazione; 3) configurazione, al più, di falsità in scrittura privata (reato depenalizzato) e mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; in via subordinata, cenno alla prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul punto della prescrizione la Corte ha rilevato che il termine ordinario sarebbe scaduto il 25 maggio 2022, cioè dopo la sentenza d'appello (20/01/2022), quindi occorreva esaminare il merito dell'ammissione del ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale, invece di restituire gli atti, ha riaperto l'istruttoria e fatto ascoltare la registrazione nel contraddittorio, come consentito dalle norme processuali. Secondo e terzo motivo (insufficienza della prova e natura della falsità) sono stati ritenuti inammissibili per mancanza di specificità e manifesta infondatezza; la Corte ha ritenuto logico dedurre che l'iniziativa fraudolenta provenisse dall'unico soggetto che avrebbe tratto vantaggio (il procacciatore) e che la condotta non fosse riconducibile al mero falso in scrittura privata, perché implicava la spendita di una qualità (il vincolo tra la Zappia e lo Scarantino) necessaria a ingenerare l'errore. Le doglianze sulla non applicazione dell'art. 131-bis sono state giudicate generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    La norma è stata interpretata come idonea a sanzionare l'induzione in errore della società mediante attribuzione ad altra persona di una qualità che legittimava la stipula; la fattispecie è ritenuta più grave e non ricondotta al mero falso in scrittura privata

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di confronto con la motivazione sulla gravità e insidiosità della condotta e sulla personalità dell'imputato

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme sui termini di prescrizione applicate per valutare la maturazione del requisito temporale; la Corte ha considerato che la prescrizione non era ancora intervenuta al momento della sentenza impugnata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami ai limiti della riassunzione del giudizio in Cassazione e alla necessità di rispettare i limiti soggettivi e oggettivi del ricorso

  • art. 604 e art. 605 cod. proc. pen.

    Richiamate per chiarire che la restituzione degli atti al primo giudice è ammessa solo nei casi tassativi (art. 604), mentre il giudice d'appello decide il merito (art. 605) e può dunque riaprire l'istruttoria e assumere mezzi di prova, come è avvenuto nel caso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (richiamo giurisprudenziale)

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione di cause di non punibilità intervenute successivamente alla sentenza impugnata

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata: formulazioni generiche o non confrontate sono inammissibili
  • La Corte d'appello ha la possibilità, nei limiti di legge, di riaprire l'istruttoria e assumere mezzi di prova nuovi (es. ascolto di registrazioni) invece di limitarsi alla restituzione degli atti al giudice di primo grado; ciò è compatibile con il ruolo del giudice d'appello di decidere nel merito
  • Quando l'azione fraudolenta richiede la 'spendita' di una qualità altrui (es. far figurare una persona come coniuge/convivente) per ingenerare l'errore, la fattispecie può rilevare più gravemente rispetto alla mera falsità materiale o ad un falso in scrittura privata depenalizzato
  • Le questioni relative alla prescrizione vanno valutate sul 'tempus commissi delicti' e comparate con le date delle sentenze; la prescrizione che matura dopo la sentenza impugnata può non essere rilevabile se il ricorso è inammissibile
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) deve essere articolata e confrontarsi con gli specifici argomenti sulla gravità, l'insidiosità della condotta e la personalità dell'imputato altrimenti sarà respinta per genericità
  • Nei casi in cui l'imputato è l'unico ad aver tratto vantaggio dall'operazione, il giudice può ritenere plausibile che l'iniziativa fraudolenta sia partita da lui anche se non esiste una prova diretta di ogni singolo atto

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