Cassazione Penale, Sentenza n. 25785/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Emanuele Burgio. I motivi principali erano: 1) nullità della motivazione per presunto uso illegittimo della tecnica della motivazione per relationem e mancata autonoma valutazione; 2) omessa o insufficiente considerazione della versione difensiva (dichiarazioni spontanee e interrogatorio di garanzia) e di elementi favorevoli all'indagato; 3) carenza di specificazione della condotta attribuita all'indagato nell'imputazione cautelare e contestazione delle aggravanti (premeditazione e futili motivi); 4) insufficiente motivazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) e mancata considerazione delle misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili come reiterativi delle stesse doglianze già discusse in sede di riesame e, nel merito, ha confermato che: la tecnica della motivazione per relationem è ammissibile se il giudice effettua autonoma valutazione; l'impugnata ordinanza conteneva un esame analitico e specifico delle obiezioni difensive; le aggravanti (premeditazione e futili motivi) erano supportate dagli elementi probatori (videoriprese e coordinazione dell'agguato); la descrizione sommaria dell'imputazione cautelare era adeguata per la fase cautelare; le esigenze cautelari erano motivatamente fondate, anche in considerazione del rischio di inquinamento probatorio e della necessità di evitare contatti tra indagati e possibili complici. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma richiamata come base procedurale per l'impugnazione/riassunzione del provvedimento in sede di riesame; indicata come normativa di riferimento per l'azione esperita
art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen.
richiamata come riferimento alle esigenze cautelari (pericolo di fuga/reiterazione e pericolo di inquinamento probatorio) che giustificano la misura cautelare
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
richiama l'obbligo della motivazione autonoma del giudice cautelare; la Corte afferma che tale autonoma valutazione è osservata anche quando il provvedimento richiama altri atti, purché emerga un effettivo vaglio e rielaborazione critica
art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
riferimento alla possibilità di una descrizione sommaria del fatto nell'imputazione cautelare, purché il nucleo essenziale della condotta sia individuato nella richiesta del PM e nel contesto motivazionale dell'ordinanza
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
richiamata in relazione alla presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari; la Corte afferma che oltre a tale presunzione il Tribunale ha fornito specifiche motivazioni
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna alle spese e per il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, quando la decisione non comporti la rimessione in libertà
Massime di principio
- La motivazione per relationem non è di per sé nulla: è ammissibile se il giudice di secondo grado dimostra di avere svolto una valutazione autonoma e critica degli atti richiamati.
- In sede cautelare il livello probatorio richiesto per la gravità indiziaria è quello della qualificata probabilità di colpevolezza e non della certezza del giudizio di condanna.
- Il giudice del riesame deve comunque confrontarsi specificamente con le tesi difensive e motivare il perché tali elementi non superino la presunzione di esigenze cautelari; l'assenza di un confronto puntuale può rendere la motivazione viziata.
- Una descrizione sommaria del fatto nell'imputazione cautelare è sufficiente se il nucleo essenziale della condotta è chiaramente ricavabile dalla richiesta del PM e dal contesto motivazionale dell'ordinanza cautelare.
- Per giustificare la custodia in carcere è necessario dimostrare, anche in concreto, il pericolo di reiterazione del reato o di inquinamento probatorio; la mera collaborazione parziale o precedenti esigui non sono automaticamente idonei a escludere tali esigenze.
- Le misure alternative (es. detenzione domiciliare anche con controllo elettronico) possono essere escluse se il giudice ritiene che non siano sufficienti a prevenire i rischi individuati; tale valutazione deve essere motivata in relazione alle circostanze del caso concreto.
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