Corte di giustizia, Sentenza C-519/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 aprile 2026. — Nitrogénművek Vegyipari Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Veszprémi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Inquinamento atmosferico – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Direttiva 2003/87/CE – Norme transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote – Articolo 10 bis – Normativa nazionale che assoggetta i gestori che beneficiano di un’assegnazione gratuita significativa di quote a un’imposta sulle emissioni di biossido di carbonio (CO2). — Causa C-519/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile con la direttiva ETS un’imposta ungherese che grava specificamente sugli operatori industriali beneficiari di quote gratuite significative di CO2. La misura, secondo la Corte, svuota di contenuto economico l’assegnazione gratuita e neutralizza gli incentivi alla riduzione delle emissioni. Per questo è contraria agli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, in particolare alla tutela della competitività e alla prevenzione del carbon leakage.
L’assegnazione gratuita di quote ETS non può essere neutralizzata da un’imposta nazionale mirata sulle emissioni di CO2 che annulli l’effetto compensativo delle quote e frustri gli obiettivi della direttiva 2003/87.
La questione giuridica
Se la direttiva 2003/87/CE, in particolare l’articolo 1 e l’articolo 10 bis, letti alla luce dei considerando 5, 7 e 20, osti a una normativa nazionale che impone un tributo sulle emissioni di CO2 a carico specifico degli operatori che beneficiano di una significativa assegnazione gratuita di quote ETS, con effetto di svuotare di valore economico e di funzione compensativa tali quote e di compromettere la competitività e la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; e, in via subordinata, se tale normativa sia incompatibile con le libertà fondamentali, il divieto di discriminazione e il diritto di proprietà.
Principio di diritto
L’articolo 1 e l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE ostano a una normativa nazionale che colpisce in modo specifico gli operatori che ricevono un’assegnazione gratuita significativa di quote ETS con un’imposta sulle emissioni di CO2, quando tale imposta neutralizza l’effetto compensativo delle quote gratuite e frustra la finalità del sistema ETS di incentivare la riduzione delle emissioni preservando al tempo stesso competitività e prevenendo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In tal caso, la misura nazionale non è compatibile con il quadro armonizzato dell’Unione, sicché non occorre esaminare le ulteriori questioni su discriminazione, libertà fondamentali e diritto di proprietà.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/87/CE
- Direttiva (UE) 2018/410
- Articolo 1 della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 10 della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
- Articoli 18, 49 e 56 TFUE
- Articoli 17 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 14 CEDU
- Articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU
- Regolamento delegato (UE) 2019/331
- Decisione 2015/1814/UE
Imposta nazionale sulle emissioni di CO2 e quote ETS gratuite
La Corte di giustizia (Seconda Sezione), in sede di rinvio pregiudiziale proposto dalla Veszprémi Törvényszék (Corte di Veszprém, Ungheria), si pronuncia sulla compatibilità con la direttiva 2003/87/CE di un’imposta ungherese sulle emissioni di CO2 applicata agli operatori che beneficiano di un’assegnazione gratuita significativa di quote ETS. La controversia riguarda la Nitrogénművek Vegyipari Zrt. e l’Amministrazione fiscale e doganale ungherese.
Fatti e procedimento principale
Il decreto del governo n. 320/2023, adottato in stato di crisi, introduceva due oneri fiscali per i gestori di impianti che beneficiano di quote gratuite significative nell’ambito dell’EU ETS; il solo rilevante nel giudizio era l’imposta sulle quote di emissioni di CO2. Tale imposta colpiva, in sostanza, gli operatori con determinati parametri emissivi e con una quota gratuita almeno pari al 50% delle emissioni verificate medie del triennio precedente. Per il 2023, l’imposta si applicava anche alle emissioni già prodotte prima dell’entrata in vigore del decreto.
La Nitrogénművek ha presentato dichiarazione integrativa per ridurre il debito fiscale, contestando la compatibilità della misura con il diritto dell’Unione e con il diritto ungherese. Respinta l’istanza dall’amministrazione, ha adito il giudice del rinvio, che ha sottoposto quattro questioni pregiudiziali alla Corte.
Normativa rilevante dell’Unione
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410;
- i considerando 5, 7 e 20;
- l’articolo 1, che istituisce l’EU ETS per promuovere la riduzione delle emissioni secondo criteri di costo-efficacia;
- l’articolo 10, sulla messa all’asta delle quote;
- l’articolo 10 bis, che disciplina le norme transitorie armonizzate per l’assegnazione gratuita e prevede anche misure finanziarie a favore dei settori esposti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- gli articoli 18, 49 e 56 TFUE;
- gli articoli 17 e 21 della Carta.
Questione pregiudiziale principale
La questione centrale era se la direttiva ETS osti a una disciplina nazionale che assoggetta a imposta, in modo mirato, gli operatori che ricevono quote gratuite significative, quando l’effetto pratico della misura è quello di privare le quote del loro valore compensativo e di disincentivare gli investimenti in tecnologie meno inquinanti.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’EU ETS è costruito attorno al valore economico delle quote, il quale serve a incentivare le imprese a ridurre le proprie emissioni. L’assegnazione gratuita di quote è stata prevista per evitare una perdita di competitività dei settori industriali dell’Unione e il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L’articolo 10 bis realizza una armonizzazione completa delle regole di assegnazione gratuita, proprio per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
Pur osservando che il diritto dell’Unione non vieta in astratto agli Stati membri di adottare misure fiscali che incidano sulle implicazioni economiche delle quote, la Corte afferma che tali misure non possono compromettere gli obiettivi della direttiva 2003/87. In particolare, una misura nazionale non può attenuare l’incentivo alla riduzione delle emissioni fino a neutralizzarlo.
Nel caso di specie, l’imposta ungherese colpisce specificamente gli operatori beneficiari di quote gratuite significative e si applica in funzione delle emissioni effettive, con un prelievo di 36 euro per tonnellata di CO2. Secondo la Corte, essa priva tali operatori dell’incentivo a investire nella riduzione delle emissioni, poiché assorbe una parte sostanziale del valore economico delle quote gratuite. La riduzione della base imponibile prevista dal diritto nazionale non cambia questa valutazione, perché continua a sottrarre valore economico alle quote e a rendere inoperante la funzione incentivante dell’EU ETS.
La Corte conclude quindi che la misura nazionale neutralizza l’effetto compensativo dell’assegnazione gratuita e frustra gli obiettivi della direttiva, in particolare la tutela della competitività e la prevenzione del carbon leakage.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 1 e l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, letti alla luce dei considerando 5, 7 e 20, ostano a una normativa nazionale che assoggetta specificamente un operatore economico beneficiario di un’assegnazione gratuita significativa di quote ETS a un’imposta sulle emissioni di CO2 del suo impianto, quando tale imposta neutralizza l’effetto compensativo delle quote e contrasta con gli obiettivi del sistema.
Questioni ulteriori non esaminate
Poiché la prima questione viene accolta, la Corte dichiara di non dover rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta, relative a discriminazione, libertà fondamentali e diritto di proprietà.
Principio affermato
Una misura fiscale nazionale non può essere costruita in modo da colpire specificamente i beneficiari di quote ETS gratuite significative se, per effetto pratico, essa annulla il vantaggio economico dell’assegnazione gratuita e vanifica la logica di incentivo del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 16 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-343/23
- Sentenza · 16 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-440/23
- Sentenza · 16 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-549/23
- Sentenza · 16 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-672/23
- Sentenza · 16 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-50/24
- Sentenza · 16 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-58/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →