Sentenza n. 117/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti emesso nei confronti del ricorrente in data 20 ottobre 2023; - del decreto n. -OMISSIS- del 12 settembre 2023, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile ad uso caccia n. -OMISSIS- rilasciatagli in data 23 luglio 2019 con validità fino al 22 luglio 2024; - nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti amministrativi sopra richiamati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia e divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia e il successivo divieto prefettizio di detenzione di armi, deducendo insufficienza, erroneità e carenza dell'istruttoria, violazione dell'art. 9 l. 241/1990 per mancata considerazione della richiesta di audizione e travisamento o erronea valutazione dei fatti, con illogicità manifesta. Ha sostenuto che i provvedimenti si fondassero essenzialmente sulla segnalazione relativa a un unico episodio di conflitto con il figlio, durante il quale avrebbe colpito quest'ultimo con un badile per difendersi, senza utilizzare le armi detenute. Ha dedotto il carattere isolato dell'episodio, il contesto familiare e l'alterazione alcolica e da sostanze del figlio, l'irrilevanza di precedenti risalenti e l'assenza di procedimenti penali. Nel corso del giudizio è emerso che il divieto prefettizio era stato annullato in autotutela per mancato esame delle deduzioni difensive, con riapertura del procedimento; il ricorrente ha inoltre allegato il trasferimento della residenza in altra abitazione e l'assenza di un nuovo provvedimento inibitorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all'impugnazione del divieto prefettizio di detenzione di armi, poiché tale atto era stato annullato in autotutela. La domanda è stata invece rigettata quanto alla revoca questorile della licenza. Il TAR ha ritenuto legittima la prognosi di possibile abuso delle armi, osservando che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di detenzione, subordinata alla completa affidabilità dell'interessato. La Questura aveva considerato non soltanto l'episodio del 7 agosto 2023, ma una situazione di grave conflittualità familiare protratta nel tempo, aggravata dall'assunzione di alcool e sostanze da parte del figlio convivente, nonché gli ulteriori elementi riportati nella segnalazione dei Carabinieri. Tale quadro era ritenuto sufficiente a fondare, secondo il criterio del più probabile che non, la prognosi di inaffidabilità e di possibile degenerazione dei dissidi mediante l'uso di armi. Il giudice ha ritenuto irrilevanti, ai fini della legittimità originaria della revoca, sia l'annullamento in autotutela del divieto prefettizio, avvenuto per un vizio istruttorio formale, sia il successivo trasferimento di residenza, trattandosi di circostanze sopravvenute valutabili eventualmente dalla Questura solo nell'ambito di un riesame con effetti ex nunc. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 r.d. 773/1931
L'autorità di pubblica sicurezza deve formulare una valutazione prognostica sull'affidabilità del titolare o richiedente e sulla possibilità di abuso delle armi.
art. 699 c.p.
Il porto d'armi costituisce una deroga al generale divieto penale di portare armi.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
La licenza di porto d'armi deroga al generale divieto di detenzione delle armi.
art. 9 l. 241/1990
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e alla mancata considerazione della richiesta di audizione; il motivo non è stato accolto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare o detenere armi; il rilascio e il mantenimento della licenza presuppongono una perfetta e completa affidabilità circa il buon uso delle armi.
- La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza sulla possibile presenza di un rischio di abuso delle armi è prognostica, ampiamente discrezionale e deve essere svolta ex ante sulla base di elementi concreti e secondo il criterio del più probabile che non.
- Una situazione di grave e reiterata conflittualità familiare, aggravata dall'abuso di alcool o sostanze stupefacenti all'interno del nucleo familiare, può autonomamente fondare la prognosi di possibile abuso delle armi, anche se le armi non sono state utilizzate nell'episodio considerato.
- Nel bilanciamento tra l'interesse privato al mantenimento della licenza e l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone, nel settore delle armi assume prevalenza l'interesse pubblico, sicché sono sufficienti anche rischi potenziali purché sorretti da una valutazione concreta e non arbitraria.
- Le circostanze sopravvenute alla revoca, quali l'annullamento in autotutela di un distinto divieto prefettizio o il trasferimento di residenza dell'interessato, non incidono sulla legittimità originaria della revoca e possono eventualmente giustificare un nuovo riesame amministrativo con effetti soltanto ex nunc.
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