Sentenza del 02/10/2017 n. 2661 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2005, fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza. L'Agenzia contestava a MT s.r.l. l'utilizzo di fatture emesse dalla società I. s.r.l., ritenuta una società cartiera priva di effettiva struttura operativa, nell'ambito di una frode carosello e di operazioni soggettivamente inesistenti, per un imponibile superiore a 3 milioni di euro. Il contribuente contestava vizi formali, la decadenza dell'Ufficio per asserita inapplicabilità del raddoppio dei termini, l'inesistenza soggettiva delle operazioni e il cumulo delle sanzioni per indebita detrazione IVA e infedele dichiarazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto valida la motivazione dell'accertamento, applicabile il raddoppio dei termini in presenza di una violazione comportante l'obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia fosse stata presentata tardivamente o non presentata, e comunque ha rilevato che la Guardia di Finanza aveva trasmesso una comunicazione di notizia di reato. Ha inoltre ritenuto dimostrata la natura di cartiera della società emittente e la consapevolezza, quantomeno colposa, di MT s.r.l. circa la frode. È stato ritenuto legittimo anche il cumulo delle sanzioni, riferite a due distinte violazioni. MT s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in 10.000 euro oltre accessori, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 54, comma 4, D.P.R. n. 633/1972
Consente la rettifica della dichiarazione IVA sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria, tra cui le risultanze del processo verbale della Guardia di Finanza.
Art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento dipendeva dalla sussistenza di una violazione comportante l'obbligo di denuncia penale, non dall'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario.
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Prevedeva, per le imposte dirette, il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti, secondo il regime temporale applicabile.
Art. 331 c.p.p.
Disciplina l'obbligo di denuncia dei reati da parte dei pubblici ufficiali; la sentenza ha chiarito che, ai fini del raddoppio, rileva l'obbligo di denuncia derivante dalla violazione.
Art. 347 c.p.p.
La comunicazione della notizia di reato effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria alla Procura può essere rilevante ai fini del raddoppio dei termini.
D.Lgs. n. 74/2000
Individua i reati tributari la cui possibile integrazione può determinare l'obbligo di denuncia e, nel regime precedente, il raddoppio dei termini di accertamento.
Art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997
È stato applicato alla violazione consistente nell'utilizzo di fatture soggettivamente false per effettuare un'indebita detrazione dell'IVA.
Art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997
È stato applicato per l'infedele dichiarazione annuale derivante dall'indicazione di un'IVA detraibile e di un credito non spettanti.
Art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997
nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente
Consente di graduare la sanzione considerando gravità, condotta, personalità e condizioni economiche del contribuente; la partecipazione a una frode carosello è stata ritenuta idonea a giustificare l'applicazione della misura massima.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 91 c.p.c.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del giudizio sono state poste a carico del contribuente appellante.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Art. 2 D.Lgs. n. 128/2015 e art. 1, comma 132, L. n. 208/2015
Le disposizioni transitorie hanno fatto salvi gli effetti degli avvisi già notificati, consentendo l'applicazione del precedente regime del raddoppio dei termini agli atti notificati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Art. 32 D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel processo tributario.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, l'Amministrazione può contestare l'inesistenza soggettiva dell'operazione anche quando la merce o il servizio siano stati effettivamente forniti: il punto decisivo è stabilire se la prestazione sia stata resa proprio dal soggetto indicato in fattura.
- La natura di società cartiera dell'emittente, dimostrata dall'assenza di personale, mezzi, sedi operative e struttura aziendale, può costituire un indizio grave della soggettiva inesistenza dell'operazione e della mancata buona fede del cessionario.
- Il contribuente deve dimostrare di aver adottato ragionevoli verifiche sulla controparte quando esistono anomalie evidenti nella catena commerciale; ignorare tali anomalie può impedire la detrazione dell'IVA.
- Nel regime previgente, il raddoppio dei termini di accertamento dipendeva dalla sussistenza di una violazione comportante l'obbligo di denuncia penale, non necessariamente dall'effettiva presentazione tempestiva della denuncia.
- L'utilizzo di fatture false e la successiva indicazione dell'IVA non spettante nella dichiarazione possono integrare violazioni autonome, con conseguente applicazione cumulativa delle relative sanzioni.
- La partecipazione consapevole o gravemente negligente a una frode IVA può giustificare il recupero dell'imposta, il diniego della detrazione, l'applicazione di sanzioni elevate e la condanna alle spese di giudizio.
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