Cassazione Penale, Ordinanza n. 16880/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La decisione riguarda il reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. avverso il decreto ministeriale di proroga di tale regime, reclamo rigettato dal Tribunale di sorveglianza. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 666 c.p.p., sostenendo che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse solo apparente quanto alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento e quindi quanto alla legittimità della proroga del 41-bis. La Suprema Corte ha però ritenuto che, ai fini della proroga, non sia richiesta la prova certa dei collegamenti con l'associazione criminale, essendo sufficiente una ragionevole probabilità desunta dagli elementi acquisiti; ha inoltre valorizzato la motivazione del Tribunale, che aveva richiamato lo spessore criminale del detenuto, il suo ruolo apicale nel clan camorristico di riferimento, la mancata emersione di condotte incompatibili con il permanere del vincolo associativo, la persistente vitalità del sodalizio e i tentativi di comunicazione criptica verso l'esterno, sfociati anche in provvedimenti di blocco della corrispondenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in sostanza vizi motivazionali non deducibili in sede di legittimità e che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza fosse adeguatamente motivata sulla persistenza dei collegamenti con l'associazione criminale di riferimento, secondo il parametro della ragionevole probabilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Costituisce la base normativa del regime detentivo speciale la cui proroga è stata oggetto del reclamo e del successivo ricorso; la permanenza dei presupposti può essere valutata sulla base di elementi che rendano ragionevolmente probabili i collegamenti con l'associazione criminale.
art. 125 c.p.p.
È richiamato come parametro di censura per dedotta motivazione apparente; la Corte ritiene però che la motivazione dell'ordinanza sia sufficiente e non meramente apparente.
art. 666 c.p.p.
È invocato dalla difesa in relazione al procedimento di sorveglianza; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti, ritenendo le doglianze inammissibilmente orientate sui vizi motivazionali.
art. 616 c.p.p.
Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ipotesi di esonero.
Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221
È richiamata come precedente secondo cui, ai fini della proroga del regime differenziato, non è necessaria la prova certa dei collegamenti con l'associazione criminale, essendo sufficiente che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili.
Massime di principio
- Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. non occorre accertare con certezza assoluta la perdurante esistenza dei collegamenti con l'associazione criminale: è sufficiente che tale permanenza sia ragionevolmente probabile sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti.
- La motivazione del provvedimento di proroga è adeguata quando richiama elementi concreti e convergenti, quali la biografia criminale, il ruolo apicale del detenuto nell'organizzazione, la vitalità del sodalizio, l'assenza di condotte incompatibili con il vincolo associativo e condotte comunicative verso l'esterno suggestive di persistente collegamento.
- In sede di legittimità non sono deducibili in modo efficace censure che si risolvano in una mera contestazione del ragionamento motivazionale, ove il provvedimento impugnato rechi una motivazione non meramente apparente e sorretta da dati specifici.
- Nel giudizio di cassazione avverso ordinanze rese in materia di sorveglianza, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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