Sentenza n. 322/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 378 del 22/07/2025, concernente assegnazione carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per più anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza ottenere l'integrale pagamento. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato l'avvenuto accredito del beneficio e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha tuttavia dimostrato, mediante screenshot del portale ministeriale, di avere ricevuto soltanto 2.383 euro, comprensivi anche dei 383 euro spettanti per l'anno scolastico 2025/26, con conseguente pagamento solo parziale delle somme dovute in base al giudicato. Il Ministero ha inoltre sostenuto, secondo la tesi già esaminata in giudizi analoghi, che la docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta mediante la procedura telematica ministeriale e attendere i tempi dell'amministrazione in osservanza dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo non dimostrata l'integrale esecuzione del giudicato e plausibile la ricostruzione della ricorrente circa il pagamento parziale. Ha escluso che la creditrice fosse tenuta a presentare ulteriori richieste amministrative tramite la procedura telematica ministeriale o ad attendere sine die la presa in carico della sua posizione: in assenza di una norma che imponga tali adempimenti o sospenda l'esecuzione dei giudizi, una simile pretesa eccederebbe i doveri di correttezza e buona fede gravanti sul creditore. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per corrispondere tutte le somme dovute in base alla sentenza civile. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, autorizzandolo, in caso di ulteriore inadempimento e su richiesta della ricorrente, a provvedere in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente e all'accredito o pagamento delle somme residue, adottando ogni atto amministrativo e contabile necessario. Ha stabilito un compenso di 500 euro per l'eventuale attività commissariale, a carico del Ministero. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta.
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso riferisce di avere atteso il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni prima di agire in ottemperanza.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili ai giudizi esecutivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna al pagamento della carta docente, il pagamento solo parziale del beneficio non esclude l'interesse all'azione e impone all'amministrazione la completa esecuzione del giudicato.
- In assenza di una specifica previsione normativa, il creditore non è tenuto, per ottenere l'esecuzione di un giudicato di condanna, a presentare una nuova istanza mediante una procedura amministrativa telematica né ad attendere tempi incerti dell'amministrazione.
- I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede non possono essere interpretati in modo da imporre al creditore un'attesa indefinita o ulteriori adempimenti non previsti dalla legge, quando l'amministrazione è già obbligata in forza di un giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su richiesta dell'interessato in caso di inutile decorso del termine.
- La nomina del commissario ad acta può comprendere il potere di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme riconosciute dal giudicato.
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