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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di misure cautelari - del decreto rettorale n. 150/2021 prot. n. 0049217 del 3.5.2021 del Rettore dell'Università degli Studi di Macerata, comunicato in pari data; - della deliberazione/parere del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 10.3.2021 (in parte qua); - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202100485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di un’Università e deliberazione/parere del Consiglio di Dipartimento, relativi a una vicenda non ulteriormente specificata nel testo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il decreto rettorale n. 150/2021 del Rettore dell’Università degli Studi di Macerata, nonché la deliberazione/parere del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 10 marzo 2021 e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti. In data 12 febbraio 2026 la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. L’Università ha aderito a tale richiesta; il controinteressato ha preso atto della dichiarazione ma ha chiesto la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della conseguente assenza di interesse attuale alla decisione di merito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, sia in considerazione dell’adesione dell’Università, sia per le peculiarità della vicenda. Il Collegio ha inoltre precisato che, nella precedente fase cautelare, era stato esaminato soltanto il profilo del periculum in mora, senza una valutazione definitiva della fondatezza delle censure.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne espone una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, quando viene meno l’interesse attuale alla pronuncia giudiziale.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse può fondare la declaratoria di improcedibilità anche quando l’amministrazione resistente vi aderisca e il controinteressato si limiti a contestare la regolazione delle spese.
  • La precedente concessione o trattazione cautelare non determina una decisione sul merito quando il giudice abbia esaminato esclusivamente il periculum in mora; essa non impedisce quindi la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelareSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

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