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Sentenza

Sentenza del 14/03/2023 n. 7428 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società avevano chiesto il rimborso di diritti di controllo sanitario pagati in esecuzione di atti impositivi emessi dall'AUSL per gli anni 2009 e 2010, sostenendo di essere meri intermediari commerciali e non produttori e pertanto non soggetti al tributo previsto dal D.Lgs. n. 194/2008 (ovvero non ricompresi tra i soggetti passivi indicati dal decreto). L'AUSL impugnò la decisione favorevole alle società in appello, deducendo violazioni della normativa nazionale e comunitaria (D.Lgs. 194/2008, Regolamento CE n. 882/2004, direttiva 89/662/CE, e note ministeriali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'AUSL, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con rigetto del ricorso originario delle contribuenti. La Corte ha ritenuto che il D.Lgs. n. 194/2008 assoggetta al pagamento delle tariffe di controllo sanitario gli operatori del settore alimentare operanti in mercati generali e nel settore ortofrutticolo fresco, non solo i produttori; ha richiamato il Regolamento CE n. 882/2004 (considerando che la normativa comunitaria si applica a tutte le fasi produzione/trasformazione/distribuzione e che gli operatori sono responsabili della sicurezza degli alimenti nelle fasi sotto il loro controllo). Ha inoltre confermato la legittimità della tariffazione forfetaria prevista nell'Allegato A (Sez.6) del D.Lgs. 194/2008 e precisato che il contribuente resta comunque libero di contestare l'importo in concreto sulla base delle caratteristiche dell'operatore o di mutamenti sopravvenuti. Le spese sono compensate in considerazione del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 194/2008

    art. 1 (commi 1 e 3), Allegato A, Sez.6

    Il decreto istituisce le tariffe per i controlli sanitari ufficiali e stabilisce che le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati; l'Allegato A Sez.6 include gli operatori alimentari dei mercati generali e del settore ortofrutticolo fresco, quindi anche i meri commercianti/mediatori rientrano tra i soggetti passivi.

  • Regolamento CE n. 882/2004

    Considerando 1 e 4; art. 27, comma 5 (richiamato dalla giurisprudenza)

    La normativa comunitaria mira a garantire sicurezza e sanità degli alimenti e si applica a tutte le fasi (produzione, trasformazione, distribuzione); gli operatori del settore sono responsabili per le attività nell'ambito delle loro aziende. La tariffazione nazionale forfetaria è compatibile con il parametro della tipologia di stabilimento/prodotto indicato nel regolamento.

  • Direttiva 89/662/CEE

    Richiamata fra i motivi di ricorso, ma la Corte ha fondato la decisione principalmente sul combinato D.Lgs. 194/2008 e Regolamento 882/2004; la direttiva non ha alterato l'esito.

Massime di principio

  • Gli obblighi di pagamento delle tariffe per i controlli sanitari disciplinati dal D.Lgs. 194/2008 ricadono sugli operatori del settore alimentare in tutte le loro fasi operative (produzione, trasformazione, distribuzione), non solo sui produttori agricoli.
  • Gli operatori dei mercati generali e del settore ortofrutticolo fresco sono espressamente soggetti alla tariffazione prevista dall'Allegato A Sez.6 del D.Lgs. 194/2008; la mera attività di intermediazione/commercializzazione non esclude l'applicabilità del tributo.
  • La tariffazione forfetaria prevista dalla normativa nazionale è compatibile con il diritto comunitario (Reg. 882/2004) quando sia correlata a tipologia di stabilimento e prodotto; tuttavia il soggetto passivo può sempre contestare l'entità dell'importo dimostrando concrete caratteristiche diverse o sopravvenuti mutamenti.
  • La normativa comunitaria non impone, in linea formale, un obbligo procedimentale dettagliato di comunicazione preventiva al contribuente dell'entità del costo forfetario, né richiede un particolare contenuto motivazionale dell'atto impositivo oltre a quanto previsto in diritto nazionale.
  • In situazioni simili la strategia difensiva del contribuente dovrebbe concentrarsi su prove concrete che l'operatore non rientra nella categoria individuata dall'Allegato A o che i parametri usati per la tariffa non corrispondono alla realtà dell'attività (dimensioni, tipologia, effettivi servizi controllati), piuttosto che su un'assunzione generale che i commercianti siano esclusi per principio.

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