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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31981/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito perché reiterativo, diretto a ottenere una rivalutazione del merito e comunque generico. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato presentato nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione relativo all'identificazione del ricorrente, contestando la completezza del compendio probatorio e la validità della ricognizione fotografica eseguita dagli operatori delle forze dell'ordine. La Corte ha rilevato che la doglianza era meramente reiterativa di censure già dedotte in appello, proponeva una rivalutazione del materiale probatorio e una rilettura del merito non consentita nel giudizio di legittimità, ed era formulata in termini generici, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata. La sentenza d'appello aveva inoltre risposto puntualmente alle contestazioni, evidenziando che la ricognizione fotografica era ulteriormente avvalorata dalle immagini frontali estratte dalle riprese del circuito di videosorveglianza della banca presso la quale era stato effettuato il prelievo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio o una rilettura del merito.
  • La censura di vizio motivazionale deve essere specifica e misurarsi con le argomentazioni della decisione impugnata; la sua formulazione generica comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La ricognizione fotografica può essere ritenuta adeguatamente corroborata da ulteriori elementi obiettivi, quali immagini frontali tratte da riprese di videosorveglianza, quando la motivazione di merito ne dia conto puntualmente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale

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