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Sentenza

Sentenza n. 295/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS---OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 1); b) della nota prot. n. -OMISSIS- del 3 luglio 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS---OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Nucleo “B”, Tip. “A”. Lotto “C”, interno 14. F.m. n° 3, P.lla -OMISSIS-. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 25.11.2023 e del Parere favorevole ai sensi della L. 724/94 prot. n. -OMISSIS- del 13.02.2023”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 2); - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato per tardività l'annullamento in autotutela di precedenti atti favorevoli, ma ne aveva limitato in motivazione la portata, e il conseguente provvedimento di ritiro specifico relativo all'immobile degli appellanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR nella parte in cui, dopo avere annullato per violazione del termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies della l. 241/1990 il provvedimento generale di autotutela della Soprintendenza, aveva precisato d'ufficio che la perizia di stima e il parere favorevole del 2020-2021 riguardavano soltanto opere di completamento e finitura, e non l'intero complesso edilizio e le varianti alle concessioni originarie. Deducevano ultrapetizione, travisamento del contenuto degli atti e violazione dei limiti della cognizione giurisdizionale. Contestavano inoltre il mancato annullamento derivato del provvedimento di ritiro specifico relativo alla loro proprietà, sostenendo che esso dipendeva dall'atto generale di autotutela già annullato. Gli atti favorevoli erano stati adottati nell'ambito della regolarizzazione delle varianti edilizie e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori difformità, dopo il pagamento della sanzione pecuniaria. Il TAR aveva accolto il ricorso soltanto quanto all'atto generale, ritenendo invece autonomamente motivato il ritiro specifico.

La decisione

L'appello è stato accolto. Il CGARS ha ritenuto fondata la censura di ultrapetizione, affermando che il TAR doveva limitarsi a verificare la legittimità del provvedimento di autotutela impugnato. L'annullamento dell'atto di ritiro, adottato oltre il termine massimo previsto dall'art. 21-nonies della l. 241/1990, comportava la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli precedentemente ritirati, con il loro contenuto e la loro portata originari. Il giudice non poteva ridefinire o limitare tali atti, perché ciò avrebbe invaso la riserva di amministrazione e avrebbe comportato una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell'art. 34, commi 1 e 2, c.p.a. Sono stati quindi espunti dalla sentenza i passaggi motivazionali con cui il TAR aveva interpretato restrittivamente la portata dei pareri. Ripristinata la piena efficacia originaria degli atti favorevoli, è venuto meno il presupposto logico-giuridico del provvedimento di ritiro specifico, adottato in conseguenza dell'annullamento generale; tale provvedimento è stato pertanto annullato per illegittimità derivata. È rimasto fermo l'annullamento dell'atto generale di autotutela già disposto dal TAR. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il superamento del termine massimo per l'annullamento d'ufficio ha determinato l'illegittimità dell'atto generale di autotutela, già accertata dal TAR e non contestata in appello.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato

    Il giudice amministrativo deve mantenere la propria decisione entro i limiti della domanda e dell'atto impugnato.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    La disposizione vieta al giudice di sostituirsi all'amministrazione, anticiparne l'attività o conformare il contenuto di atti amministrativi la cui efficacia sia stata soltanto ripristinata.

  • art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016

    La norma è richiamata quale base della regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni sono richiamate quale base dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori lievi difformità.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in caso di accoglimento, deve decidere nei limiti della domanda e dell'atto impugnato; non può introdurre d'ufficio una diversa interpretazione restrittiva del contenuto di atti amministrativi favorevoli quando tale interpretazione non sia necessaria per definire la controversia.
  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento di autotutela determina la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi precedentemente ritirati, i quali riacquistano efficacia secondo il loro contenuto e la loro portata originari.
  • Quando l'annullamento dell'autotutela dipende dall'esaurimento del relativo potere per decorso del termine massimo previsto dalla legge, il giudice può ripristinare la situazione giuridica preesistente, ma non può ridefinirla, limitarla o conformarla secondo una propria interpretazione.
  • Il divieto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora nuovamente esercitati e di sostituirsi all'amministrazione nella valutazione del contenuto e della portata di atti la cui efficacia sia stata ripristinata.
  • L'annullamento dell'atto generale di autotutela comporta l'illegittimità derivata dell'atto specifico di ritiro quando quest'ultimo sia stato adottato in conseguenza del primo e la sua motivazione dipenda interamente dalla limitazione della portata degli atti favorevoli determinata dal provvedimento generale annullato.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizioDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potere

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