Cassazione Penale, Sentenza n. 45804/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zaccone Marco era stato accusato di due reati ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti, inserendo nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2013 elementi passivi fittizi: nella dichiarazione IVA del 26/02/2014 e nella dichiarazione dei redditi (modello U60) del 22/12/2014. In primo grado fu condannato per le fatture riferite ad Ayman Hamed Othman Khallaf; la Corte d'appello confermò la condanna. In Cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo: la prescrizione del reato riferibile alla dichiarazione IVA (sostenendo che la pena comminata sembrava riferirsi a un solo reato e che quello relativo al 26/02/2014 si era prescritto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che l'utilizzo delle stesse fatture in due distinte dichiarazioni configuri due reati diversi ma ha constatato che il reato relativo alla dichiarazione IVA, commesso il 26/02/2014, si era estinto per prescrizione il 26/02/2024, prima della sentenza d'appello del 20/03/2024; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel reato. Ha invece rigettato la richiesta di rideterminazione della pena in conseguenza dell'estinzione perché la pena inflitta (un anno di reclusione) era già stata quantificata al di sotto del minimo edittale per l'applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), sicché non era suscettibile di ulteriore riduzione. La sentenza è confermata per il resto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti inserite in distinte dichiarazioni fiscali (es. dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi) integra fattispecie delittuose distinte; nel caso di specie si sono configurati due reati separati relativi al medesimo anno d'imposta
codice penale, art. 62-bis
L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche può portare a una determinazione della pena al di sotto del minimo edittale; se la pena è già così determinata non è possibile operare ulteriori riduzioni in conseguenza dell'estinzione per prescrizione di uno dei reati
Massime di principio
- L'impiego delle stesse fatture false in dichiarazioni diverse (IVA vs. redditi) può costituire reati autonomi: ciascuna dichiarazione in cui si utilizza l'elemento passivo fittizio è valutata separatamente
- La prescrizione si determina in relazione alla data di consumazione del singolo reato; se la prescrizione matura prima della pronuncia impugnata il reato si estingue e la sentenza relativa a quel reato va annullata
- Se un reato viene dichiarato prescritto la corte deve valutare l'eventuale rideterminazione della pena per i reati residui; tuttavia, se la pena già inflitta risulta al di sotto del minimo edittale per applicazione di attenuanti generiche, non è possibile una ulteriore diminuzione
- È importante che i giudici di merito specifichino chiaramente a quale condotta si riferisce la pena quando sono contestati più eventi, per evitare incertezze su quale fatto sia stato effettivamente sanzionato e sulle conseguenze della prescrizione
- In sede di ricorso per cassazione, la doglianza relativa alla prescrizione richiede l'indicazione precisa della data di consumazione del reato e della decorrenza della prescrizione per ottenere l'annullamento parziale senza rinvio
- La conferma di condanna per i reati non estinti resta comunque possibile anche se una parte delle imputazioni viene dichiarata prescritta; l'effetto pratico dipende dalla rideterminazione o meno della pena complessiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45791/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45792/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45793/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45794/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45796/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45797/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →