Sentenza n. 2256/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, “dell'Ordinanza di demolizione di opere abusive n. 35 del 29.07.2024 – successivamente notificata il 11.11.2024 (atto 88012577264 – prot. 10556) dal Comune di Massa di Somma (NA) – Settore Tecnico Ambiente, con il quale si ordina alla sig.ra Borrelli Maria Rosaria “di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle opere eseguite”; nonché, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa la comunicazione, di avvio del procedimento amministrativo per violazione urbanistico-edilizia - nota prot. n. 7193 del 22.05.2024. Presuntivamente notificata alla ricorrente in data 06/06/2024.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive e comunicazione di avvio del procedimento repressivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione sostenendo, con i primi due motivi, di non essere proprietaria né autrice dell’abuso, ma soltanto utilizzatrice dell’immobile, e quindi di non essere legittimata passivamente ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001. Ha inoltre dedotto l’erronea individuazione catastale dell’immobile, affermando che le opere abusive, consistenti in una cucina e in un bagno, ricadrebbero sulla particella 15 del foglio 11 anziché sulla particella 11 indicata nell’ordinanza. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione e l’insufficienza dell’istruttoria, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto esplicitare l’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, considerata la risalenza dell’abuso e il conseguente affidamento nella conservazione dell’opera.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. L’ordine di demolizione ha natura reale e ripristinatoria, non meramente sanzionatoria della condotta dell’autore dell’abuso, ed è quindi opponibile anche a soggetti estranei alla materiale realizzazione dell’opera, purché dispongano del bene e siano in grado di eseguire il comando. La ricorrente aveva dichiarato nel verbale di sopralluogo di avere ereditato l’immobile dalla madre e aveva comunque riconosciuto di avere la disponibilità materiale del bene; tale disponibilità era sufficiente a legittimare la sua individuazione quale destinataria dell’ordine, anche a prescindere dalla titolarità formale. Quanto ai dati catastali, il giudice ha rilevato che la relazione del tecnico comunale confermava la corretta riferibilità delle opere alla particella 11. In ogni caso, anche ove fosse stata corretta la particella 15, l’errore avrebbe costituito una mera irregolarità formale, non invalidante, poiché l’immobile e le opere da demolire erano comunque esattamente individuabili. Il terzo motivo è stato respinto perché l’ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e non richiede una specifica ponderazione dell’interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati, né una motivazione particolare sulla risalenza dell’abuso. È sufficiente l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto e la descrizione delle opere abusive. Non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito edilizio permanente, che il decorso del tempo non legittima. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione può essere rivolto non soltanto all’autore materiale dell’abuso o al proprietario, ma anche al soggetto che abbia la disponibilità materiale dell’immobile e sia in grado di eseguire il comando ripristinatorio.
art. 3 l. 241/1990
L’ordine di demolizione, quale provvedimento vincolato, è adeguatamente motivato mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche e mediante una descrizione delle opere abusive sufficiente a individuarle.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’erronea indicazione del dato catastale non determina l’illegittimità dell’ordinanza quando si traduca in una mera irregolarità formale e l’immobile e le opere da demolire siano comunque individuabili con certezza.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione ha natura reale e ripristinatoria: può essere rivolto anche a un soggetto diverso dall’autore materiale dell’abuso, compreso il mero detentore o utilizzatore, quando questi abbia la disponibilità materiale dell’immobile e sia in grado di eseguire l’ordine.
- La mera disponibilità materiale dell’immobile abusivo è sufficiente a legittimare il destinatario dell’ordine di demolizione, anche quando non sia dimostrata la titolarità formale della proprietà o la responsabilità materiale della realizzazione dell’abuso.
- L’erronea indicazione dei dati catastali nell’ordine di demolizione costituisce una mera irregolarità formale, non invalidante, quando la descrizione dell’immobile e delle opere consenta di individuare con certezza il manufatto da demolire; eventuali rettifiche possono essere effettuate nella successiva fase di acquisizione delle aree.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato: è sufficiente che indichi i presupposti di fatto e di diritto e descriva le opere abusive, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.
- Il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito edilizio permanente e non impone all’amministrazione una comparazione particolare tra interesse pubblico alla repressione dell’abuso e interessi privati.
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