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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/718

Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati

Normativa europea32025R0718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna la voce relativa al PFOS nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, allineando i limiti per il PFOS a quelli più recenti previsti per il PFOA. Viene anche precisata la denominazione della sostanza, estendendola a sali e composti correlati, e sono soppresse una specifica deroga per la cromatura dura non decorativa e una nota relativa ai metodi analitici. L’intervento mira a riflettere l’evoluzione tecnica della riduzione delle contaminazioni da PFOS e a garantire coerenza interna della disciplina UE sugli inquinanti organici persistenti.

Modifica i limiti e la disciplina applicabile all’acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti correlati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, in modo direttamente obbligatorio per tutti gli Stati membri, alle sostanze, miscele e articoli contenenti PFOS, suoi sali e composti correlati disciplinati dall’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. Incide sulla produzione, presenza come contaminante non intenzionale in tracce e sulle deroghe già previste per questa voce dell’allegato I. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; i punti 2 e 3 dell’allegato si applicano dal 3 dicembre 2025.

Modifica della disciplina del PFOS nel regolamento (UE) 2019/1021

Il regolamento delegato (UE) 2025/718 interviene sul regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti, con specifico riferimento al PFOS. La modifica si fonda sull’esigenza di attuare gli obblighi UE derivanti dalla convenzione di Stoccolma e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti, nonché di aggiornare la disciplina alla luce delle evoluzioni tecniche e delle informazioni raccolte presso gli Stati membri.

Ambito e finalità dell’intervento

L’intervento riguarda l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, parte A, nella tabella dedicata al PFOS. Il legislatore delegato rileva che i limiti per il PFOS come contaminante non intenzionale in tracce erano risalenti e non più coerenti con quelli, più restrittivi, fissati per il PFOA e sostanze analoghe; da ciò deriva la decisione di allineare i valori e di rafforzare la coerenza interna della disciplina POP.

Nuova denominazione della voce PFOS

La prima colonna della voce è sostituita: non si fa più riferimento ai soli "derivati" del PFOS, ma a "Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati". La definizione include la formula C8F17SO2X, con X che può corrispondere a OH, un sale metallico (O-M+), un alogenuro, un’ammide e altri composti correlati, compresi i polimeri.

Limiti per le tracce non intenzionali e richiamo all’articolo 4

Nella quarta colonna della voce PFOS, il punto 1 è sostituito per stabilire che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOS o ai suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg, pari a 0,0000025 % in peso. Il punto 2, anch’esso sostituito, prevede che il medesimo regime si applichi alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFOS fino a 1 mg/kg, cioè 0,0001 % in peso.

Soppressione della deroga per la cromatura dura non decorativa

Il regolamento elimina la deroga che consentiva l’uso del PFOS come abbattitore di nebbie per la cromatura dura a carattere non decorativo con CrVI. La Commissione motiva la scelta affermando che, sulla base delle informazioni acquisite dagli Stati membri, il PFOS è stato sostituito per tale impiego e la deroga non è più necessaria.

Soppressione del riferimento ai metodi analitici

È anche soppresso il punto 5 della voce PFOS, che faceva riferimento alla disponibilità di metodi analitici. La Commissione osserva che simili dettagli non compaiono nelle altre voci del regolamento sugli inquinanti organici persistenti e che, pertanto, il richiamo non è più opportuno.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Tuttavia, per consentire l’adeguamento degli operatori e delle amministrazioni nazionali, i punti 2 e 3 dell’allegato, relativi ai nuovi limiti quantitativi, si applicano solo dal 3 dicembre 2025.

Disposizioni principali

Modifica della voce PFOS nell’allegato I

La voce "Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)" è sostituita da "Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati", con la formula C8F17SO2X e l’indicazione dei composti correlati, compresi i polimeri.

Nuovi limiti per il PFOS come contaminante non intenzionale in tracce

Per il PFOS o i suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica fino a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).

Limite per i composti correlati al PFOS

Per la somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFOS presenti in sostanze, miscele o articoli, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica fino a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).

Soppressione della deroga per la cromatura dura non decorativa

È eliminata la deroga specifica che consentiva l’uso del PFOS come abbattitore di nebbie per la cromatura dura a carattere non decorativo (con CrVI), ritenuta non più necessaria perché il PFOS risulta sostituito per tale uso nell’Unione.

Soppressione del riferimento ai metodi analitici

È soppresso il punto 5 della voce PFOS, che richiamava la disponibilità di metodi analitici, in quanto tale dettaglio non è previsto nelle altre voci del regolamento POP.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimicheinquinanti organici persistentisalute pubblica

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