Regolamento (UE) 2025/719
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/719 della Commissione, del 14 aprile 2025, che sottopone a registrazione le importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 5 febbraio 2025 nella causa T-122/23 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni di specifiche trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia prodotte da una serie di esportatori turchi, per consentire l’eventuale riscossione di dazi compensativi dopo la riapertura del riesame intermedio. La misura è adottata a seguito della sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2025 nella causa T-122/23, che ha annullato parzialmente il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 per errori di valutazione su taluni elementi del vantaggio sovvenzionatorio. La Commissione chiarisce che la registrazione serve a preservare l’efficacia delle eventuali misure corrette senza contrasti con il principio di irretroattività, e che gli importi eventualmente dovuti dipenderanno dagli esiti del riesame riaperto.
Registrazione, per nove mesi, delle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, in vista della possibile reintroduzione di dazi compensativi a seguito dell’esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-122/23.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia, classificate nei codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90, ex 0305 43 00 ed ex 1604 19 10, corrispondenti ai codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 e 1604 19 10 11. La registrazione riguarda solo le importazioni prodotte dalle società elencate nell’allegato; per tutte le altre società è previsto il codice addizionale TARIC B999. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il testo non disciplina nuove misure definitive immediate, ma conserva la possibilità di futura riscossione di dazi compensativi eventualmente rivisti a seguito del riesame riaperto. Le autorità doganali nazionali devono inoltre sospendere le decisioni su eventuali domande di rimborso e di sgravio fino alla pubblicazione del nuovo regolamento esecutivo della Commissione.
Registrazione delle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/719 della Commissione interviene nell’ambito della difesa contro le importazioni sovvenzionate e dell’esecuzione della sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2025 nella causa T-122/23. La Commissione registra, per nove mesi, le importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia prodotte da specifici esportatori, al fine di preservare la possibilità di applicare in seguito dazi compensativi corretti a esito del riesame riaperto.
Contesto procedurale e giurisprudenziale
La misura si inserisce in una lunga sequenza di atti: istituzione dei dazi compensativi definitivi con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309, successivi riesami intermedi e di scadenza, e adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390, poi parzialmente annullato dal Tribunale. La sentenza ha rilevato due errori di valutazione che incidono sugli importi del vantaggio riconosciuto, relativi al �c2�abReddito a sostegno delle fiere�c2�bb e al �c2�abSostegno all’associazione degli esportatori del Mar Egeo�c2�bb.
La Commissione richiama l’articolo 266 TFUE e la giurisprudenza dell’Unione secondo cui, quando un atto conclusivo di una procedura amministrativa è annullato, l’istituzione deve eliminare l’illegittimità e può riprendere il procedimento dal punto in cui il vizio si è verificato. In tale prospettiva, l’inchiesta è stata riaperta e la registrazione delle importazioni serve a evitare discontinuità nell’efficacia delle misure di difesa commerciale.
Ambito oggettivo e soggettivo
L’articolo 1, paragrafo 1, individua il prodotto interessato tramite i codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90, ex 0305 43 00 ed ex 1604 19 10, corrispondenti ai codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 e 1604 19 10 11.
La registrazione riguarda esclusivamente le importazioni originarie della Repubblica di Turchia e fabbricate dai produttori esportatori elencati nell’allegato, tra cui, ad esempio, Fishark Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş., Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ, Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş., Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. e altri operatori indicati nominativamente. Per le altre società è previsto il codice addizionale TARIC B999.
Contenuto della registrazione e limiti temporali
La registrazione è disposta a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037. Essa consente di monitorare e conservare la base per una eventuale futura riscossione dei dazi compensativi, qualora il riesame riaperto confermi la necessità di reintrodurre misure corrette.
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che la registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Effetti sui dazi compensativi e sulle domande di rimborso
Il regolamento precisa che, nel periodo compreso tra la riapertura dell’inchiesta e la data di entrata in vigore dei risultati del riesame riaperto, le aliquote dei dazi compensativi eventualmente riscossibili non possono superare quelle stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390. Ciò significa che il nuovo procedimento non consente, nella fase intermedia, di imporre importi superiori a quelli già fissati dall’atto annullato parzialmente.
Inoltre, le autorità doganali nazionali devono attendere la pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi su domande di rimborso e di sgravio concernenti le importazioni delle società elencate nell’allegato. Nei considerando, la Commissione chiede espressamente di tenere in sospeso tali domande fino alla pubblicazione dell’esito del riesame nella Gazzetta ufficiale.
Rapporti con la disciplina antidumping/antisovvenzioni e con la giurisprudenza
La Commissione chiarisce che la registrazione nel contesto dell’esecuzione di una sentenza non va confusa con la registrazione pre-provvedimento prevista dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base. Secondo il regolamento, in questo caso non si applicano le condizioni di tale disposizione, perché la finalità non è la possibile applicazione retroattiva di misure di difesa commerciale, ma la salvaguardia della continuità e dell’efficacia delle misure in attesa della nuova decisione.
Il testo afferma altresì che, qualora il riesame riaperto comporti la reintroduzione di misure, i dazi dovrebbero essere riscossi anche per il periodo di svolgimento dell’inchiesta di riapertura, così da consentire la futura riscossione dell’importo corretto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento impugnato.
Disposizioni principali
Presupposto e finalità della misura
La Commissione adotta la registrazione in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2025 nella causa T-122/23. La misura è funzionale a consentire, se giustificato dagli esiti del riesame riaperto, la successiva riscossione dei dazi compensativi rivisti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento annullato parzialmente.
Prodotto interessato e operatori coinvolti
La registrazione riguarda le importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, classificate nei codici NC e TARIC indicati all’articolo 1, paragrafo 1, e prodotte dalle società elencate nell’allegato. Il provvedimento elenca nominativamente i produttori esportatori turchi interessati e attribuisce un codice addizionale TARIC a ciascuno; per tutte le altre società è previsto il codice B999.
Durata della registrazione
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, la registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in forza dell’articolo 2.
Limiti alla riscossione dei dazi nel periodo intermedio
L’articolo 1, paragrafo 3, stabilisce che le aliquote dei dazi compensativi eventualmente riscossibili sulle importazioni interessate, nel periodo compreso tra la riapertura dell’inchiesta e la data di entrata in vigore dei risultati del riesame riaperto, non possono superare quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390.
Gestione delle domande di rimborso e sgravio
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, le autorità doganali nazionali devono attendere la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di decidere su qualsiasi domanda di rimborso o sgravio dei dazi compensativi relativi alle importazioni delle società elencate nell’allegato.
Contesto giurisprudenziale e riapertura del riesame
Nei considerando, la Commissione richiama l’articolo 266 TFUE e la giurisprudenza secondo cui, in caso di annullamento di un atto conclusivo di una procedura amministrativa, l’esecuzione della sentenza comporta la sostituzione dell’atto annullato e la ripresa della procedura dal punto in cui si è verificata l’illegittimità. Poiché il vizio riscontrato dal Tribunale non riguarda la fase di apertura ma quella istruttoria, la Commissione ha riaperto il riesame intermedio dal punto in cui è emersa l’irregolarità.
Esclusione dell’applicazione delle regole sulla registrazione pre-provvedimento
La Commissione afferma che, in questo contesto di esecuzione di una sentenza, non si applicano le condizioni dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base previste per la registrazione nel periodo precedente l’adozione di misure provvisorie. La registrazione è invece giustificata come strumento per salvaguardare l’efficacia delle misure e consentire la corretta riscossione futura degli importi eventualmente dovuti.
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