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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/786

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/786 della Commissione, del 14 aprile 2025, che sospende le misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882

Normativa europea32025R0786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sospende fino al 14 luglio 2025 l'applicazione di alcune misure tariffarie di riequilibrio adottate dall'Unione nei confronti di prodotti originari degli Stati Uniti. La sospensione riguarda in particolare le disposizioni centrali del nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 e proroga al 14 luglio 2025 la sospensione già prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882. Il provvedimento si inserisce nel contesto dell'evoluzione recente delle misure tariffarie statunitensi e mira a preservare margini di cooperazione negoziale tra Unione e Stati Uniti.

Sospensione temporanea delle misure di riequilibrio commerciale dell'UE su determinati prodotti originari degli Stati Uniti e aggiornamento della sospensione già prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure di riequilibrio degli scambi dell'Unione relative a determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, in particolare ai dazi doganali supplementari ad valorem istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2025/778, (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502. Incide sul regime tariffario applicabile alle importazioni nell'Unione di tali prodotti, con effetto immediato dalla pubblicazione e validità della sospensione fino al 14 luglio 2025. Non introduce misure per operatori o settori diversi da quelli già ricompresi nei regolamenti richiamati.

Sospensione delle misure di riequilibrio commerciali dell'Unione verso gli Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/786 interviene nel quadro della controversia commerciale transatlantica sulle misure di salvaguardia e sui dazi supplementari applicati dagli Stati Uniti. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) n. 654/2014, sospende temporaneamente parte delle contromisure tariffarie dell'Unione per favorire un margine di cooperazione negoziale con gli Stati Uniti, senza rinunciare alla posizione UE sulla incompatibilità delle misure statunitensi con l'OMC.

Contesto normativo e cronologia delle misure

Il provvedimento si inserisce in una sequenza di atti UE e statunitensi avviata nel 2018. L'Unione aveva adottato i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502, che prevedevano dazi doganali supplementari su specifici prodotti originari degli Stati Uniti, al fine di controbilanciare i dazi statunitensi su acciaio e alluminio introdotti ai sensi dell'articolo 232 del Trade Expansion Act del 1962.

Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 aveva sospeso tali dazi fino al 31 marzo 2025, e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/664 aveva ulteriormente prorogato la sospensione fino al 14 aprile 2025. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno reintrodotto o ampliato misure tariffarie su acciaio, alluminio, derivati, automobili, parti di automobili e, dal 2 aprile 2025, su tutti i prodotti originari dell'Unione, con successiva riduzione temporanea dal 20% al 10% per 90 giorni a decorrere dal 10 aprile 2025.

Oggetto e portata della sospensione

L'articolo 1 dispone la sospensione dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 fino al 14 luglio 2025. In concreto, vengono congelate le nuove misure di riequilibrio commerciale che il regolamento del 14 aprile 2025 aveva previsto contro determinati prodotti originari degli Stati Uniti.

Il regolamento non introduce un nuovo regime generale, ma agisce come misura temporanea di standstill rispetto a specifiche contromisure tariffarie già adottate o in corso di adozione. La sospensione opera fino al 14 luglio 2025 e riguarda esclusivamente le disposizioni richiamate.

Modifica della sospensione già prevista dal regolamento (UE) 2023/2882

L'articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882, sostituendo in due punti la data "31 marzo 2025" con "14 luglio 2025". L'effetto è quello di prolungare la sospensione dei dazi supplementari ad valorem istituiti dai regolamenti (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502.

Per gli operatori, ciò significa che la temporanea disapplicazione delle misure tariffarie UE già sospese continua oltre la precedente scadenza e viene allineata al nuovo orizzonte temporale individuato dalla Commissione.

Entrata in vigore, urgenza e applicazione

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I considerando evidenziano l'urgenza della misura, giustificata dalla necessità di evitare l'imminente applicazione delle misure di riequilibrio e di lasciare spazio a negoziati effettivi con gli Stati Uniti.

Il regolamento richiama inoltre l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, prevedendo la sottoposizione al comitato sugli ostacoli agli scambi entro 14 giorni dall'adozione per il relativo parere.

Effetti pratici per imprese e professionisti

Per imprese importatrici e operatori doganali, il dato essenziale è che fino al 14 luglio 2025 non si applicano gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2025/778 e viene prorogata al medesimo termine la sospensione già vigente sulle misure di cui ai regolamenti (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502. Restano tuttavia ferme la natura temporanea della sospensione e la possibilità di future riattivazioni o rimodulazioni in funzione dell'evoluzione del confronto commerciale UE-USA.

Disposizioni principali

Sospensione delle misure del regolamento (UE) 2025/778

L'articolo 1 sospende l'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 fino al 14 luglio 2025. La sospensione riguarda quindi le misure di riequilibrio ivi previste nei confronti di determinati prodotti originari degli Stati Uniti.

Modifica del regolamento (UE) 2023/2882

L'articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 sostituendo, all'articolo 1 e all'articolo 2, la data "31 marzo 2025" con la data "14 luglio 2025". In tal modo, la sospensione già disposta nel 2023 viene estesa fino al 14 luglio 2025.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il considerando 14 precisa che le disposizioni si applicano immediatamente, in ragione dell'urgenza di sospendere le misure prima della loro applicazione imminente.

Contesto e base giuridica

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 654/2014, in particolare sull'articolo 7, paragrafi 3 e 4. I considerando richiamano la sequenza delle misure UE del 2018 e del 2020, la precedente sospensione del 2023 e del 31 marzo 2025, nonché le più recenti misure statunitensi del 2025 su acciaio, alluminio, automobili, parti di automobili e, dal 9 aprile 2025, su tutti i prodotti originari dell'Unione.

Clausola di contesto politico-commerciale

La Commissione motiva la sospensione con l'esigenza di calibrare la risposta dell'Unione in funzione dell'evoluzione delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti e di favorire opportunità di cooperazione per risolvere la controversia tariffaria. Il regolamento precisa inoltre che non pregiudica la posizione dell'Unione secondo cui le misure di salvaguardia statunitensi sono incompatibili con l'accordo OMC.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalemisure di riequilibrio commercialerapporti commerciali ue-stati uniti

Testo integrale

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