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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/776

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/776 del Consiglio, del 14 aprile 2025, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

Normativa europea32025R0776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/776 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo all’Iran, modificando l’elenco dei soggetti designati nel regolamento (UE) n. 359/2011. L’atto inserisce sette persone e due entità ritenute responsabili o associate a gravi violazioni dei diritti umani, in particolare nell’ambito della repressione di dissidenti, minoranze e cittadini detenuti arbitrariamente. Il provvedimento è immediatamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 inserendo nuove persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti dell’Iran per gravi violazioni dei diritti umani.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Incide sull’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, aggiungendo sette persone fisiche e due entità. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna quello esistente; le misure colpiscono soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o associati a entità responsabili di tali violazioni.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/776 del Consiglio: nuove designazioni nel regime sanzionatorio UE contro l’Iran

Il regolamento aggiorna il regime restrittivo dell’Unione europea nei confronti dell’Iran istituito dal regolamento (UE) n. 359/2011. Il provvedimento si colloca nel contesto delle reiterate preoccupazioni dell’Unione per la detenzione arbitraria di cittadini stranieri, per le restrizioni all’accesso consolare e per le gravi violazioni dei diritti umani commesse in Iran, richiamate nei considerando e nelle dichiarazioni del Consiglio e dell’Alto rappresentante.

Contesto e finalità

Il Consiglio richiama, nei considerando, le conclusioni del 12 dicembre 2022 e la dichiarazione dell’Alto rappresentante del 20 febbraio 2023, entrambe centrate sulla prassi iraniana di detenere cittadini stranieri e cittadini dell’Unione in condizioni degradanti, senza garanzie di processo equo e in violazione delle convenzioni di Vienna e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. In tale quadro, il regolamento mira ad accrescere la pressione UE su persone ed entità ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o ad esse associate.

Base giuridica e natura dell’atto

L’atto è adottato come regolamento di esecuzione del Consiglio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011. Non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica l’allegato I del regolamento di base, con effetti di aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati.

Ambito delle nuove misure

Il regolamento inserisce nell’elenco:

  • sette persone fisiche;
  • due entità.

Le persone designate includono magistrati, un procuratore generale, il capo di una struttura carceraria e un funzionario di sicurezza carceraria. I comportamenti contestati comprendono:

  • conferma di condanne di oppositori politici e attivisti;
  • repressione di donne perseguitate per violazioni delle leggi sull’hijab;
  • colpire membri di minoranze religiose, in particolare bahài;
  • responsabilità per confessioni estorte sotto tortura;
  • violazioni del diritto a un equo processo;
  • partecipazione a condanne a morte, torture e arresti arbitrari;
  • gestione o coinvolgimento in istituzioni carcerarie note per detenzione illegale e abusi sistematici.

Le entità inserite sono la Shiraz Central Prison (Adel Abad Prison) e la prima sezione della Revolutionary Court of Shiraz, entrambe descritte come luoghi/organismi coinvolti in gravi violazioni sistematiche dei diritti umani, incluse esecuzioni, persecuzione politica e repressione di minoranze.

Effetti giuridici

L’effetto principale del regolamento consiste nell’estensione del perimetro soggettivo delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) n. 359/2011. Per gli operatori, ciò implica la necessità di aggiornare i controlli di compliance su soggetti designati e sui rapporti commerciali, finanziari e contrattuali eventualmente intercorrenti con essi o con soggetti ad essi riconducibili.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 14 aprile 2025, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto pratico è l’inserimento nell’elenco sanzionatorio di nuove persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.

Nuove designazioni di persone fisiche

Sono aggiunte sette persone: Abbasali Howzan, Hedayatollah Farzadi, Mehdi Nemati, Kamran Zareh, Sayyed Mahmood Sadati, Ali Salehi e Mohammad Khosravani. I motivi di inserimento riguardano, tra l’altro, conferme di condanne di oppositori politici, repressione di dissidenti, violazioni delle garanzie del giusto processo, confessioni forzate sotto tortura, gestione di strutture carcerarie coinvolte in abusi e partecipazione a condanne a morte e torture.

Nuove designazioni di entità

Sono aggiunte due entità: Shiraz Central Prison (alias Adel Abad Prison) e la prima sezione della Revolutionary Court of Shiraz. Le entità sono descritte come coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani, incluse detenzione illegale, negazione del giusto processo, esecuzioni di oppositori e persecuzione di minoranze, in particolare la comunità bahài.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalidiritti umanipolitica estera e di sicurezza comuneIran

Testo integrale

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