Regolamento (UE) 2025/713
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/713 della Commissione, del 14 aprile 2025, che applica detrazioni dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione riduce lo sforzo di pesca assegnato all’Italia per il 2024 a seguito del superamento registrato nel 2023 per alcune attività di pesca del nasello nel Mediterraneo. La Commissione applica l’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009, operando una detrazione diretta sul contingente di giorni di pesca futuro e, in un caso, trasferendo la detrazione da un gruppo di sforzo a un altro nella stessa zona geografica. Gli allegati quantificano le detrazioni in giorni di pesca e indicano i fattori moltiplicatori applicati. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Applicazione all’Italia di detrazioni dallo sforzo di pesca 2024 per il superamento dello sforzo autorizzato nel 2023 nella pesca del nasello nel Mediterraneo.
Ambito di applicazione
Si applica all’Italia e riguarda le possibilità di sforzo di pesca assegnate per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259, con riferimento a specifici gruppi di sforzo e stock di nasello nel Mar Mediterraneo, nelle sottozone geografiche 8-11 e 12-16 della CGPM. Incide sui giorni di sforzo di pesca dei pescherecci a strascico e dei pescherecci con palangari demersali di determinate lunghezze. Non disciplina altri Stati membri né altri stock; il regolamento richiama tuttavia la possibilità di correzioni successive in caso di errori o inesattezze nei dati dichiarati dall’Italia ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Riduzione dello sforzo di pesca assegnato all’Italia per il 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/713 della Commissione interviene in applicazione dell’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina le detrazioni dallo sforzo di pesca in caso di superamento delle possibilità assegnate a uno Stato membro. La misura è adottata perché l’Italia ha ecceduto nel 2023 lo sforzo massimo consentito per alcune attività di pesca del nasello nel Mediterraneo, con conseguente riduzione dello sforzo disponibile per il 2024.
Quadro normativo di riferimento
La Commissione richiama le possibilità di sforzo di pesca per il 2023 stabilite dal regolamento (UE) 2023/195 e quelle per il 2024 stabilite dal regolamento (UE) 2024/259. Il meccanismo applicato è quello previsto dall’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009: se uno Stato membro supera lo sforzo assegnato, la Commissione procede a detrazioni dallo sforzo futuro, applicando i fattori moltiplicatori previsti; se non è possibile detrarre nella stessa voce, la detrazione può essere effettuata su altro sforzo disponibile nella stessa zona geografica.
Ambito materiale e soggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente l’Italia e due gruppi di sforzo collegati alla pesca del nasello nel Mar Mediterraneo:
- EFF1/MED2_LL3: pescherecci con palangari demersali nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM, con lunghezza ≥ 18 m e < 24 m;
- EFF4/MED4_OTB2 ed EFF4/MED4_OTB3: pescherecci a strascico per il nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM, rispettivamente per T-10 e T-11.
Non sono previste disposizioni generali per altri Stati membri o per altri stock ittici.
Superamento accertato nel 2023
La Commissione constata due superamenti:
- per EFF1/MED2_LL3, l’Italia disponeva di 26 giorni, con 46 giorni effettivamente utilizzati nel 2023, pari al 176,92% e con uno scostamento di 20 giorni rispetto allo sforzo adeguato;
- per EFF4/MED4_OTB2, l’Italia disponeva di 188 giorni, con 364 giorni effettivamente utilizzati nel 2023, pari al 193,62% e con uno scostamento di 176 giorni.
Detrazioni applicate per il 2024
In applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione applica i fattori moltiplicatori di 2,0 e dispone:
- una detrazione di 40 giorni per il gruppo EFF1/MED2_LL3;
- una detrazione di 352 giorni per il gruppo EFF4/MED4_OTB2.
Per quest’ultimo caso, poiché l’Italia non disponeva di sforzo sufficiente nella stessa voce per il 2024, la detrazione è trasferita, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, al gruppo EFF4/MED4_OTB3, nella stessa zona geografica e per la medesima attività di pesca, sempre per 352 giorni.
Consultazione e possibili rettifiche
La Commissione afferma che l’Italia è stata informata e consultata prima della detrazione sullo sforzo alternativo. Viene inoltre precisato che possono essere adottati ulteriori aggiornamenti o correzioni qualora emergano errori, omissioni o inesattezze nei dati dichiarati dall’Italia ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riduzione delle possibilità di sforzo di pesca 2024
L’articolo 1 dispone che le possibilità relative allo sforzo di pesca stabilite per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259 sono ridotte secondo quanto indicato negli allegati del regolamento. La misura attua le detrazioni conseguenti al superamento dello sforzo consentito nel 2023.
Superamento dello sforzo 2023 e base giuridica della detrazione
La Commissione constata che l’Italia ha superato nel 2023 lo sforzo massimo consentito per due gruppi di attività: pescherecci a strascico di tipo T-10 per il nasello nelle sottozone CGPM 12, 13, 14, 15 e 16, e pescherecci con palangari demersali per il nasello nelle sottozone CGPM 8, 9, 10 e 11. La detrazione è adottata ai sensi dell’articolo 106, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Detrazione per il gruppo EFF1/MED2_LL3
Per i pescherecci con palangari demersali, lunghezza ≥ 18 m e < 24 m, gruppo EFF1/MED2_LL3, il superamento del 2023 è pari a 20 giorni, con fattore moltiplicatore 2,0 e detrazione di 40 giorni sullo sforzo assegnato per il 2024.
Detrazione per il gruppo EFF4/MED4_OTB2 e trasferimento a EFF4/MED4_OTB3
Per i pescherecci a strascico T-10, gruppo EFF4/MED4_OTB2, il superamento del 2023 è pari a 176 giorni, con fattore moltiplicatore 2,0 e detrazione di 352 giorni. Poiché l’Italia non dispone per il 2024 di uno sforzo sufficiente nella stessa zona e per la stessa attività di pesca, la Commissione applica la detrazione a un altro gruppo di sforzo nella medesima zona geografica, ossia EFF4/MED4_OTB3 per pescherecci a strascico T-11, nella misura di 352 giorni, in conformità all’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Allegati tecnici con i dati di calcolo
L’allegato I riporta i dati per EFF1/MED2_LL3: 26 giorni inizialmente assegnati nel 2023, 26 giorni di adeguamento, 46 giorni totali utilizzati nel 2023, pari al 176,92% del tempo disponibile, con detrazione di 40 giorni per il 2024. L’allegato II riporta per EFF4/MED4_OTB2: 188 giorni inizialmente assegnati, 188 di adeguamento, 364 giorni utilizzati nel 2023, pari al 193,62%, con detrazione di 352 giorni; la stessa detrazione è poi applicata al gruppo EFF4/MED4_OTB3.
Consultazione dell’Italia e possibili correzioni successive
La Commissione afferma che l’Italia è stata informata e consultata prima dell’adozione della detrazione sullo sforzo alternativo assegnato nella stessa zona geografica. È inoltre previsto che possano intervenire ulteriori aggiornamenti o correzioni se emergono errori, omissioni o inesattezze nei dati dichiarati dall’Italia ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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