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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/783

Regolamento (UE) 2025/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

Normativa europea32025R0783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime UE di dazi supplementari sulle importazioni di taluni prodotti originari degli Stati Uniti, collegato alla controversia OMC sul CDSOA statunitense. Introduce una soglia minima di 30.000 USD: sotto tale livello la Commissione non deve adeguare la sospensione e il dazio supplementare all'importazione resta sospeso, per evitare effetti commerciali trascurabili e costi amministrativi sproporzionati. Viene inoltre aggiornato il potere della Commissione di adottare atti delegati secondo la clausola tipo dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

Modifica del regolamento (UE) 2018/196 per introdurre una soglia minima di 30.000 USD oltre la quale la Commissione deve continuare ad adeguare la sospensione dei dazi supplementari sulle importazioni di taluni prodotti originari degli Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America già assoggettati, ai sensi del regolamento (UE) 2018/196, a un dazio doganale supplementare connesso alla sospensione di concessioni tariffarie verso gli Stati Uniti nel quadro del GATT 1994. Riguarda la Commissione europea, cui spetta l'adeguamento annuale del livello della sospensione e la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; incide indirettamente sugli operatori importatori e sulle autorità doganali. La nuova regola opera quando l'importo dei pagamenti CDSOA relativi a dazi antidumping e compensativi per importazioni provenienti dall'Unione, nell'anno più recente con dati pubblicati dalle autorità statunitensi, è pari o inferiore a 30.000 USD, caso in cui l'adeguamento e l'applicazione del dazio sono sospesi.

Modifica del regime UE di dazi supplementari sulle importazioni dagli Stati Uniti

Il regolamento (UE) 2025/783 modifica il regolamento (UE) 2018/196, che istituisce dazi doganali supplementari su talune importazioni originarie degli Stati Uniti d'America. L'intervento si colloca nel quadro della controversia OMC relativa al Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA, o Byrd Amendment), dichiarato incompatibile con gli obblighi degli Stati Uniti, e della conseguente autorizzazione concessa all'Unione a sospendere concessioni tariffarie nei confronti degli Stati Uniti.

Contesto e finalità

I considerando ricordano che, a seguito del mancato adeguamento della CDSOA da parte degli Stati Uniti, l'Unione aveva già ottenuto dall'OMC l'autorizzazione a sospendere concessioni tariffarie imponendo dazi supplementari su prodotti statunitensi. Il regolamento (UE) 2018/196 ha dato attuazione a tale autorizzazione e la Commissione, in base ai dati annuali disponibili, adegua il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio subito dall'Unione. Il nuovo regolamento prende atto della drastica riduzione di tale entità e della circostanza che la riscossione del dazio supplementare, a livelli molto bassi, non produce effetti commerciali apprezzabili ma genera oneri amministrativi sproporzionati.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti già coperti dal regolamento (UE) 2018/196 e, in via operativa, la Commissione europea, cui è attribuito il compito di adeguare il livello della sospensione e di pubblicare l'avviso nella Gazzetta ufficiale. Il meccanismo si attiva con riferimento ai pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi relativi a importazioni provenienti dall'Unione, sulla base dei dati pubblicati dalle autorità doganali statunitensi (U.S. Customs and Border Protection).

Soglia minima di 30.000 USD

La principale innovazione consiste nell'introduzione di una soglia minima: se l'importo dei pagamenti CDSOA nell'anno più recente per cui sono disponibili dati pubblicati è pari o inferiore a 30.000 USD, la Commissione non deve più adeguare il livello della sospensione. In tale ipotesi, l'applicazione del dazio doganale supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 è sospesa. La norma è concepita per evitare misure economicamente trascurabili e ridurre costi amministrativi non giustificati.

Adeguamento dei poteri delegati

Viene anche sostituito il primo comma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/196, precisando che la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 4 per apportare le modifiche e gli adeguamenti previsti dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3. Il considerando richiama l'esigenza di allineare la formulazione alla clausola tipo dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I considerando sottolineano la necessità di un'entrata in vigore immediata per evitare un inutile sforzo amministrativo e richiamano, a tal fine, l'eccezione al termine di otto settimane per i parlamenti nazionali prevista dal protocollo n. 1.

Disposizioni principali

Soglia minima di 30.000 USD e sospensione del dazio supplementare

Inserito nell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/196 un nuovo paragrafo 4: se l'importo dei pagamenti CDSOA per dazi antidumping e compensativi relativi a importazioni dall'Unione, nell'anno più recente con dati pubblicati dalle autorità statunitensi, è pari o inferiore a 30.000 USD, la Commissione non adegua il livello della sospensione e l'applicazione del dazio supplementare all'importazione di cui all'articolo 2 è sospesa. La Commissione deve pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Poteri delegati della Commissione

Riformulato l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2018/196 per stabilire che la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di apportare le modifiche e gli adeguamenti previsti dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commerciale comunecommercio internazionalemisure di ritorsione commercialerelazioni commerciali con gli stati uniti

Testo integrale

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