Cassazione Penale, Sentenza n. 42978/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava la condanna per peculato (art. 314 c.p.). Hanno dedotto: (i) vizio di motivazione e insufficienza probatoria, sostenendo che la responsabilità è stata fondata su mere presunzioni e sull'assimilazione delle posizioni soggettive senza individuare condotte individuali; (ii) l'assenza della qualifica soggettiva di "incaricati di un pubblico servizio", ragion per cui la condotta non sarebbe peculato ma appropriazione indebita aggravata dall'abuso della prestazione d'opera, reato poi soggetto a querela (e quindi non procedibile nella specie, secondo i ricorrenti, per mancanza di querela). Hanno inoltre richiamato pronunce amministrative sulla natura privatistica delle strutture accreditate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato la censura sulla valutazione delle prove (confermando che la condotta illecita era provata anche dalla cosiddetta "doppia conforme" tra primo e secondo grado) ma ha ritenuto infondata la qualificazione del fatto come peculato: l'elemento soggettivo pubblicistico non è emerso per appropriazioni confinate al rapporto privatistico dipendente/struttura accreditata. Di conseguenza ha riqualificato i fatti nel delitto di appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p., art. 61 n.11 c.p.). Tuttavia, per i fatti risalenti al novembre 2015 la Corte ha dichiarato intervenuta la prescrizione (estinzione del reato) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, confermando le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p. e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese della parte civile. La declaratoria di prescrizione si estende anche al coimputato non ricorrente Nardella Raffael Christian (art. 587 c.p.p.). La Corte ha altresì osservato che la costituzione di parte civile antecedente alla modifica del regime di procedibilità equivaleva a querela ai fini della procedibilità.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Inizialmente contestato come fattispecie applicata (peculato), la Corte ha ritenuto che per questa fattispecie sia necessario il collegamento tra possesso/disponibilità del bene e la qualifica soggettiva pubblicistica; tale collegamento è mancato nel caso di appropriazioni confinate al rapporto privatistico ospedale-dipendente
art. 646 cod. pen.
La Corte ha riqualificato la condotta come appropriazione indebita: il dipendente che si appropria di beni dell'ente integra questa fattispecie, specialmente se aggravata dall'abuso della prestazione d'opera
art. 61 n. 11 cod. pen.
E' stata ritenuta applicabile l'aggravante dell'abuso delle relazioni di ufficio/prestazione d'opera per la condotta del personale che distrae beni dell'ente
art. 357 e art. 358 cod. pen.
art. 357 c.p.; art. 358 c.p.
Richiamate per il criterio oggettivo-funzionale nella determinazione della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: la qualifica dipende dall'attività concretamente svolta e dalla regolamentazione pubblicistica, non dalla mera appartenenza dell'ente
d.lgs. n. 36 del 2018
Riferito alla modifica del regime di procedibilità per alcuni reati (tra cui l'appropriazione indebita), ma la Corte ha ritenuto che la costituzione di parte civile anteriore alla modifica equivalga a querela ai fini della procedibilità
art. 578 cod. proc. pen.
Applicato per la conferma delle statuizioni civili anche in caso di annullamento per estinzione del reato
art. 587 cod. proc. pen.
Richiamato per estendere gli effetti dell'annullamento/beneficio agli altri coimputati non ricorrenti che si trovano nella stessa situazione (effetto estensivo dell'impugnazione)
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
art. 111 Cost.; art. 6 CEDU
Evocate per la tutela del diritto al contraddittorio: la Corte ha ritenuto che la riqualificazione operata non abbia violato il diritto di difesa, poiché non è stata sorpresa e i ricorrenti avevano già prospettato diversa qualificazione
L. 10 agosto 2005, n. 251 (art. 1)
L. 10/08/2005 n. 251, art. 1
Citate nella giurisprudenza richiamata per evidenziare il rilievo costituzionale dell'attività infermieristica e i casi in cui l'infermiere può assumere connotazioni pubblicistiche (es. attività certificativa, cartella infermieristica)
Massime di principio
- La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" va valutata secondo il criterio oggettivo-funzionale: non basta l'appartenenza a una struttura accreditata perché ogni attività del personale sia automaticamente pubblicistica
- Le appropriazioni di beni rimaste confinate nel rapporto interno struttura-dipendente tendono a qualificarsi come appropriazione indebita (art. 646), eventualmente aggravata dall'abuso della prestazione d'opera, e non come peculato, salvo che non emerga un collegamento concreto con potestà o funzioni pubblicistiche
- La redazione di atti o attività con funzioni certificative o dirette al paziente (es. cartella clinica) può invece integrare profili pubblicistici per il personale sanitario e far assumere rilevanza penale diversa (es. falsità in atti pubblici/assimilati)
- La costituzione di parte civile antecedente a modifiche del regime di procedibilità può valere come manifestazione di volontà punitiva (equivalente a querela) ai fini della procedibilità dopo riforme procedurali
- In presenza di "doppia conforme" tra primo e secondo grado la Cassazione è limitata nella rilettura delle prove e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione fattuale
- La prescrizione resta fattore decisivo: anche se la Corte riqualifica il reato a favore dell'imputato, l'effetto pratico può essere l'annullamento per estinzione del reato se intervenuta la prescrizione
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