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Sentenza

Sentenza del 02/12/2015 n. 24498 - Corte di Cassazione

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI - Consorzio per il riciclaggio di rifiuti in polietilene - Obblighi di partecipazione e contribuzione ex art. 48 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Successione di leggi nel tempo - Differimento al 31 marzo 2004 sia dell'obbligo di contribuzione sia dell'applicabilità delle sanzioni - Sanzioni già inflitte con provvedimenti definitivi - Salvezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sostenendo che l'obbligo di iscrizione al Consorzio PolieCo e di versamento dei contributi consortili fosse già vigente per l'anno 2003. Secondo l'Amministrazione, il differimento disposto dall'art. 10 del D.L. n. 355 del 2003 avrebbe riguardato soltanto il termine per regolarizzare la posizione e l'applicazione delle sanzioni, non l'esistenza dell'obbligo contributivo. L'Agenzia pretendeva quindi l'IVA sui contributi consortili non versati e le relative sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha stabilito che l'art. 10 del D.L. n. 355 del 2003, convertito dalla L. n. 47 del 2004, aveva differito al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione e contribuzione al Consorzio PolieCo sia l'applicabilità delle relative sanzioni. Poiché nei confronti della società non era stata adottata, prima del 31 marzo 2004, alcuna sanzione divenuta definitiva, l'Amministrazione non poteva richiedere retroattivamente l'IVA sui contributi non versati nel 2003 né irrogare le sanzioni. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse; l'Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in 7.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48

    Al Consorzio partecipano i produttori e gli importatori di beni in polietilene, i trasformatori, le associazioni di categoria e le imprese che riciclano e recuperano tali rifiuti.

    La norma istituiva il Consorzio PolieCo e prevedeva l'obbligo di partecipazione e contribuzione per le categorie individuate. Tuttavia, la sua efficacia è stata temporaneamente differita dalla disciplina successiva.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies

    Previsione delle sanzioni amministrative per l'omessa partecipazione al Consorzio e per il mancato versamento dei contributi.

    Le sanzioni sono state considerate non applicabili per il periodo anteriore al 31 marzo 2004, salvo che fossero già state irrogate con provvedimenti divenuti definitivi.

  • D.L. n. 355 del 2003, art. 10, convertito dalla L. n. 47 del 2004

    La decorrenza degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48, comma 2 e art. 51, comma 6-ter, nonché delle sanzioni previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.

    Il differimento riguarda sia gli obblighi di partecipazione e contribuzione sia le sanzioni. Restano intangibili soltanto le sanzioni già definitivamente irrogate nel precedente periodo di vigenza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3 e 54

    Le disposizioni IVA non consentono di assoggettare a imposta un contributo consortile che, per effetto del differimento normativo, non era dovuto nel periodo considerato.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 234, 264 e 266

    La disciplina ambientale successiva ha sostituito quella del decreto Ronchi, ma non è stata ritenuta applicabile per risolvere la controversia relativa all'anno 2003. L'art. 266 ha inoltre fatto salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori definitivi e disciplinato il passaggio tra la vecchia e la nuova normativa.

  • Art. 12 delle preleggi

    La Corte ha ribadito che, quando il testo normativo è chiaro, deve prevalere l'interpretazione letterale; non è consentito restringere o modificare il significato della disposizione sulla base di una diversa finalità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva differisce espressamente la decorrenza di un obbligo e delle relative sanzioni, il differimento deve essere interpretato, salvo indicazioni contrarie chiare, come riferito a entrambi gli aspetti.
  • Per pretendere retroattivamente un tributo collegato a un contributo obbligatorio occorre dimostrare che il contributo fosse effettivamente dovuto nel periodo d'imposta contestato.
  • Le sanzioni amministrative già divenute definitive possono essere espressamente salvaguardate dal legislatore; in assenza di definitività, il successivo differimento o venir meno dell'obbligo impedisce normalmente l'irrogazione o la riscossione della sanzione.
  • La normativa successiva non deve essere applicata automaticamente a periodi precedenti: occorre distinguere tra obblighi sorti sotto la disciplina previgente e obblighi analoghi introdotti da una nuova fonte normativa.
  • In caso di formulazione normativa apparentemente ambigua, il dato letterale resta il punto di partenza e può essere superato solo se conduce a un risultato incompatibile con il sistema complessivo.
  • Per controversie analoghe è essenziale verificare la data di entrata in vigore delle norme, il periodo d'imposta, l'eventuale esistenza di un provvedimento sanzionatorio definitivo e la natura del bene o dell'attività soggetta al contributo.

Testo integrale

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