Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26904/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, avevano sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Si deduceva: 1) carenza di motivazione circa la presunta inammissibilita' dell'appello (il Tribunale avrebbe dato una formula di stile e non avrebbe specificamente confutato la graduazione della misura decisa dal GIP); 2) carenza di motivazione circa la necessita' della custodia in carcere: il ricorrente contestava che l'ammissione di responsabilita' non possa essere considerata irrilevante ai fini cautelari e che non siano indicati elementi concreti che giustifichino il pericolo di reiterazione o la propensione all'inosservanza degli obblighi della misura agli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

Per BONAPARTE GIUSEPPE: il ricorso e' dichiarato inammissibile per tardiva presentazione (depositato nella cancelleria incompetente e pervenuto tardivamente a Genova); condanna al pagamento delle spese processuali e sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; adempimenti a carico della cancelleria (art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.). Per SOLLA GIOVANNI: il ricorso e' accolto. La Corte ha ritenuto illogica e carente la motivazione del Tribunale del riesame che, pur riconoscendo l'ammissione di responsabilita' valorizzata dal GIP, aveva ritenuto comunque necessaria la custodia in carcere senza indicare i "quadri e i collegamenti" di cui parlava; l'ordinanza relativa a Solla e' annullata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame secondo i principi indicati dalla Suprema Corte.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla competenza di deposito delle impugnazioni cautelari e al regime di presentazione dell'impugnazione presso l'ufficio competente

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Richiamiato per spiegare che non incombe alla cancelleria l'obbligo di trasmissione automatica degli atti, e quindi per definire quale sia la data rilevante ai fini di tempestivita'

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte osserva che la valutazione in cassazione e' limitata e puo' investire l'insussistenza dei gravi indizi solo se connessa a violazione di norme ovvero a manifesta illogicita' o contraddittorieta' della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; la sua applicazione deve essere adeguatamente motivata e puo' essere sindacata in cassazione se la motivazione del giudice di merito e' assente, manifestamente illogica o contraddittoria

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indica la competenza per il nuovo esame dopo l'annullamento dell'ordinanza, usato per rinviare al Tribunale di Genova

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato per disporre la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita' del ricorso

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma regolamentare richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione della Corte

Massime di principio

  • La tempestivita' e la presentazione dell'impugnazione presso la cancelleria competente sono essenziali: il deposito presso uffici diversi puo' rendere il ricorso tardivo e quindi inammissibile, con possibili sanzioni economiche.
  • La Corte di cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti se non quando la decisione impugnata presenti violazioni di legge ovvero una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o assente.
  • Quando la decisione di merito valorizza una confessione o un'ammissione di responsabilita' ai fini della graduazione della misura cautelare, il giudice che intenda negare l'effetto mitigante deve indicare elementi concreti e specifici (es. collegamenti, ruoli, quadri fattuali) che giustifichino il permanere delle esigenze cautelari.
  • La semplice rilevazione che il dichiarante si sia poi avvalso della facolta' di non rispondere non e' sufficiente, senza ulteriori indicazioni, a negare il valore cautelare di una ammissione: servono motivazioni concrete che colleghino la condotta processuale alla sussistenza del pericolo cautelare.
  • In caso di annullamento per carenze motivazionali il giudice viene rinviato per un nuovo esame che deve attenersi ai principi espressi dalla Corte, fornendo motivazioni puntuali e non generiche.
  • I difensori devono curare non solo il contenuto delle censure ma anche gli aspetti formali (termine e luogo di deposito) per evitare inammissibilita' e sanzioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.