Cassazione Penale, Sentenza n. 26904/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, avevano sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Si deduceva: 1) carenza di motivazione circa la presunta inammissibilita' dell'appello (il Tribunale avrebbe dato una formula di stile e non avrebbe specificamente confutato la graduazione della misura decisa dal GIP); 2) carenza di motivazione circa la necessita' della custodia in carcere: il ricorrente contestava che l'ammissione di responsabilita' non possa essere considerata irrilevante ai fini cautelari e che non siano indicati elementi concreti che giustifichino il pericolo di reiterazione o la propensione all'inosservanza degli obblighi della misura agli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
Per BONAPARTE GIUSEPPE: il ricorso e' dichiarato inammissibile per tardiva presentazione (depositato nella cancelleria incompetente e pervenuto tardivamente a Genova); condanna al pagamento delle spese processuali e sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; adempimenti a carico della cancelleria (art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.). Per SOLLA GIOVANNI: il ricorso e' accolto. La Corte ha ritenuto illogica e carente la motivazione del Tribunale del riesame che, pur riconoscendo l'ammissione di responsabilita' valorizzata dal GIP, aveva ritenuto comunque necessaria la custodia in carcere senza indicare i "quadri e i collegamenti" di cui parlava; l'ordinanza relativa a Solla e' annullata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame secondo i principi indicati dalla Suprema Corte.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla competenza di deposito delle impugnazioni cautelari e al regime di presentazione dell'impugnazione presso l'ufficio competente
art. 582 cod. proc. pen.
Richiamiato per spiegare che non incombe alla cancelleria l'obbligo di trasmissione automatica degli atti, e quindi per definire quale sia la data rilevante ai fini di tempestivita'
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte osserva che la valutazione in cassazione e' limitata e puo' investire l'insussistenza dei gravi indizi solo se connessa a violazione di norme ovvero a manifesta illogicita' o contraddittorieta' della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari; la sua applicazione deve essere adeguatamente motivata e puo' essere sindacata in cassazione se la motivazione del giudice di merito e' assente, manifestamente illogica o contraddittoria
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la competenza per il nuovo esame dopo l'annullamento dell'ordinanza, usato per rinviare al Tribunale di Genova
art. 616 cod. proc. pen.
Usato per disporre la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita' del ricorso
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Norma regolamentare richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione della Corte
Massime di principio
- La tempestivita' e la presentazione dell'impugnazione presso la cancelleria competente sono essenziali: il deposito presso uffici diversi puo' rendere il ricorso tardivo e quindi inammissibile, con possibili sanzioni economiche.
- La Corte di cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti se non quando la decisione impugnata presenti violazioni di legge ovvero una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o assente.
- Quando la decisione di merito valorizza una confessione o un'ammissione di responsabilita' ai fini della graduazione della misura cautelare, il giudice che intenda negare l'effetto mitigante deve indicare elementi concreti e specifici (es. collegamenti, ruoli, quadri fattuali) che giustifichino il permanere delle esigenze cautelari.
- La semplice rilevazione che il dichiarante si sia poi avvalso della facolta' di non rispondere non e' sufficiente, senza ulteriori indicazioni, a negare il valore cautelare di una ammissione: servono motivazioni concrete che colleghino la condotta processuale alla sussistenza del pericolo cautelare.
- In caso di annullamento per carenze motivazionali il giudice viene rinviato per un nuovo esame che deve attenersi ai principi espressi dalla Corte, fornendo motivazioni puntuali e non generiche.
- I difensori devono curare non solo il contenuto delle censure ma anche gli aspetti formali (termine e luogo di deposito) per evitare inammissibilita' e sanzioni
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