Cassazione Penale, Sentenza n. 21091/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di sequestro probatorio relativo al telefono cellulare in uso all'indagato. Si deduceva violazione dell'art. 253 c.p.p. per carenza di motivazione del decreto genetico: mancata indicazione delle concrete esigenze probatorie, del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, assenza di criteri di selezione del materiale informatico, mancanza di perimetro temporale coerente con i fatti e di tempi di conservazione e restituzione dei dati non pertinenti. Si censurava altresì l'integrazione ex post della motivazione da parte del Tribunale e si sosteneva che la restituzione successiva del dispositivo non avesse eliminato l'interesse alla impugnazione per gli effetti lesivi già prodotti sui diritti fondamentali dell'indagato.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il decreto di sequestro del 12 dicembre 2025 contenesse un'onesta descrizione delle finalita probatorie perseguite, indicando le informazioni da acquisire (corrispondenza e comunicazioni atte a provare la fittizia natura delle operazioni, falsificazione di documenti d'identita, modalita di apertura dei conti, identificazione dei percettori delle somme e loro eventuale reimpiego). Ha considerato il perimetro temporale desumibile dal capo di imputazione provvisorio (dal 23 maggio 2023 a ottobre 2025). Ha inoltre rilevato che il Pubblico Ministero ha incaricato un consulente tecnico per l'estrazione forense dei dati e ha previsto la immediata restituzione del telefono al termine delle operazioni o della copia forense; tali previsioni hanno soddisfatto l'onere motivazionale e i parametri di proporzionalita e residualita. Conseguentemente il ricorso e stato respinto e il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Il decreto di sequestro probatorio deve essere corredato da motivazione adeguata in ordine alla finalita probatoria, alla pertinenzialita della res rispetto al reato e, se riguarda dati informatici, ai criteri di selezione, perimetro temporale e tempi di conservazione e restituzione; la mancanza di tale motivazione puo determinare nullita.
art. 640-bis cod. pen.
Delitto ipotizzato a fondamento delle indagini; il capo di imputazione provvisorio definisce il tempus commissi delicti utile a delimitare il perimetro temporale delle ricerche sui dati.
art. 42 Cost.
Tutela costituzionale della proprieta che impone il bilanciamento tra interesse generale e sacrificio del diritto del singolo; giustifica l'esigenza di motivazione per il sequestro probatorio.
art. 1 Protocollo Addizionale alla CEDU
Protezione dei diritti di proprieta secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo; richiede che la compressione del diritto sia proporzionata e giustificata.
art. 262 cod. proc. pen.
Rimedi per la restituzione delle cose sequestrate quando il sequestro non sia piu giustificato; strumento utile per opporsi alla protrazione ingiustificata del vincolo.
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Consente il ricorso al tribunale del riesame contro il provvedimento che respinge la richiesta di restituzione, garantendo controllo sulla proporzionalita e sulla durata del sequestro.
Giurisprudenza Sezioni Unite, sent. Bevilacqua (Sez. U, n. 5876/2004)
Affermata la necessita che il decreto di sequestro probatorio sia motivato adeguatamente, per rispettare i limiti costituzionali e convenzionali alla compressione della proprieta e garantire il controllo di legalita.
Giurisprudenza Sezioni Unite, sent. Botticelli (Sez. U, n. 36072/2018)
Ha ribadito l'obbligo di motivazione, anche concisa ma specifica, e l'interpretazione dell'art. 253 c.p.p. conforme al principio di proporzionalita e al criterio di residualita.
Giurisprudenza Sez. 6 e altre pronunce recenti (Donadini, Corsico, Bozzano, Resmini)
Per il sequestro di dispositivi elettronici sono richiesti criteri di selezione del materiale, perimetrazione temporale e indicazioni sui tempi di analisi e restituzione; il sequestro ampio puo essere tollerato solo se accompagnato da misure tempestive di selezione e restituzione.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare sin dalla fase genetica la finalita probatoria specifica e il nesso di pertinenzialita tra bene e reato; la motivazione generica e insufficiente.
- Per i dati informatici occorre, quando possibile, definire criteri di selezione del materiale, un perimetro temporale coerente con i fatti e prevedere tempi e modalita di restituzione dei dati non pertinenti; se cio non e possibile immediatamente, va comunque indicato un termine ragionevole e predisposta l'estrazione forense affidata a consulente tecnico.
- Il principio di proporzionalita implica il criterio di residualita: il sequestro e giustificato solo se il risultato probatorio non e ottenibile con strumenti meno invasivi.
- Un sequestro ampio nella fase iniziale delle indagini puo essere tollerato per esigenze di sorpresa o per difficolta tecniche, ma il Pubblico Ministero e tenuto a limitare rapidamente l'invasivita mediante selezione e restituzione degli elementi non pertinenti; l'interessato puo attivare i rimedi di cui agli artt. 262 e 263 c.p.p. se questo non avviene.
- La mera restituzione materiale del dispositivo non elimina automaticamente l'interesse all'impugnazione quando permangano effetti lesivi sui diritti fondamentali; tuttavia, previsione e adempimento di una estrazione forense e di restituzione rapida indeboliscono la censura sul piano della motivazione e proporzionalita.
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