Cassazione Penale, Ordinanza n. 08429/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo in sostanza l'illogicità o l'insufficienza della prova a suo carico, in particolare quanto alla ricostruzione del rinvenimento dell'arma in una tettoia non facilmente accessibile; la Corte di cassazione rileva però che la censura era generica e non si confrontava con le puntuali argomentazioni della decisione impugnata, che aveva ritenuto non credibile la versione difensiva secondo cui il luogo fosse un deposito di materiale raccolto dall'imputato e che terzi potessero occultarvi l'arma. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, ma senza confrontarsi con il rilievo della Corte di appello circa i precedenti per furto, danneggiamento e rapina, valorizzati ai fini della recidiva, né con la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche in ragione della pericolosità del fatto e della detenzione di un'arma funzionante con quattro cartucce.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, poiché non indicava in modo specifico le ragioni dell'asserita illogicità della prova e ignorava le puntuali argomentazioni sull'attendibilità degli elementi a carico e sulla non credibilità della versione difensiva. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché non si confrontava con la motivazione della Corte di appello sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità e di correlazione tra motivi di ricorso e decisione impugnata determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso privo del requisito di specificità dei motivi è inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera denuncia astratta di illogicità o insufficienza della motivazione è inammissibile se non indica puntualmente gli elementi criticati e le ragioni del dissenso.
- Integra aspecificità del motivo la mancata confutazione delle argomentazioni centrali poste a base della decisione impugnata, specie quando il giudice di merito abbia svolto una motivazione puntuale sulla credibilità delle prove e sulla ricostruzione fattuale.
- La censura del trattamento sanzionatorio è inammissibile se non si confronta con le concrete ragioni addotte dal giudice di merito per applicare la recidiva o negare le attenuanti generiche, in relazione ai precedenti penali e alle modalità esecutive del fatto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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