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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14856/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca/modifica della misura cautelare (custodia in carcere) adottata per la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011). Le censure denunciavano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: in particolare si contestava che il Tribunale non avrebbe esaminato i motivi svolti oralmente in udienza e non avrebbe verificato la rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale prima di disporre nuovamente la misura, dopo un periodo di detenzione/periodo intramurario e detenzione domiciliare

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto preliminarmente che le censure relative alla motivazione fossero aspecifiche e generiche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con l'obbligo di specificare quale profilo di motivazione fosse contestato (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Ha inoltre valutato che, sul piano sostanziale, la fattispecie integrava la violazione degli obblighi/prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2 d.lgs. 159/2011): al momento del controllo l'indagato era soggetto a misura valida e ripristinata/prorogata (provvedimenti del 2020 e del 2022, con ripristino del giugno 2022) e risultava aver violato prescrizioni di orario (uscita prima delle 06:00 e rientro dopo le 19/20). La Corte ha ritenuto che il Tribunale di riesame avesse adeguatamente considerato la documentazione e che la difesa non avesse specificato in udienza argomentazioni diverse da quelle generiche. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali; la Corte ha altresì rilevato che successivamente l'indagato era stato posto agli arresti domiciliari presso una comunità, circostanza non incidente sul giudizio di gravità/indiziario formulato nel ricorso

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per la richiesta di riesame della misura; utilizzata come riferimento per il procedimento di riesame svolto dal Tribunale

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina la fattispecie penale di violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale quando la misura comporta obbligo o divieto di soggiorno; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alla condotta contestata (inosservanza di orari e divieti di allontanamento)

  • art. 8, commi 2-4, d.lgs. n. 159/2011

    Elenca le possibili prescrizioni/obblighi imposti con la sorveglianza speciale (es. divieto di allontanarsi dalla dimora senza avviso, orari di uscita e rientro); la Corte ha richiamato queste disposizioni per qualificare le condotte contestate come prescrizioni/obblighi rilevanti

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011

    Prevede che, dopo la cessazione di una detenzione protrattasi per almeno due anni, il Tribunale debba verificare la pericolosità sociale; la Corte ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale che richiede tale verifica ma ha osservato che nel caso concreto la misura era stata prorogata/ripristinata, con valutazione della pericolosità nel 2022

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione in materia penale relativi alla motivazione della decisione; la Corte ha applicato il principio per cui il ricorrente deve specificare quale profilo di vizio della motivazione contesta (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), pena l'aspecificità e l'inammissibilità

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter

    Richiamata in relazione agli adempimenti successivi alla decisione e all'aggiornamento sulle vicende detentive sopravvenute; la Corte ha ritenuto che la comunicazione della collocazione agli arresti domiciliari non incidesse sul quesito di fondo

Massime di principio

  • Per impugnare correttamente la motivazione in Cassazione occorre specificare quali dei tre profili (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) si censurano e indicare le parti della decisione in cui si rinviene il vizio; l'aspecificità comporta il rigetto
  • La violazione di obblighi e prescrizioni imposti con la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno rientra nell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011: il mancato rispetto di prescrizioni di orario o di divieto di allontanamento è fonte di responsabilità penale qualora la misura sia efficace
  • Se la misura di prevenzione è stata prorogata o ripristinata dal Tribunale di prevenzione dopo un periodo di detenzione, ciò costituisce elemento probante dell'avvenuta valutazione della pericolosità sociale e può ridurre l'efficacia della censura per mancata rivalutazione
  • Quando si sollevano questioni relative alla mancata rivalutazione della pericolosità dopo una detenzione protratta, va considerata la disciplina (art. 14, comma 2-ter) che impone verifiche dopo detenzioni di almeno due anni: tuttavia la rilevanza della mancata verifica dipende dalla storia procedimentale e dai provvedimenti successivi (proroghe, ripristini)
  • In sede di riesame e di impugnazione è importante che la difesa precise in modo documentato e, se possibile, anche oralmente in udienza le richieste alternative (es. misure meno afflittive) e i relativi argomenti di fatto e di diritto, al fine di consentire al giudice di motivare puntualmente le ragioni del rigetto o dell'accoglimento

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