Cassazione Penale, Sentenza n. 14856/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca/modifica della misura cautelare (custodia in carcere) adottata per la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011). Le censure denunciavano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: in particolare si contestava che il Tribunale non avrebbe esaminato i motivi svolti oralmente in udienza e non avrebbe verificato la rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale prima di disporre nuovamente la misura, dopo un periodo di detenzione/periodo intramurario e detenzione domiciliare
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto preliminarmente che le censure relative alla motivazione fossero aspecifiche e generiche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con l'obbligo di specificare quale profilo di motivazione fosse contestato (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Ha inoltre valutato che, sul piano sostanziale, la fattispecie integrava la violazione degli obblighi/prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2 d.lgs. 159/2011): al momento del controllo l'indagato era soggetto a misura valida e ripristinata/prorogata (provvedimenti del 2020 e del 2022, con ripristino del giugno 2022) e risultava aver violato prescrizioni di orario (uscita prima delle 06:00 e rientro dopo le 19/20). La Corte ha ritenuto che il Tribunale di riesame avesse adeguatamente considerato la documentazione e che la difesa non avesse specificato in udienza argomentazioni diverse da quelle generiche. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali; la Corte ha altresì rilevato che successivamente l'indagato era stato posto agli arresti domiciliari presso una comunità, circostanza non incidente sul giudizio di gravità/indiziario formulato nel ricorso
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per la richiesta di riesame della misura; utilizzata come riferimento per il procedimento di riesame svolto dal Tribunale
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Disciplina la fattispecie penale di violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale quando la misura comporta obbligo o divieto di soggiorno; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alla condotta contestata (inosservanza di orari e divieti di allontanamento)
art. 8, commi 2-4, d.lgs. n. 159/2011
Elenca le possibili prescrizioni/obblighi imposti con la sorveglianza speciale (es. divieto di allontanarsi dalla dimora senza avviso, orari di uscita e rientro); la Corte ha richiamato queste disposizioni per qualificare le condotte contestate come prescrizioni/obblighi rilevanti
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011
Prevede che, dopo la cessazione di una detenzione protrattasi per almeno due anni, il Tribunale debba verificare la pericolosità sociale; la Corte ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale che richiede tale verifica ma ha osservato che nel caso concreto la misura era stata prorogata/ripristinata, con valutazione della pericolosità nel 2022
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione in materia penale relativi alla motivazione della decisione; la Corte ha applicato il principio per cui il ricorrente deve specificare quale profilo di vizio della motivazione contesta (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), pena l'aspecificità e l'inammissibilità
art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter
Richiamata in relazione agli adempimenti successivi alla decisione e all'aggiornamento sulle vicende detentive sopravvenute; la Corte ha ritenuto che la comunicazione della collocazione agli arresti domiciliari non incidesse sul quesito di fondo
Massime di principio
- Per impugnare correttamente la motivazione in Cassazione occorre specificare quali dei tre profili (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) si censurano e indicare le parti della decisione in cui si rinviene il vizio; l'aspecificità comporta il rigetto
- La violazione di obblighi e prescrizioni imposti con la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno rientra nell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011: il mancato rispetto di prescrizioni di orario o di divieto di allontanamento è fonte di responsabilità penale qualora la misura sia efficace
- Se la misura di prevenzione è stata prorogata o ripristinata dal Tribunale di prevenzione dopo un periodo di detenzione, ciò costituisce elemento probante dell'avvenuta valutazione della pericolosità sociale e può ridurre l'efficacia della censura per mancata rivalutazione
- Quando si sollevano questioni relative alla mancata rivalutazione della pericolosità dopo una detenzione protratta, va considerata la disciplina (art. 14, comma 2-ter) che impone verifiche dopo detenzioni di almeno due anni: tuttavia la rilevanza della mancata verifica dipende dalla storia procedimentale e dai provvedimenti successivi (proroghe, ripristini)
- In sede di riesame e di impugnazione è importante che la difesa precise in modo documentato e, se possibile, anche oralmente in udienza le richieste alternative (es. misure meno afflittive) e i relativi argomenti di fatto e di diritto, al fine di consentire al giudice di motivare puntualmente le ragioni del rigetto o dell'accoglimento
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