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Ordinanza

Ordinanza n. 7347/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sull’istanza presentata in data 4 marzo 2025 dall’Ordine degli Ingegneri di Genova ai sensi dell’art. 54 del DPR 115/02 ed avente ad oggetto l’adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato di cui al d.P.R.. 30/5/2002 in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevato dall’ISTAT; nonché per la condanna delle intimate Amministrazioni ad emanare il provvedimento richiesto dall’Ordine ricorrente con la suddetta istanza, provvedendo a riadeguare la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, del D.M. 30 maggio 2002 emanato dal Ministero della Giustizia di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2002, n. 182, o comunque ad adeguare la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, spettanti agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, quantomeno con particolare riferimento ai Consulenti Tecnici e ai Periti iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel periodo da agosto 1999 ad agosto 2023, ritenuta nella percentuale in aumento del 60,1% o nel periodo ritenuto di giustizia, o comunque nella percentuale da stabilirsi in corso di causa, in ogni caso, tenendo conto che per le vacazioni successive alla prima, occorre disporne la determinazione in misura non inferiore a quella stabilita per la prima vacazione, comunque da riadeguarsi come richiesto; nonché per la nomina in caso di perdurante inerzia serbata dalle Amministrazioni intimate, di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento richiesto, ponendo i conseguenti costi a loro carico;

Giustizia amministrativa202601530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato dai Ministeri sull’istanza di adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato, presentata ai sensi dell’art. 54 d.P.R. 115/2002

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’istanza del 4 marzo 2025, con la quale era stato richiesto l’adeguamento, in base alla variazione dell’indice FOI rilevata dall’ISTAT, degli onorari fissi, variabili e a tempo spettanti agli ausiliari del magistrato, inclusi consulenti tecnici e periti iscritti all’albo degli ingegneri. È stata altresì chiesta la condanna delle Amministrazioni a provvedere e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso, in ragione dell’assenza di uno specifico obbligo dell’Amministrazione di provvedere, ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, sulla richiesta di adeguamento dei compensi.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accertamento del silenzio né la richiesta di condanna a provvedere. Rilevata d’ufficio una possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di uno specifico obbligo di provvedere sull’istanza, il Collegio ha assegnato a entrambe le parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sulle spese o sulla nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. 115/2002

    È la disposizione invocata dall’Ordine quale base della richiesta di adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione sostanziale.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il Collegio prospetta che l’azione avverso il silenzio possa essere inammissibile in assenza di uno specifico obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza presentata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è utilizzata per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile questione di inammissibilità rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando loro un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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