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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2391

Regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

Normativa europea32017R2391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro NUTS per rafforzare l’armonizzazione delle classificazioni territoriali statistiche nell’Unione e introdurre formalmente le tipologie territoriali Tercet. Stabilisce inoltre regole comuni su griglie statistiche, LAU, categorie territoriali a livello LAU e NUTS 3, nonché sulle modalità di aggiornamento della classificazione, con ricorso ad atti delegati e di esecuzione della Commissione. Le nuove disposizioni mirano a garantire definizioni univoche, stabilità e trasparenza delle tipologie, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per gli adattamenti derivanti dalle evoluzioni amministrative degli Stati membri.

Modifica del regolamento (CE) n. 1059/2003 sulle classificazioni territoriali NUTS, con introduzione e codificazione delle tipologie territoriali Tercet, delle griglie statistiche e di nuove regole su LAU, atti delegati e di esecuzione.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione statistica delle unità territoriali nell’Unione europea, ai fini della raccolta, compilazione e diffusione di statistiche europee a diversi livelli territoriali. Coinvolge gli Stati membri per quanto riguarda la comunicazione alla Commissione delle modifiche alle unità amministrative, l’invio annuale degli elenchi delle LAU e delle serie storiche in caso di revisione della NUTS. Riguarda Eurostat/Commissione per la pubblicazione degli elenchi, il mantenimento delle griglie statistiche e delle tipologie territoriali, nonché l’adozione di atti delegati ed esecuzione. Non disciplina specifiche politiche territoriali dell’Unione né l’individuazione di zone speciali per tali politiche, che restano distinte dalla classificazione statistica.

Regolamento (UE) 2017/2391: modifica del regolamento (CE) n. 1059/2003 sulle tipologie territoriali (Tercet)

Il regolamento interviene sul sistema NUTS per rafforzare l’armonizzazione delle statistiche territoriali europee e introdurre una disciplina espressa delle tipologie territoriali dell’Unione. I considerando evidenziano la necessità di codificare in modo stabile e trasparente le tipologie già usate dal sistema statistico europeo, nonché di chiarire taluni aspetti delle LAU e di prevedere griglie statistiche per il calcolo delle tipologie basate sulla popolazione.

Finalità e contesto

La modifica è motivata dall’esigenza di garantire definizioni e condizioni univoche per le tipologie territoriali, così da renderne armonizzata l’applicazione in tutta l’Unione. Il regolamento precisa che tali tipologie statistiche non incidono sull’individuazione di zone specifiche per politiche dell’Unione, mantenendo quindi distinta la classificazione statistica dalle delimitazioni funzionali o programmatiche di policy.

Ambito della classificazione NUTS

L’articolo 1 del regolamento modificato ribadisce che la NUTS è la classificazione statistica comune delle unità territoriali utilizzata per la raccolta, compilazione e diffusione di statistiche europee a diversi livelli territoriali. La classificazione NUTS è contenuta nell’allegato I; le LAU, le griglie statistiche e le tipologie territoriali completano tale impianto. Viene anche chiarito che le griglie statistiche sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione.

Unità amministrative, allegati e flusso informativo con gli Stati membri

L’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 4 disciplinano il rapporto tra classificazione statistica e cambiamenti amministrativi nazionali. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono descritte nell’allegato II, mentre le LAU sono descritte nell’allegato III, entrambi modificabili dalla Commissione mediante atti delegati sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

Per le LAU, ciascuno Stato membro deve trasmettere a Eurostat, entro il primo semestre di ogni anno, l’elenco aggiornato con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente, indicando le modifiche intervenute e la regione NUTS 3 di appartenenza. La trasmissione deve rispettare il formato elettronico richiesto dalla Commissione. Eurostat pubblica l’elenco delle LAU entro il 31 dicembre di ogni anno.

Griglie statistiche

Con il nuovo articolo 4 bis la Commissione (Eurostat) è tenuta a mantenere e pubblicare un sistema di griglie statistiche a livello di Unione nella sezione dedicata del proprio sito web. Le griglie devono essere conformi alle specifiche del regolamento (UE) n. 1089/2010 sull’interoperabilità dei dati territoriali e dei servizi di dati territoriali.

Tipologie territoriali dell’Unione (Tercet)

Il nuovo articolo 4 ter introduce formalmente le tipologie territoriali dell’Unione, che sono mantenute e pubblicate da Eurostat. La disciplina è articolata su tre livelli.

A livello di griglia, con risoluzione di 1 chilometro quadrato, sono previste le categorie:

  • «Centri urbani»;
  • «Agglomerati urbani»;
  • «Celle rurali della griglia».

A livello LAU sono definiti:

  • il grado di urbanizzazione (DEGURBA), con la distinzione tra «Zone urbane», «Zone mediamente popolate» e «Zone rurali», ulteriormente articolate in «Grandi città» o «Zone densamente popolate», «Città medie e cinture urbane» o «Zone mediamente popolate», e «Zone rurali» o «Zone scarsamente popolate»;
  • le zone urbane funzionali, cioè «Grandi città» più le loro «Zone di pendolarismo»;
  • le zone costiere, distinte in «Zone costiere» e «Zone non costiere».

Quando in uno Stato membro esiste più di un livello amministrativo delle LAU, Eurostat deve consultare lo Stato membro per determinare quale livello amministrativo sarà usato per l’attribuzione delle tipologie.

A livello NUTS 3 sono stabilite:

  • la tipologia urbano-rurale, con «Zone prevalentemente urbane», «Zone intermedie» e «Zone prevalentemente rurali»;
  • la tipologia metropolitana, con «Zone metropolitane» e «Zone non metropolitane»;
  • la tipologia costiera, con «Zone costiere» e «Zone non costiere».

La Commissione deve inoltre fissare, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per l’applicazione armonizzata delle tipologie a livello di Unione, descrivendo il metodo di attribuzione alle singole LAU e regioni NUTS 3. Nell’applicazione di tali condizioni deve tenere conto di circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e ambientali.

Aggiornamento della NUTS e serie storiche

L’articolo 5, paragrafo 4, come sostituito, stabilisce che le modifiche della classificazione NUTS nell’allegato I sono adottate nel secondo semestre dell’anno civile, a intervalli non inferiori a tre anni. È prevista un’eccezione per i casi di riorganizzazione sostanziale della struttura amministrativa di uno Stato membro, nei quali le modifiche possono essere adottate a intervalli più brevi.

La Commissione può modificare la classificazione NUTS tramite atti delegati, sulla base delle variazioni comunicate dagli Stati membri. I dati regionali trasmessi a Eurostat devono essere basati sulla classificazione modificata a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dell’atto delegato.

Quando viene adottato un atto delegato, lo Stato membro interessato deve trasmettere a Eurostat le serie storiche relative alla nuova ripartizione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi, entro il 1° gennaio del quarto anno successivo all’adozione dell’atto delegato. La Commissione fissa con atti di esecuzione condizioni uniformi per tali serie storiche e per la loro durata, tenendo conto della fattibilità della trasmissione.

Comitato, atti delegati e controllo istituzionale

L’articolo 7 è sostituito per confermare che la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, che opera come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi richiamati, si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 di tale regolamento.

Il nuovo articolo 7 bis disciplina in dettaglio l’esercizio della delega. La Commissione riceve il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato II, l’allegato III e la classificazione NUTS dell’allegato I. La delega è conferita per cinque anni dal 18 gennaio 2018, con proroga tacita per periodi identici salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio. La delega è revocabile in qualsiasi momento e gli atti delegati entrano in vigore solo dopo il decorso del termine di controllo parlamentare e del Consiglio, salvo rinuncia espressa alle obiezioni.

Prima dell’adozione degli atti delegati la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri, in coerenza con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica e struttura della classificazione NUTS

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1059/2003 è riscritto per precisare che la classificazione NUTS serve a raccogliere, compilare e diffondere statistiche europee a diversi livelli territoriali. Si chiarisce che la classificazione NUTS, le LAU, le griglie statistiche e le tipologie territoriali dell’Unione si completano reciprocamente.

Unità amministrative e LAU

Le unità amministrative esistenti utilizzate per la NUTS sono descritte nell’allegato II, modificabile dalla Commissione mediante atti delegati sulla base delle comunicazioni degli Stati membri. L’articolo 4 disciplina le LAU: in ciascuno Stato membro esse suddividono il livello NUTS 3 in uno o due livelli supplementari; almeno uno dei livelli deve essere un’unità amministrativa. Gli Stati membri devono trasmettere entro il primo semestre di ogni anno l’elenco LAU riferito al 31 dicembre precedente, con eventuali modifiche e indicazione della regione NUTS 3 di appartenenza; Eurostat pubblica l’elenco entro il 31 dicembre di ogni anno.

Griglie statistiche

È introdotto l’articolo 4 bis, che impone alla Commissione (Eurostat) di mantenere e pubblicare un sistema di griglie statistiche a livello di Unione, conforme al regolamento (UE) n. 1089/2010. Le griglie sono usate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione.

Tipologie territoriali dell’Unione (Tercet)

L’articolo 4 ter introduce e codifica le tipologie territoriali dell’Unione a livello di NUTS, LAU e celle della griglia. A livello di griglia, con risoluzione di 1 km², sono previste le categorie «Centri urbani», «Agglomerati urbani» e «Celle rurali della griglia». A livello LAU sono definiti il grado di urbanizzazione (zone urbane, grandi città, città medie e cinture urbane, zone rurali), le zone urbane funzionali (grandi città più le zone di pendolarismo) e le zone costiere/non costiere. A livello NUTS 3 sono previste le tipologie urbano-rurale, metropolitana e costiera, con relative denominazioni.

Criteri uniformi di applicazione delle tipologie

La Commissione deve stabilire mediante atti di esecuzione condizioni uniformi per l’applicazione armonizzata delle tipologie a livello di Unione, indicando il metodo di assegnazione alle singole LAU e regioni NUTS 3. Nel farlo deve tener conto delle circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e ambientali. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7.

Aggiornamento della classificazione NUTS e serie storiche

Le modifiche della classificazione NUTS nell’allegato I sono adottate nel secondo semestre dell’anno civile, a intervalli non inferiori a tre anni, salvo riorganizzazioni sostanziali della struttura amministrativa di uno Stato membro. La Commissione può modificare l’allegato I tramite atti delegati sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri. I dati regionali trasmessi a Eurostat si basano sulla classificazione modificata dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dell’atto delegato. In caso di nuova ripartizione regionale, lo Stato membro interessato deve trasmettere le serie storiche sostitutive entro il 1° gennaio del quarto anno successivo; la Commissione fissa con atti di esecuzione condizioni uniformi su contenuto e durata delle serie storiche, tenendo conto della fattibilità della trasmissione.

Procedura di comitato e comitato del sistema statistico europeo

La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi previsti si applica l’articolo 5 di tale regolamento, ossia la procedura d’esame.

Delega di potere alla Commissione

È introdotto l’articolo 7 bis, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati II e III e la classificazione NUTS dell’allegato I. La delega dura cinque anni dal 18 gennaio 2018 ed è tacitamente prorogata per periodi di uguale durata salvo opposizione di Parlamento o Consiglio tre mesi prima della scadenza. La delega può essere revocata in qualsiasi momento da Parlamento o Consiglio; gli effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione o da data successiva. La Commissione deve consultare esperti designati dagli Stati membri e notificare contestualmente gli atti delegati a Parlamento e Consiglio; l’atto entra in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi, prorogabili di due mesi.

Abrogazioni e aggiornamento dell’allegato III

È soppresso l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1059/2003 e il titolo dell’allegato III è sostituito da «UNITÀ AMMINISTRATIVE LOCALI». La modifica riflette la nuova terminologia e la riorganizzazione sistematica del testo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticacooperazione amministrativaorganizzazione territorialegovernance dell'ueatti delegati e di esecuzione

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