Sentenza n. 1714/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della condanna alle spese recata dalla sentenza n. 907/2025 del 25 febbraio 2025 del Tribunale di Napoli Nord.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della condanna alle spese contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 907/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 907/2025 del Tribunale di Napoli Nord, relativa al riconoscimento del diritto alla carta docente. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, quale avvocato antistatario, le spese di lite, liquidate in euro 721,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dedotta la mancata esecuzione della condanna, il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l'inerzia dell'amministrazione e insussistenti elementi ostativi, anche alla luce della costituzione meramente formale del Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli Nord entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento della penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente dovuti per legge o già previsti dalla condanna. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, termina con l'adempimento spontaneo del giudicato, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre la penalità di mora, da determinare secondo un criterio di non manifesta iniquità; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali e assoggettata a un tetto massimo del 10% dell'importo dovuto.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica la funzione compulsiva e di garanzia della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura amministrativa cui appartiene il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, di nominare un commissario ad acta con un termine ulteriore per la sostituzione nell'esercizio del potere.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione intimata, priva di allegazioni o documentazione idonee a dimostrare l'adempimento o l'esistenza di ostacoli all'esecuzione, non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi dovuti per legge o previsti dalla condanna, purché la misura rispetti il criterio della non manifesta iniquità.
- La penalità di mora decorre dal termine assegnato all'amministrazione per l'adempimento e cessa con l'adempimento spontaneo del giudicato, anche se nel frattempo il commissario ad acta si è insediato, poiché l'amministrazione conserva il potere di provvedere in concorso con il commissario.
- La penalità di mora deve essere assoggettata a un limite massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che perda la funzione compulsoria e si trasformi in un'indebita locupletazione del privato.
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