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Ordinanza

Ordinanza n. 1173/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare, - del provvedimento del Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina, di data ed estremi non conosciuti, non notificato, caricato sull’area riservata in relazione alla domanda n. 425900, con il quale è stata disposta l’assegnazione all’Istituto alberghiero I.I.S. Antonello di Messina; - della nota prot. n. 2438 del 6 febbraio 2026 di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela avanzata con nota del 5 febbraio 2026; - ove occorra, se interpretata in modo lesivo per il ricorrente, della circolare del Ministero dell’istruzione prot. n. 74346 del 10 novembre 2025 avente ad oggetto “Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”; - di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti, anche non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione a un istituto scolastico di Messina per il sostenimento dell'esame di Stato, rigetto dell'istanza di riesame e, in via eventuale, circolare ministeriale sulle modalità di presentazione delle domande

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti con cui l'amministrazione scolastica lo ha assegnato, quale candidato esterno all'esame di Stato per l'anno scolastico 2025/2026, presso un istituto alberghiero di Messina, anziché presso l'istituto scolastico indicato nella domanda e situato in prossimità del comune di residenza. Ha inoltre impugnato il rigetto dell'istanza di riesame e, ove occorresse, la circolare ministeriale relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande, formulando contro quest'ultima una specifica censura nel sesto motivo. L'amministrazione ha eccepito l'irricevibilità per tardività, l'inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato e il difetto di legittimazione passiva dell'USR, chiedendo l'estromissione; nel merito ha chiesto il rigetto. Il TAR, rilevato d'ufficio il possibile difetto di competenza territoriale, ha esaminato prioritariamente tale questione processuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. La competenza è stata ritenuta attratta dal giudice laziale perché il ricorso impugna espressamente anche una circolare ministeriale avente efficacia sull'intero territorio nazionale, oltre agli atti applicativi dell'articolazione regionale del Ministero, aventi efficacia circoscritta alla Sicilia. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., per gli atti statali, negli altri casi, è inderogabilmente competente il TAR Lazio, sede di Roma. Il Collegio ha ritenuto irrilevante che l'impugnazione della circolare fosse subordinata o eventuale: tale impugnazione determina comunque una situazione di inscindibilità processuale e impone di valutare la competenza prima dell'incidenza sostanziale della censura sull'economia del ricorso. La parte ricorrente può riassumere il giudizio davanti al TAR Lazio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

    L'impugnazione espressa di un atto statale avente efficacia nazionale attrae la competenza territoriale sull'intera controversia al TAR Lazio, sede di Roma, anche quando siano impugnati congiuntamente atti applicativi regionali.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    >30 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza

    In caso di declinatoria di competenza, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dall'amministrazione per eccepire l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato; la questione non è stata esaminata per la definizione del giudizio in rito sulla competenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti avviso del rilievo officioso concernente il possibile difetto di competenza prima di decidere la relativa questione.

Massime di principio

  • Quando un ricorso impugna, insieme ad atti applicativi territorialmente circoscritti, anche un atto statale espressamente censurato e avente efficacia nazionale, la competenza territoriale sull'intera controversia è attratta al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.
  • Ai fini della competenza territoriale, è irrilevante che l'impugnazione dell'atto statale sia formulata in via subordinata, eventuale o con la clausola "ove occorra"; tale impugnazione rileva comunque per la determinazione della competenza e comporta l'inscindibilità processuale della controversia.
  • La maggiore o minore incidenza dell'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale nell'economia complessiva del ricorso costituisce una valutazione di merito, successiva all'esame della competenza quale presupposto processuale.
  • La declinatoria di competenza consente la riassunzione davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneCompetenza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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