L.R. Emilia-Romagna 5/2008
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dell’Emilia-Romagna istituisce la qualifica di “Bottega storica” e “Mercato storico” per attività commerciali, artigianali e mercati con almeno 50 anni di continuità e specifici requisiti storici e strutturali; per le osterie bastano 25 anni. Disciplina censimento, albo comunale, marchi, tutela, controlli e sanzioni. Prevede cancellazione dall’albo se vengono meno i requisiti e priorità nei contributi regionali.
Promozione e valorizzazione delle botteghe e dei mercati storici
Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche e dei mercati storici
La legge della Regione Emilia-Romagna disciplina il riconoscimento e la valorizzazione di attività commerciali, artigianali e mercati con particolare valore storico, artistico, architettonico e ambientale. La tutela opera esclusivamente nel territorio regionale e si traduce nell’attribuzione della qualifica di “Bottega storica” o “Mercato storico”, con iscrizione in apposito albo comunale e uso di un marchio dedicato.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione di attività che testimoniano la storia, l’arte, la cultura e la tradizione imprenditoriale e mercatale locale. La disciplina si applica agli esercizi commerciali al dettaglio, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese artigianali e ai mercati su aree pubbliche, purché ubicati in Emilia-Romagna.
Requisiti per il riconoscimento
Per ottenere la qualifica occorre il possesso congiunto di requisiti sostanziali, tra cui:
- svolgimento della stessa attività da almeno 50 anni continuativi nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, purché siano state mantenute le caratteristiche originarie;
- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l’attività svolta, in modo da evidenziare un radicamento storico; i locali devono avere accesso da area pubblica o da area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
- presenza di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico o ambientale, oppure particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.
Il periodo minimo di 50 anni può riferirsi anche ad attività trasferite in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, se il trasferimento è avvenuto per cause di forza maggiore o per ampliamento.
Deroga per le osterie
In deroga al requisito dei 50 anni, la qualifica di “Bottega storica” può essere riconosciuta anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che usino la denominazione “Osteria” e siano attivi da almeno 25 anni.
Procedura di individuazione e iscrizione negli albi
La rilevazione delle botteghe e dei mercati storici è affidata a una procedura a più livelli:
- entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale definisce criteri e modalità di rilevazione dei dati, sentita la Commissione assembleare competente;
- le Province possono integrare tali criteri entro 60 giorni dal termine regionale, con elementi rilevanti per il territorio di competenza;
- i Comuni, entro 120 giorni dalla deliberazione provinciale o, in mancanza, da quella regionale, individuano le attività presenti sul proprio territorio e le iscrivono in un apposito Albo comunale;
- l’albo può essere aggiornato anche su istanza degli interessati;
- la Regione approva inoltre i marchi ufficiali di “Bottega storica” e “Mercato storico”, definendone contenuti minimi, modalità e forme d’uso.
Effetti dello status e conservazione delle caratteristiche
Lo status è strettamente connesso al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine, delle insegne e degli arredi interni ed esterni presenti al momento dell’iscrizione all’albo. Se vengono meno le condizioni originarie, oppure su richiesta del titolare, il Comune dispone la cancellazione dall’albo.
Non possono utilizzare la qualifica né esporre il marchio le attività non iscritte o cancellate dall’albo.
Interventi di restauro e valorizzazione
Proprietari e gestori possono presentare al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia, degli arredi, degli spazi interni, delle vetrine e degli elementi di decoro. Il Comune valuta se gli interventi alterino l’immagine storica e tradizionale dell’esercizio. Se ritiene che possano compromettere i requisiti per l’iscrizione, comunica le proprie osservazioni entro 90 giorni dalla proposta, indicando, se possibile, le modifiche necessarie. Se l’interessato procede comunque senza adeguarsi, il Comune cancella l’esercizio dall’albo.
Controlli, sanzioni e competenze comunali
Il Comune può effettuare ispezioni e controlli, anche tramite la polizia locale, per verificare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti. In caso di uso abusivo del marchio da parte di soggetti non iscritti o cancellati dall’albo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro.
Il Comune riceve il rapporto sanzionatorio, applica la sanzione e incamera i proventi; inoltre ordina la rimozione del marchio entro un termine prefissato e ne vieta l’uso in qualsiasi forma.
Misure economiche e priorità nei contributi
La legge prevede che il Comune possa adottare, per gli esercizi iscritti all’albo, le misure richiamate dalla normativa regionale sul commercio in sede fissa. Inoltre, ai fini dei contributi regionali destinati alla valorizzazione e qualificazione delle imprese minori della rete distributiva, gli interventi riguardanti botteghe storiche e mercati storici godono di titolo di priorità.
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