L.R. Emilia-Romagna 1/2008
TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per l’Emilia-Romagna, la conservazione, tutela e valorizzazione di razze, varietà e altre risorse genetiche locali di interesse agrario e zootecnico, anche a rischio di erosione. Istituisce Repertorio regionale, Commissione tecnico-scientifica, Rete di conservazione, agricoltori custodi e regole per conservazione in situ/ex situ, moltiplicazione del materiale e diffusione di dati.
Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario dell'Emilia-Romagna
Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario in Emilia-Romagna
La legge definisce un sistema regionale per conservare, tutelare e valorizzare le risorse genetiche autoctone di interesse agrario e zootecnico presenti o storicamente presenti nel territorio emiliano-romagnolo. La disciplina mira in particolare alle varietà e razze a rischio di erosione genetica, tramite strumenti pubblici di censimento, conservazione, diffusione controllata e valorizzazione.
Finalità e principi generali
La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle politiche di sviluppo e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, promuove la tutela delle varietà e razze locali per garantirne conservazione e valorizzazione. Le risorse genetiche locali sono ricondotte al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico regionale. La Regione sostiene sia iniziative pubbliche sia private e favorisce l’utilizzazione collettiva del patrimonio genetico autoctono attraverso la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia.
Definizioni e ambito applicativo
La legge considera risorse genetiche indigene di interesse agrario:
- razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio regionale;
- quelli di origine esterna ma introdotti da lungo tempo e tradizionalmente integrati nell’agricoltura regionale;
- quelli scomparsi dal territorio regionale ma conservati altrove e di cui si intenda favorire la reintroduzione.
Per la nozione di conservazione in situ si ricomprende anche la conservazione in azienda, cioè on farm. L’ambito locale è la parte di territorio regionale in cui una risorsa genetica è o era presente. I criteri per qualificare una risorsa come a rischio di erosione genetica sono stabiliti con atto di Giunta.
Patrimonio di conoscenze tradizionali
La Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali rilevanti per la conservazione della biodiversità. Ne promuove l’applicazione più ampia, con il consenso dei detentori, e favorisce l’equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, in coerenza con la Convenzione sulla biodiversità e con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche.
Programmazione regionale e linee guida di intervento
La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnico-scientifica, approva linee guida di intervento per le attività di tutela delle risorse genetiche di interesse agrario. Sulla base di tali linee guida, la Regione:
- affida a soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza studi e censimenti della biodiversità animale e vegetale locale;
- sostiene iniziative pubbliche e private di conoscenza, tutela, conservazione e diffusione di conoscenze e innovazioni;
- individua iniziative prioritarie per tutela, miglioramento, valorizzazione e riproduzione delle varietà e razze locali, anche per metterle a disposizione degli agricoltori custodi.
Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie
È istituito un Repertorio volontario regionale, articolato in sezione animale e vegetale, nel quale sono iscritte le risorse genetiche di interesse regionale. La sezione animale opera in coordinamento con la normativa nazionale sui Libri genealogici o Registri anagrafici. Il Repertorio è pubblico, gestito dalla direzione generale competente in agricoltura e consultabile anche tramite strumenti informatici e telematici.
Iscrizione al Repertorio e ruolo della Commissione tecnico-scientifica
Possono proporre l’iscrizione enti scientifici, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini, presentando una scheda tecnica con la relativa documentazione. La Regione può iscrivere direttamente risorse autoctone avvalendosi di esperti. L’iscrizione è subordinata all’istruttoria e al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica.
La Commissione è organo consultivo e propositivo della Giunta e si occupa di:
- esprimere pareri su iscrizione e cancellazione dal Repertorio;
- esprimere pareri sulle linee guida di intervento;
- proporre priorità e tipologie di intervento.
È composta da funzionari regionali ed esperti dei settori interessati. Ai componenti esterni spetta un compenso di 250 euro per seduta oltre al rimborso spese nei limiti di legge.
Registri anagrafici regionali per il settore zootecnico
Per tutelare razze e specie zootecniche iscritte nel Repertorio e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale, possono essere istituiti Registri anagrafici regionali. Criteri e modalità sono rimessi alla deliberazione di Giunta.
Conservazione ex situ e strutture affidatarie
Per garantire la salvaguardia delle varietà e razze locali mediante conservazione ex situ, la Regione individua soggetti pubblici o privati esperti e dotati di strutture idonee cui affidare la tutela e conservazione del materiale genetico iscritto nel Repertorio. Tali soggetti devono proteggere il materiale da contaminazione, alterazione e distruzione.
Le risorse genetiche indigene iscritte nel Repertorio confluiscono nelle strutture individuate. Presso la direzione generale competente in agricoltura è tenuto un registro pubblico informatizzato delle risorse conservate ex situ, consultabile anche online.
Agricoltori custodi e conservazione in situ/on farm
L’agricoltore custode è colui che conserva in situ o on farm varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio. La Giunta definisce criteri di conferimento dell’incarico, compiti e corrispettivo per eventuali attività svolte. Gli agricoltori custodi sono iscritti in un registro pubblico gestito dalla direzione generale competente in agricoltura.
Rete di conservazione, tutela e salvaguardia
La Regione istituisce e coordina una Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno. Ne fanno parte di diritto gli agricoltori custodi e i soggetti pubblici o privati incaricati della conservazione ex situ per conto della Regione.
Possono aderire anche Province, Comuni, Comunità montane, enti parco, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni e agricoltori singoli o associati, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta. I partecipanti alla Rete svolgono attività per mantenere in vita il patrimonio genetico a rischio di erosione e per diffonderlo.
Chi intenda depositare una domanda di privativa varietale o brevettuale su una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel Repertorio, o su materiale biologico da essa derivante, deve chiedere preventiva autorizzazione alla Regione.
Moltiplicazione, riproduzione e circolazione del materiale genetico
I soggetti affidatari della conservazione ex situ, gli agricoltori custodi, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università che intendano riprodurre o moltiplicare materiale genetico vegetale devono rispettare la normativa fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione e munirsi dell’autorizzazione regionale prevista dalla legge regionale n. 3 del 2004.
Per la riproduzione animale e la produzione di materiale genetico animale si applicano le norme vigenti di settore. Tra gli aderenti alla Rete è consentita, senza scopo di lucro e in ambito locale, la circolazione e diffusione di una modica quantità di materiale genetico per il recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene a rischio di erosione iscritte nel Repertorio. La modica quantità è definita dalla Giunta per ciascuna varietà.
Memoria storica dell’agrobiodiversità
La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all’agrobiodiversità praticate storicamente dalle comunità rurali. La Giunta può attivare, anche insieme a enti locali, associazioni e altri organismi, iniziative per il recupero e la conservazione della memoria storica connessa alla biodiversità agraria.
Atti attuativi e tempi
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta approva con proprio atto:
- i criteri per qualificare le risorse come a rischio di erosione genetica;
- modalità e procedure di iscrizione al Repertorio;
- i criteri di valutazione della Commissione per iscrizione e cancellazione;
- le modalità di funzionamento e di affidamento della conservazione ex situ;
- i criteri per conferire l’incarico agli agricoltori custodi, i loro compiti e le eventuali modalità di rimborso;
- i requisiti per l’adesione alla Rete;
- la definizione di modica quantità per ciascuna varietà.
Trattamento dei dati personali e pubblicità
Per le finalità della legge, la Giunta può diffondere anche telematicamente i dati relativi alle strutture di conservazione ex situ, al registro degli agricoltori custodi e ai soggetti aderenti alla Rete. La diffusione riguarda, per i soggetti privati, nome, cognome, denominazione e sede; per i soggetti pubblici, denominazione, sede dell’ente o istituzione e l’eventuale sede di conservazione. Sono consentite anche operazioni di comunicazione nei limiti previsti per la promozione delle finalità della legge.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante specifiche unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale. Per il compenso dei componenti esterni della Commissione tecnico-scientifica si provvede entro lo stanziamento previsto per le spese di funzionamento degli organi collegiali, anche nei bilanci degli esercizi successivi.
Efficacia pratica della disciplina
La legge ha carattere strutturale e disciplina strumenti regionali di tutela dell’agrobiodiversità tuttora rilevanti per la conservazione di risorse genetiche locali in Emilia-Romagna. Rileva in particolare per le attività di iscrizione al Repertorio, conservazione ex situ e in situ, gestione della Rete e circolazione del materiale genetico in ambito locale.
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