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Legge

L.R. Emilia-Romagna 4/2008

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 4/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Emilia-Romagna 4/2008 riorganizza gli accertamenti della disabilità, rendendo unica la domanda e fissando commissioni, tempi e riesame. Introduce inoltre semplificazioni in varie certificazioni sanitarie, delegifica organismi collegiali, disciplina aspetti IRCCS e abroga molte norme regionali. Alcune parti risultano oggi abrogate o superate.

Disciplina degli accertamenti della disabilità e misure di semplificazione sanitaria e sociale

Disciplina degli accertamenti della disabilità e semplificazioni sanitarie e sociali in Emilia-Romagna

La legge riordina, per la Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti della disabilità e introduce misure di semplificazione in materia sanitaria e sociale. Molte previsioni hanno funzione organizzativa o di coordinamento del Servizio sanitario regionale; diverse parti del testo risultano oggi abrogate.

Accertamento della disabilità: ambito e principi generali

Il titolo dedicato alla disabilità disciplina le funzioni di accertamento e valutazione svolte dalle Aziende USL del Servizio sanitario regionale. La disciplina mira a semplificare e uniformare le procedure, tutelando il cittadino con disabilità. Restano ferme le funzioni di verifica delle valutazioni e quelle di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche attribuite ad altri enti secondo la normativa statale e regionale.

Ai fini della legge, la nozione di disabilità comprende:

  • invalidità, cecità e sordità civili;
  • handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992;
  • condizione per il collocamento mirato al lavoro ai sensi della legge n. 68 del 1999;
  • condizione per l’integrazione scolastica ai sensi del DPCM n. 185 del 2006.

Le funzioni di accertamento e valutazione sono ricomprese nei LEA, non comportano compartecipazione alla spesa sanitaria e sono rese senza oneri per il cittadino.

Domanda unica e presentazione telematica

Per tutte le finalità previste dalla normativa, la domanda di riconoscimento deve essere presentata in forma unica e contestuale, sia quando riguardi invalidità, cecità e sordità civili, sia quando attenga alla condizione di handicap, alla legge n. 68 del 1999 o all’integrazione scolastica.

Le domande, complete della certificazione medica sulla natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS per via telematica:

  • dal cittadino interessato;
  • dal rappresentante legale;
  • da enti di patronato o associazioni di categoria.

Commissioni di accertamento: composizione, funzionamento e termini

L’accertamento è svolto dalle Aziende USL tramite commissioni costituite con provvedimento del Direttore generale, composte in modo da rappresentare più professionalità e valutare correttamente i bisogni socio-sanitari derivanti dalla disabilità.

La commissione comprende:

  • un medico specialista in medicina legale, con funzioni di presidente;
  • un medico specialista nella patologia prevalente;
  • un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti;
  • un medico in rappresentanza dell’associazione di categoria del richiedente;
  • un medico dell’INPS.

Per gli accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro partecipa un medico del lavoro come componente aggiuntivo.

La commissione delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il richiedente può farsi assistere da un medico di fiducia, a proprie spese.

Gli accertamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla domanda, salvi i termini speciali previsti dal decreto-legge n. 4 del 2006 per talune fattispecie.

La certificazione rilasciata dalla commissione costituisce documento comune per l’accesso a tutti i percorsi agevolativi e di integrazione relativi alle condizioni di disabilità considerate dalla legge.

La partecipazione degli operatori dei servizi territoriali avviene in orario di lavoro e nell’esercizio delle funzioni istituzionali. La Giunta regionale disciplina i compensi dei medici rappresentanti delle associazioni di categoria, prevedendo una quota fissa per seduta e una quota ulteriore per ogni accertamento.

Riesame delle valutazioni

Se l’interessato non condivide il giudizio della commissione, può chiedere il riesame alla medesima commissione entro 60 giorni dalla notifica del verbale. La rivalutazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Nel riesame, la commissione deve essere composta interamente da professionisti diversi da quelli che hanno espresso la valutazione originaria. Il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un medico e da un operatore sociale di fiducia.

Disposizioni attuative in materia di disabilità

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare una deliberazione per definire:

  • il modello unico di domanda;
  • la documentazione e le certificazioni mediche da allegare alla prima istanza e alla domanda di adeguamento della valutazione;
  • la documentazione sanitaria specialistica da produrre;
  • i compiti della segreteria amministrativa;
  • le indicazioni operative per l’informatizzazione delle procedure;
  • le modalità delle visite per delega e domiciliari;
  • le modalità di presentazione dell’istanza di riesame;
  • modalità e obiettivi per contenere i tempi di attesa, anche in termini più brevi rispetto ai 60 giorni ordinari.

Semplificazione di certificati e procedure in materia di igiene e sanità pubblica

La legge individua una serie ampia di certificazioni e procedimenti sanitari che la Regione disciplina ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L’elenco riguarda, tra gli altri, idoneità fisiche, certificazioni scolastiche, autorizzazioni e idoneità connesse a impieghi pubblici, apprendistato, professioni, trasporti, sicurezza stradale, servizi farmaceutici, lavoro dei minori e altri procedimenti sanitari previsti da normative statali storiche.

Per tali materie, un regolamento regionale, da adottarsi entro 90 giorni, deve semplificare gli adempimenti amministrativi di prevenzione e tutela della salute e individuare i casi di superamento di certificazioni e idoneità, sulla base di evidenza scientifica, efficacia delle prestazioni sanitarie, evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale e indirizzi delle Conferenze delle Regioni e Province autonome.

Dall’entrata in vigore del regolamento, le nuove disposizioni si applicano nel territorio regionale, ma non nell’ordinamento e nell’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Programmazione sanitaria e sociale

In sede di prima approvazione, il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, integrato con il Piano sanitario, disciplina l’integrazione e la semplificazione dei livelli di programmazione regionale e territoriale per l’area sociale, sociosanitaria e sanitaria.

Il Piano, anche in deroga alla legislazione regionale vigente, individua:

  • strumenti di programmazione;
  • modalità di attuazione;
  • soggetti istituzionali competenti all’adozione;
  • organismi di supporto tecnico.

L’obiettivo è il perseguimento delle strategie e delle politiche sanitarie e sociali regionali e locali.

Delegificazione e razionalizzazione di organismi collegiali

Entro 12 mesi dalla legge, la Giunta regionale deve adottare un regolamento per ridisciplinare o sopprimere diversi organismi collegiali consultivi, di supporto e coordinamento in materia sanitaria e sociale.

Tra gli organismi interessati figurano, tra gli altri:

  • commissioni e comitati in materia di emofilia, prevenzione, radiazioni ionizzanti e cimiteri;
  • commissioni su gas tossici e ricerca sanitaria;
  • organismi consultivi in tema di AIDS, termalismo e percorso nascita;
  • il comitato di gestione del centro regionale trapianti.

Il regolamento, ove non disponga direttamente la soppressione, ne definisce composizione, nomina, funzionamento e compiti. Dalla sua adozione le disposizioni legislative regionali elencate sono definitivamente abrogate.

Vincolo di destinazione per strutture socio-sanitarie finanziate con fondi statali

La legge sostituisce la disciplina sulle strutture realizzate con finanziamenti ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, prevedendo che, se non già vincolate a destinazione sanitaria, esse siano assoggettate per 20 anni dalla certificazione di ultimazione dei lavori a destinazione socio-sanitaria.

L’atto costitutivo del vincolo deve essere fatto entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori dall’ente proprietario e trascritto presso l’Agenzia del territorio a cura e spese del proprietario.

Durante il vincolo, l’alienazione è consentita solo verso soggetti pubblici con finalità socio-sanitarie analoghe e con trasferimento del vincolo per la durata residua. Se l’alienazione è a titolo oneroso, il corrispettivo deve considerare il valore di mercato dedotta la quota di finanziamento pubblico.

Gli atti costitutivi del vincolo e le successive variazioni di titolarità devono essere trasmessi alla Direzione generale regionale competente. Gli atti di alienazione al di fuori dei casi consentiti sono nulli per tutta la durata del vincolo.

Altre modifiche in materia di alienazione di beni delle Aziende sanitarie

La legge attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di autorizzare la trattativa privata diretta per la vendita di immobili delle Aziende sanitarie, quando ricorrano ragioni di interesse pubblico e il bene sia soggetto a destinazioni specifiche o vincoli derivanti da programmi o provvedimenti di pianificazione territoriale, riqualificazione urbana o tutela storico-artistica e architettonica.

Comitato dell’Azienda USL di Bologna

La disciplina del Comitato dell’Azienda USL di Bologna viene ridefinita. Ne fanno parte il Presidente della Provincia di Bologna o un delegato, i Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e Imola, i Sindaci di Bologna e Imola o loro delegati, i Presidenti dei Comitati di distretto del territorio provinciale o loro delegati e il Rettore dell’Università di Bologna o un delegato.

Sono permanentemente invitati, senza voto, i direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in provincia e il Direttore generale degli Istituti Ortopedici Rizzoli. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e Imola, sia nelle politiche per la salute e il benessere sociale sia nel funzionamento dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

IRCCS: promozione, forme organizzative e garanzie

La legge promuove, in coerenza con la legislazione statale, la costituzione di ulteriori sedi e strutture del Ssr che svolgano attività assistenziale di alta specialità e ricerca, ai fini del riconoscimento come IRCCS.

La Giunta regionale propone all’Assemblea legislativa le sedi e strutture da promuovere. Dopo il pronunciamento assembleare, le strutture interessate presentano domanda alla Giunta, che verifica i requisiti e trasmette l’istanza al Ministero della salute.

Le strutture possono essere costituite:

  • con soggetti di diritto pubblico istituiti con legge regionale, ai quali sono assegnati beni e risorse necessarie;
  • come strutture interne alle Aziende sanitarie, con autonomia scientifica, organizzativa e contabile, dotate di Consiglio di indirizzo e verifica e Direttore scientifico;
  • con forme giuridiche di diritto privato dotate di personalità giuridica.

Per l’IRST di Meldola è prevista specificamente la possibilità di promozione tramite forma di diritto privato con personalità giuridica, con partecipazione delle Aziende sanitarie e trasferimento dei beni necessari. Lo statuto deve garantire il ruolo pubblico dell’istituto e prevedere la presenza di rappresentanti della Regione e del Ministero della salute negli organi.

I soggetti così costituiti svolgono attività assistenziale e di ricerca nell’ambito degli indirizzi regionali e concorrono ai livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Vigilanza, collegi sindacali e procedure di conferimento negli IRCCS

La legge modifica la disciplina regionale sugli IRCCS prevedendo che la Giunta regionale definisca, in analogia con le Aziende sanitarie, forme e modalità di vigilanza e controllo sugli IRCCS aventi sede nel territorio regionale.

Il Collegio sindacale è composto da 5 membri:

  • 3 designati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente;
  • 1 designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria;
  • 1 designato dal Ministro della salute.

Per la commissione prevista per gli incarichi dirigenziali, la composizione è ridefinita con presenza del direttore sanitario, del direttore scientifico e di un dirigente del SSR individuato dal Collegio di direzione; la presidenza varia a seconda che la struttura sia prevalentemente assistenziale o di ricerca.

Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie

La durata degli organi collegiali delle Aziende e degli enti del Ssr va riferita all’organo nel suo complesso e non ai singoli componenti. Se occorre sostituire uno o più componenti, la nomina è effettuata solo per la durata residua dell’organo. Le disposizioni contrarie contenute in norme o provvedimenti regionali sono abrogate.

Disposizioni oggi abrogate o non più operative

Ampie parti della legge risultano oggi abrogate, tra cui:

  • l’intero titolo su autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie;
  • l’istituzione di registri di rilevante interesse sanitario;
  • varie norme su contabilità delle Aziende sanitarie e sull’Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Sono inoltre abrogate specifiche leggi regionali e numerose disposizioni della legge regionale n. 34 del 1998, come indicato dal testo. Per effetto delle modifiche e abrogazioni, la legge conserva rilievo soprattutto per i principi storici di organizzazione degli accertamenti e per alcune norme di modifica e coordinamento, ma gran parte della disciplina originaria è superata.

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