L.R. Emilia-Romagna 2/2008
ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna le pratiche e attività bionaturali e l’esercizio dei centri benessere non inseriti in strutture alberghiere. Prevede formazione, elenco regionale, comitato consultivo, requisiti e sanzioni, con fase transitoria per le strutture già operanti e adeguamento entro 24 mesi dalla delibera attuativa dell’elenco.
Pratiche bionaturali e centri benessere
Pratiche bionaturali e centri benessere
La legge regionale dell’Emilia-Romagna disciplina, da un lato, le pratiche e attività bionaturali e, dall’altro, l’esercizio dei centri benessere non ubicati in strutture ricettive alberghiere. Il provvedimento mira a tutelare il benessere dei cittadini, qualificare gli operatori e fissare requisiti organizzativi, professionali e sanzionatori.
Ambito delle pratiche bionaturali
Le pratiche e attività bionaturali comprendono tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali orientate al miglioramento e al mantenimento del benessere globale della persona. Non rientrano tra esse le attività dirette alla cura di specifiche patologie, né quelle del Servizio sanitario nazionale, né quelle connesse a prescrizioni dietetiche, né le attività di estetista disciplinate dalla normativa regionale specifica.
Le pratiche devono basarsi su alcuni criteri fondamentali:
- approccio globale alla persona;
- miglioramento della qualità della vita anche tramite la valorizzazione delle risorse vitali;
- educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente;
- non interferenza con il rapporto medico-paziente e assenza di uso di farmaci.
Gli operatori devono possedere adeguata preparazione professionale e possono operare in centri benessere, palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione, oltre che in forma autonoma.
Formazione e riconoscimento degli operatori
L’accesso all’esercizio delle pratiche e attività bionaturali avviene tramite un percorso formativo individuato ai sensi della disciplina regionale sulla formazione professionale e dei relativi atti attuativi. La legge collega quindi l’abilitazione all’esercizio a un quadro formativo formalizzato a livello regionale.
Comitato regionale per le pratiche bionaturali
È istituito un Comitato regionale con funzioni consultive per la Giunta. Il Comitato è composto da rappresentanti delle direzioni regionali competenti, da rappresentanti dei consumatori e degli artigiani, da esperti nominati dalla Regione e da esperti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta deve nominare il Comitato e disciplinarne il funzionamento. Entro i successivi 180 giorni dal suo insediamento, il Comitato propone alla Giunta:
- gli ambiti delle attività correlate alle pratiche bionaturali e i relativi percorsi formativi;
- i criteri di accreditamento dei percorsi formativi;
- i criteri di organizzazione dell’elenco regionale e le modalità di iscrizione;
- i criteri di riconoscimento degli operatori già attivi sul territorio regionale prima dell’entrata in vigore della legge.
La Giunta, sulla base di tali proposte e sentita la commissione assembleare competente, adotta una delibera regionale. Il Comitato svolge anche monitoraggio sul settore e propone eventuali nuovi inserimenti tra le pratiche riconosciute.
Elenco regionale delle pratiche bionaturali
Entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione attuativa della Giunta viene istituito l’elenco regionale delle pratiche bionaturali, tenuto presso la Giunta e articolato in due sezioni:
- scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;
- operatori nelle pratiche bionaturali, con sottosezioni per specializzazione.
Per l’iscrizione delle scuole è richiesto almeno un triennio di attività documentabile e di formazione teorico-pratica coerente con i percorsi definiti dal Comitato. Gli operatori possono iscriversi se in possesso dell’attestato rilasciato da tali scuole; sono ricompresi anche coloro che, pur con diverso ruolo professionale, svolgono pratiche bionaturali.
In fase di prima applicazione, e comunque per tre anni dall’entrata in vigore della legge, possono essere iscritti anche operatori già attivi che, sulla base della documentazione su titoli e carriera richiesta dal Comitato, siano considerati idonei.
Disciplina dei centri benessere
La legge disciplina i centri benessere non collocati in strutture alberghiere. La finalità è favorire lo sviluppo e l’innovazione di attività orientate all’aspetto estetico e al benessere psicofisico, integrare l’estetica con altre discipline, garantire salute e sicurezza dei consumatori e individuare strutture dotate di personale qualificato e di adeguati requisiti igienico-sanitari.
Il centro benessere è definito come una o più unità operative, anche fisicamente distinte ma funzionalmente collegate in un medesimo complesso, gestite da un unico soggetto giuridico, in cui si svolgono trattamenti estetici e almeno una tra le seguenti attività:
- fitness e wellness;
- tecniche e pratiche bionaturali.
Sono precisate anche le nozioni di trattamenti estetici, fitness e wellness, e trattamenti con tecniche bionaturali, questi ultimi non sanitari e non finalizzati alla cura o riabilitazione di patologie.
La legge consente inoltre, nel rispetto della normativa statale e regionale, attività cliniche ambulatoriali per trattamenti diagnostici e terapeutici orientati alla prevenzione e al trattamento di danni secondari e patologie che incidono sullo stato psicofisico o estetico, nonché interventi medico-chirurgici per l’eliminazione di inestetismi, ma solo da parte di personale sanitario abilitato, sotto la propria responsabilità.
Beauty farm
Il centro benessere può utilizzare la denominazione di “beauty farm” solo se possiede specifici requisiti igienico-sanitari, è debitamente autorizzato e si avvale di medici con una o più specializzazioni abilitati a erogare le prestazioni cliniche previste dalla legge.
Requisiti professionali e strutturali
L’esercizio delle attività è riservato a soggetti in possesso dei titoli professionali e di studio previsti dalla normativa specifica e dalla legge regionale. Il riconoscimento di titoli, attestati e certificazioni provenienti da altre regioni o da altri Stati segue la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione dei centri benessere devono essere definiti con apposito atto dell’Assessorato competente, sentito quello alla salute, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge. Tali requisiti riguardano trattamenti, modalità di erogazione, norme igieniche e di sicurezza, attrezzature, impianti e personale.
Adempimenti amministrativi e controlli
L’avvio del centro benessere avviene mediante dichiarazione di inizio attività da inviare al Comune competente, secondo la disciplina statale richiamata. Se nel centro sono previste attività cliniche ambulatoriali, queste possono iniziare solo dopo il rilascio della relativa autorizzazione sanitaria.
Comune e Azienda unità sanitaria locale svolgono funzioni di vigilanza e controllo, verificando requisiti dichiarati, veridicità delle certificazioni e condizioni di esercizio.
Sanzioni
La legge prevede sanzioni amministrative specifiche, oltre a quelle eventualmente previste dalle singole discipline di settore:
- omessa presentazione della dichiarazione di inizio attività: sanzione da 10.000 a 15.000 euro e obbligo di regolarizzare entro 30 giorni dalla contestazione;
- gestione di un centro non conforme ai requisiti dichiarati o impiego di personale privo dei requisiti: sanzione da 5.000 a 10.000 euro e regolarizzazione entro 30 giorni;
- uso abusivo della denominazione di centro benessere: sanzione da 2.000 a 6.000 euro e rimozione di insegne e pubblicità abusive.
Regime transitorio
Le strutture già esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della legge, se utilizzano la denominazione di centro benessere, devono adeguarsi alla nuova disciplina e presentare la dichiarazione di inizio attività entro 24 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della delibera regionale prevista per l’elenco delle pratiche bionaturali.
Copertura finanziaria
Gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante i fondi annualmente stanziati nei capitoli di bilancio regionale, con eventuali variazioni o con l’istituzione di nuove unità previsionali di base e relativi capitoli.
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