L.R. Emilia-Romagna 7/2008
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 7/2008 aggiorna la disciplina delle professioni turistiche di animazione, accompagnamento, guida turistica e guida ambientale-escursionistica, fissando requisiti, formazione, elenchi provinciali, controlli e sanzioni. Prevede specializzazioni (anche subacquea), gratuità d’ingresso per le guide in musei e siti analoghi, e disposizioni transitorie per riconoscimenti entro 180 giorni dall’entrata in vigore.
Disciplina delle attività di animazione e accompagnamento turistico
Disciplina delle attività di animazione e accompagnamento turistico
La legge regionale Emilia-Romagna n. 7 del 2008 aggiorna la previgente legge regionale n. 4 del 2000, ridefinendo le professioni turistiche di animazione e accompagnamento e i relativi requisiti di accesso, formazione, controlli e sanzioni. La disciplina vale esclusivamente nel territorio dell’Emilia-Romagna.
Ambito e definizioni delle professioni turistiche
La legge definisce e disciplina le attività professionali turistiche di animazione e accompagnamento in coerenza con la normativa statale e comunitaria. Rientrano nella disciplina:
- la guida turistica;
- la guida ambientale-escursionistica, con possibilità di specializzazioni;
- l’animatore turistico;
- le altre figure di accompagnamento turistiche previste dalla normativa regionale.
La guida ambientale-escursionistica può specializzarsi in:
- cicloturismo, mountain bike e ciclismo fuori strada, con assistenza tecnica e meccanica e informazioni turistiche sui luoghi attraversati;
- equiturismo, per itinerari e passeggiate a cavallo;
- turismo acquatico, per attività nautiche o sportive svolte in acqua, secondo l’elenco che la Giunta regionale deve definire;
- turismo subacqueo, con accompagnamento nelle immersioni e preventiva informazione sul sito e sulle caratteristiche biologiche e naturalistiche del contesto.
Per il turismo subacqueo è richiesto anche il controllo del possesso, da parte di ciascun partecipante, di un brevetto rilasciato da associazioni subacquee nazionali riconosciute, nei limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.
Ulteriori specializzazioni possono essere individuate dalle Province, con successiva valutazione tecnica regionale, indicando denominazione, ambito territoriale, titoli necessari e contenuti della formazione. La Giunta regionale approva periodicamente l’elenco aggiornato delle specializzazioni validate.
L’animatore turistico è il soggetto che, professionalmente, organizza per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento.
Requisiti per l’esercizio delle attività
Per esercitare le professioni turistiche disciplinate dalla legge occorrono:
- cittadinanza italiana o di altro Stato UE, oppure residenza in Italia da almeno tre anni;
- idoneità professionale conseguita tramite titoli o verifiche previste dalla normativa richiamata e dagli atti regionali attuativi;
- idoneità psico-fisica attestata dalla ASL del Comune di residenza.
È inoltre necessaria la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti ai partecipanti dalla visita o dall’attività svolta.
L’idoneità consente l’esercizio su tutto il territorio regionale per le figure di cui ai commi relativi a guida ambientale-escursionistica, sue specializzazioni e animatore turistico. Per le guide turistiche, invece, l’abilitazione vale per gli ambiti territoriali per i quali è stato superato l’esame, con possibilità di estensione mediante esame integrativo; è inoltre possibile sostenere una prova per una ulteriore lingua straniera.
Chi è già idoneo per una professione turistica può conseguire l’idoneità per un’altra professione tramite esame sulle materie differenziali. Per i titoli equivalenti rilasciati da CONI, enti di promozione sportiva o altri organismi autorizzati, le Province possono riconoscerli ai fini dell’iscrizione negli elenchi.
Per l’animazione turistica a carattere sportivo è richiesto il diploma ISEF o la laurea in scienze motorie; se l’attività si svolge in stabilimenti balneari, hotel, villaggi turistici o simili, il committente o gestore deve dotarsi di personale idoneo.
Per la guida ambientale-escursionistica specializzata in turismo subacqueo sono necessari: idoneità alla guida ambientale-escursionistica, brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da associazioni riconosciute e corso di primo intervento (Dan oxigen) o equivalente.
Per guida/accompagnatore turistico si applicano inoltre le regole statali richiamate dal decreto-legge n. 7 del 2007 per i soggetti con specifici titoli universitari in storia dell’arte, archeologia o materia turistica.
Formazione professionale
Le eventuali attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento sono programmate e autorizzate dalle Province secondo la disciplina regionale sulla formazione professionale.
Agevolazioni per le guide
Le guide turistiche e le guide ambientali-escursionistiche, quando accompagnano il gruppo, sono ammesse gratuitamente in musei, gallerie, monumenti, parchi e strutture analoghe, secondo la normativa richiamata.
Elenchi provinciali, attestati e tesserini
Ogni Provincia istituisce elenchi per le diverse professioni turistiche e vi inserisce i soggetti che hanno superato la verifica dei requisiti.
Ogni anno la Provincia pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione i nominativi di chi, entro il 31 ottobre, si dichiara disponibile all’effettivo esercizio della professione e indica le lingue straniere conosciute; per le guide turistiche sono indicati anche gli ambiti territoriali abilitati.
Agli idonei la Provincia rilascia:
- un attestato di idoneità;
- un tesserino personale di riconoscimento, da esibire durante l’attività.
Il tesserino va rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato di idoneità psico-fisica. L’attestato deve indicare dati anagrafici, professione, lingue conosciute e, per le guide turistiche, gli ambiti di esercizio.
Vigilanza, controlli e sanzioni
I Comuni esercitano la vigilanza e il controllo sulle attività professionali turistiche disciplinate dalla legge e rilasciano i nulla osta previsti per specifiche ipotesi della disciplina previgente.
Per le violazioni sono previste sanzioni amministrative:
- da 500 a 3.000 euro per esercizio senza idoneità;
- da 50 a 300 euro per mancata esibizione del tesserino;
- da 1.000 a 6.000 euro per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non idonei.
L’autorizzazione all’esercizio può essere sospesa da uno a sei mesi in caso di reiterate violazioni relative a tesserino e obbligo di esibizione, oppure per comportamento scorretto. In caso di reiterata sospensione o particolare gravità può essere revocata. Competente all’adozione dei provvedimenti è la Provincia, sulla base dei verbali comunali e dei reclami dei clienti.
Disposizioni transitorie
In prima applicazione, le Province riconoscono l’idoneità all’animazione turistica a chi presenti domanda entro 180 giorni dall’entrata in vigore e dimostri:
- un titolo d’idoneità professionale rilasciato da sistemi di formazione professionale di Regioni o Province autonome, oppure
- almeno 12 mesi di attività di animazione assimilabile negli ultimi 10 anni, documentata fiscalmente.
La specializzazione in turismo subacqueo può essere concessa, solo per tale attività, anche a chi non sia guida ambientale-escursionistica, purché dimostri che, prima del 31 dicembre 2007, nei due anni precedenti abbia effettuato più di 30 immersioni accompagnando altri sub e abbia frequentato con profitto il corso di primo intervento (Dan oxigen) o equivalente. Questi soggetti sono iscritti in una sezione ad esaurimento degli elenchi provinciali e ricevono un tesserino.
Restano salve le abilitazioni già conseguite prima dell’entrata in vigore della legge.
Obsolescenza normativa
L’atto è oggi sostanzialmente deprecato perché interviene su una disciplina del 2000, contiene termini transitori ormai scaduti e riguarda riconoscimenti e abilitazioni legati a una fase iniziale di applicazione. Rimane utile solo come testo consolidato della disciplina regionale vigente, ma non per le disposizioni transitorie ormai esaurite.
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