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Legge

L.R. Emilia-Romagna 3/2008

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 3/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina gli interventi della Regione Emilia-Romagna a tutela dei detenuti e degli internati, adulti e minori, con azioni su salute, istruzione, lavoro, mediazione, sostegno alle donne detenute e coordinamento istituzionale. Istituisce inoltre il Garante regionale delle persone private o limitate nella libertà personale. Prevede relazioni triennali della Giunta. È una legge ancora formalmente vigente ma in gran parte di settore e oggi di utilità pratica limitata.

Tutela e reinserimento delle persone ristrette negli istituti penitenziari

Tutela delle persone ristrette e finalità generali

La legge disciplina gli interventi della Regione Emilia-Romagna a favore delle persone adulte e minori ristrette negli istituti penitenziari presenti sul territorio regionale, nonché di chi è ammesso a misure alternative alla detenzione o è sottoposto a procedimento penale. L’obiettivo è tutelarne diritti e dignità, favorire il recupero e il reinserimento sociale, nel rispetto dell’ordinamento penitenziario e del principio costituzionale di rieducazione della pena.

Sistema integrato di intervento

La Regione promuove interventi e progetti inseriti nella pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona, d’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile. Il modello è coerente con la normativa statale sul sistema integrato dei servizi sociali.

Tutela della salute e assistenza sanitaria

La Regione tutela la salute delle persone ristrette mediante il progressivo trasferimento delle competenze sanitarie al Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa statale richiamata. Nelle more di tale processo, garantisce, secondo modalità concordate con le amministrazioni penitenziarie competenti, assistenza farmaceutica e specialistica tramite Aziende Usl e Aziende ospedaliere, definendo anche la ripartizione delle risorse finanziarie, tecnologiche e professionali.

In materia di dipendenze, la Regione promuove équipe integrate presso le sedi degli istituti penitenziari per assicurare assistenza ai detenuti e agli internati, anche mediante protocolli operativi omogenei. Per le persone in area penale esterna sostiene l’intervento dei servizi territoriali delle Aziende Usl.

La disciplina comprende anche interventi di prevenzione sanitaria e di profilassi delle malattie infettive.

Per gli internati dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, la Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alla presa in carico, alla possibile revoca anticipata della misura di sicurezza, alla cura in ambiente libero o in struttura a custodia attenuata e al reinserimento nella comunità regionale o nel territorio di provenienza.

Attività trattamentali, relazioni familiari e mediazione

La Regione promuove interventi intra ed extramurari per sostenere il percorso di reinserimento sociale dei detenuti. Le azioni mirano a mantenere e rafforzare i legami familiari, con particolare attenzione al rapporto genitori-figli, a consolidare i rapporti con la comunità esterna, a coordinare i progetti pedagogici degli istituti con il sistema integrato dei servizi sociali e a favorire l’accesso degli ex detenuti all’edilizia residenziale pubblica e ai contributi per la locazione.

Per realizzare tali interventi la Regione sostiene il coordinamento tra servizi sociali degli enti locali, amministrazione penitenziaria, giustizia minorile, volontariato e altri soggetti pubblici e privati, anche mediante protocolli di intesa.

Sono inoltre promossi sportelli informativi negli istituti penitenziari per tutela dei detenuti, supporto agli operatori, accompagnamento verso la fine pena e mediazione socio-sanitaria e culturale.

La Regione sostiene anche, in via sperimentale, progetti di mediazione penale, con particolare attenzione ai minori e alle problematiche delle vittime del reato.

Sostegno alle donne detenute

Sono previste iniziative specifiche per le donne detenute. La Regione sostiene, con il coinvolgimento degli enti locali e delle Aziende Usl, misure alternative alla detenzione per le donne con figli minori, in coerenza con la normativa statale richiamata. Per la popolazione femminile carceraria sono previsti interventi per migliorare le condizioni di vita, con assistenza sanitaria specialistica e prevenzione mirata.

Istruzione e formazione

La Regione promuove il diritto all’alfabetizzazione, all’istruzione e alla formazione professionale dentro e fuori gli istituti penitenziari, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana per stranieri. Concorre inoltre alla programmazione di interventi formativi integrati e al coordinamento tra i diversi attori dei sistemi di istruzione e formazione professionale, favorendo la partecipazione di soggetti istituzionali, del volontariato e di altri soggetti interessati, anche in relazione al mercato del lavoro locale.

Formazione congiunta degli operatori

La Regione sostiene percorsi di aggiornamento interdisciplinare per operatori dell’amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati e delle associazioni di volontariato, in modo da favorire una formazione condivisa tra i diversi soggetti coinvolti.

Lavoro e inclusione economica

La Regione sostiene attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro per le persone ristrette, con integrazione rispetto ai servizi per l’impiego territoriali. Promuove anche progetti, compresi quelli sperimentali, di imprenditorialità sociale.

Per le persone ammesse al lavoro esterno o ad altre misure alternative che richiedano il lavoro come elemento fondamentale del trattamento, la Regione sostiene il reinserimento sociale tramite gli strumenti della normativa regionale sull’occupazione e riconosce ai datori di lavoro gli incentivi previsti da tale disciplina. Favorisce inoltre convenzioni con le cooperative sociali per la gestione e fornitura di beni e servizi.

Coordinamento, monitoraggio e relazioni alla Assemblea

La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e la Giunta attiva protocolli d’intesa con il Ministero della giustizia per definire azioni e interventi a favore dei minori imputati e degli adulti sottoposti a misure restrittive o limitative della libertà, nonché le modalità di collaborazione tra le amministrazioni.

Ogni tre anni la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato delle iniziative rivolte alla popolazione carceraria regionale. La relazione deve includere dati su infrastrutture penitenziarie, affollamento, provenienza dei detenuti, tipologie di reato, salute, alfabetizzazione, lavoro ed emergenze sociali. Devono essere indicati anche risorse impiegate, misure alternative alla detenzione, politiche sanitarie, interventi formativi, lavorativi, di integrazione culturale e sociale, nonché commesse regionali ed interventi in edilizia penitenziaria.

Garante regionale delle persone sottoposte a restrizioni della libertà

È istituito l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il Garante tutela i diritti delle persone presenti in istituti penitenziari, istituti penali per minori, strutture sanitarie per trattamento sanitario obbligatorio, centri di prima accoglienza, centri di assistenza temporanea per stranieri e altri luoghi di restrizione.

Il Garante promuove la cultura dei diritti dei detenuti, opera in collaborazione con gli assessorati regionali competenti, con soggetti pubblici e privati e con istituti di garanzia locali. È eletto dall’Assemblea legislativa a scrutinio segreto; dura in carica cinque anni, non è rieleggibile e resta in carica fino alla nomina del successore per non oltre novanta giorni. Si applicano requisiti di eleggibilità, incompatibilità e ineleggibilità richiamati dalla legge regionale sul Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Per indennità, relazioni, sede e programmazione si rinvia alla medesima disciplina.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante i fondi già stanziati nel bilancio regionale o tramite l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, con le variazioni necessarie secondo la normativa contabile regionale.

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