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Legge

L.R. Emilia-Romagna 6/2008

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 6/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Emilia-Romagna un fondo per rimborsare spese socio-educative, scolastiche e formative dei figli di lavoratori deceduti per incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere. Possono accedervi i figli fino a 25 anni residenti con il genitore in regione, iscritti a percorsi educativi/formativi e con ISEE entro il limite annuale fissato dalla Giunta. Si applica solo agli eventi mortali verificatisi dall’entrata in vigore della legge.

Fondo regionale per il sostegno ai figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro

Fondo regionale per il sostegno ai figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro

La legge istituisce in Emilia-Romagna un intervento di solidarietà rivolto ai figli di lavoratori deceduti per incidenti mortali sul lavoro. L’obiettivo è sostenere, con rimborsi economici, i costi connessi alla frequenza di percorsi educativi, scolastici e formativi.

Finalità e ambito dell’intervento

La Regione promuove misure concrete di sostegno socio-educativo a favore dei figli dei lavoratori deceduti in seguito a incidenti mortali sul lavoro, con una logica di politica organica e integrata di solidarietà.

Istituzione del fondo e risorse

La norma istituisce un fondo regionale dedicato al sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro. Le risorse del fondo possono essere incrementate anche da entrate provenienti:

  • dallo Stato;
  • da persone fisiche;
  • da persone giuridiche.

Beneficiari e requisiti di accesso

Hanno diritto ad accedere alle risorse del fondo i figli di genitori deceduti a seguito di incidente mortale sul lavoro, compreso l’incidente in itinere, se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • status di figlio di genitore deceduto per infortunio sul lavoro;
  • età non superiore a 25 anni;
  • residenza del genitore, al momento del decesso, in uno dei comuni dell’Emilia-Romagna;
  • iscrizione a un servizio socio-educativo per la prima infanzia, a una scuola di ogni ordine e grado, all’università oppure a un corso di formazione professionale;
  • reddito del nucleo familiare entro il limite ISEE determinato annualmente dalla Giunta regionale.

Il diritto è riconosciuto anche quando la vittima era priva della copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Spese rimborsabili

Le risorse del fondo sono destinate al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per iscrizione e frequenza ai servizi e percorsi ammessi, comprese:

  • tasse d’iscrizione;
  • rette di frequenza;
  • acquisto di libri di testo;
  • acquisto di ausili scolastici per persone con handicap;
  • servizio mensa;
  • abbonamento al trasporto pubblico per uso scolastico.

Sono rimborsabili solo le spese effettivamente a carico del richiedente, al netto di riduzioni, agevolazioni o esenzioni già concesse dal soggetto erogatore. Non sono comunque rimborsabili le spese che avrebbero potuto beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le regole del servizio erogato, se tali benefici non siano stati richiesti.

Modalità di erogazione e criteri applicativi

La Giunta regionale deve adottare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, un provvedimento che definisca:

  • i criteri di accesso;
  • le modalità di presentazione delle domande;
  • i termini per presentare le domande;
  • le modalità di erogazione del contributo.

La Giunta determina inoltre ogni anno il limite di reddito ISEE previsto per l’accesso.

Decorrenza temporale

I contributi sono riconosciuti solo per gli eventi mortali verificatisi a partire dall’entrata in vigore della legge. La disciplina non opera retroattivamente rispetto agli infortuni già avvenuti prima di tale data.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante i fondi già stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli di bilancio, con eventuali modifiche necessarie, oppure mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e capitoli dotati della necessaria disponibilità, secondo la normativa contabile regionale.

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