Sentenza n. 446/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 270 del 3.12.2024 emessa dal Tribunale di TEMPIO PAUSANIA in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docente, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e tempestivamente notificata. La sentenza aveva condannato il Ministero al riconoscimento e al pagamento della retribuzione professionale docente relativa a incarichi di supplenza, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali dei contratti collettivi nazionali della scuola, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto documentazione attestante il pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha precisato che il pagamento era intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la sentenza del giudice del lavoro è stata integralmente eseguita nel corso del giudizio di ottemperanza. Il pagamento successivo alla proposizione del ricorso non ha impedito la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma ha rilevato ai fini della regolazione delle spese. Applicando il criterio della soccombenza virtuale e sostanziale, il Collegio ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
l. 724/1994
Richiamata nella sentenza oggetto di ottemperanza con riferimento al divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente la sentenza posta in esecuzione dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, senza necessità di ulteriori statuizioni conformative.
- L’esecuzione spontanea o comunque sopravvenuta del giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’adempimento sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; in tal caso le spese seguono il criterio della soccombenza.
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