Sentenza del 21/10/2020 n. 22901 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. (XXXXX) del 10/10/2013 relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1). La ricorrente contestava: 1) l'assoggettamento ad IVA dell'importo; 2) la devonoza della quota "variabile" della TIA1 per aree/ locali in cui si producono rifiuti speciali smaltiti autonomamente; 3) la corretta applicazione della disciplina già prevista per la TARSU (D.Lgs. 507/1993, art.62, comma 3) ai fini dell'esclusione di superfici tassabili; 4) la legittimità e la motivazione dell'intimazione di pagamento e del regolamento comunale che potrebbe assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a urbani; 5) violazione del principio "chi inquina paga" per il presunto carico di costi su chi non produce o non smaltisce i rifiuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR che: a) ha escluso l'assoggettabilità ad IVA (decisione non impugnata in cassazione); b) ha escluso la devonoza della quota "variabile" della TIA1 per le superfici ove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e smaltiti autonomamente; c) ha ritenuto invece dovuta la quota "fissa" della TIA1 in relazione al possesso/detenzione di superfici nel territorio comunale. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata e inammissibile/infondata le ulteriori censure (compresa quella relativa al regolamento comunale e al principio "chi inquina paga"). Ricorrente condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 22 del 1997
art. 49, art. 21, comma 2, lett. g)
Art.49: la TIA1 è composta da quota "fissa" (costi essenziali del servizio) e quota "variabile" (rapportata a quantità di rifiuti e costi di gestione). La Corte interpreta che la quota fissa sia dovuta in ogni caso per il possesso/detenzione di superfici, mentre la quota variabile è esigibile solo se è effettiva la produzione di rifiuti urbani o assimilati.
Decreto Legislativo n. 507 del 1993
La norma (TARSU) stabilisce che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto delle parti che di regola producono rifiuti speciali; la Corte applica questo principio con riferimento alla sola quota variabile della TIA1, escludendone l'esazione per le superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1 (riforma post 2012)
La riforma ha limitato il sindacato di legittimità sulla motivazione: in Cassazione è deducibile soltanto l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione; manca un sindacato sul grado di sufficienza della motivazione salvo omissione, apparente motivazione o contraddittorietà macroscopica che configuri nullità.
Trattato CE / Direttive europee
Trattato CE art.175; Direttiva 2006/12/CE art.15; Direttiva 2008/98/CE art.5
Il principio "chi inquina paga" (e le direttive) impongono un obbligo di risultato agli Stati membri ma non vincolano rigidamente le modalità di ripartizione dei costi. La Corte di giustizia ha ritenuto compatibile la TARSU/TIA con il principio comunitario, consentendo ai sistemi nazionali di prevedere quote fisse finanzianti i costi essenziali.
Legge n. 212 del 2000
Rinvio alle garanzie del contribuente e all'obbligo di adeguata motivazione degli atti impositivi; in questo caso la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'intimazione ove la debenza della quota fissa risulta direttamente dalla norma.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
art.1, comma 1-quater; art.13
Prevede il contributo unificato e i relativi adempimenti: la sentenza richiama l'eventuale obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La TIA/TARI è composta da una quota fissa e una variabile: la quota fissa è dovuta in via generale per il mero possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale, essendo destinata a coprire i costi essenziali del servizio.
- La quota variabile è esigibile solo se vi è effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati; per le superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e smaltiti autonomamente la quota variabile non è dovuta.
- Spetta al contribuente l'onere di prova per dimostrare che determinate superfici non producono rifiuti urbani/assimilati (o producono solo rifiuti speciali smaltiti autonomamente) per ottenere l'esclusione o la riduzione della quota variabile.
- I Comuni possono prevedere riduzioni della quota variabile nei casi previsti dalla normativa (es. rifiuti assimilati avviati a recupero o smaltiti autonomamente dal produttore), ma tali riduzioni incidono esclusivamente sulla parte variabile.
- Gli atti di intimazione del gestore sono atti amministrativi impositivi e devono rispettare i requisiti di legge: tuttavia la motivazione può limitarsi a richiamare la norma che legittima l'addebito quando la debenza risulta direttamente dalla legge.
- In sede di Cassazione, dopo la riforma dell'art.360 c.p.c., i vizi di motivazione sono sindacabili limitatamente all'omesso esame di fatti decisivi o alla manifesta inconsistenza/assenza di motivazione che configuri nullità.
- Il principio comunitario "chi inquina paga" non impedisce che una parte dei costi fissi del servizio sia ripartita in modo generale tra i titolari di superfici; ciò è compatibile con la proporzionalità richiesta purché la quota variabile rimanga collegata alla produzione effettiva di rifiuti.
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