Cassazione Penale, Ordinanza n. 32424/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito della responsabilità già affermata nei gradi di merito, ritenendo le doglianze manifestamente infondate e non specifiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato, con parziale riforma della decisione di primo grado, la responsabilità dell’imputato per indebita compensazione di crediti d’imposta riferita alle annualità 2016, 2017 e 2018, rideterminando la pena in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione; per l’annualità 2015 era intervenuta declaratoria di prescrizione. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., sostenendo l’inutilizzabilità del processo verbale del 26 aprile 2018; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità, lamentando che la Corte d’appello avrebbe recepito acriticamente gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate senza adeguata verifica critica. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché il verbale valorizzava soltanto documenti contabili e fiscali già acquisiti, senza compressione del diritto di difesa né nullità patologica, anche in ragione del rito abbreviato; il secondo perché generico e meramente assertivo, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e coerente, e perché le censure tendevano a una diversa lettura del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti nelle annualità indicate in sentenza.
art. 220 disp. att. c.p.p.
La sua violazione è stata esclusa perché il verbale contestato si limitava alla lettura di documentazione contabile e fiscale, senza attivare atti di indagine tecnica tali da imporre gli avvertimenti difensivi prospettati dalla difesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di vizio di motivazione o violazione di legge, si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella, logica e coerente, già accolta dai giudici di merito.
- Non integra violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. l’utilizzazione di un verbale fondato esclusivamente sulla lettura di documenti già acquisiti, quando non siano compiuti atti che richiedano specifiche garanzie difensive ulteriori.
- La denuncia di vizio motivazionale deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è manifestamente infondata.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica automaticamente la sanzione accessoria processuale prevista dall’art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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