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Ordinanza

Ordinanza n. 277/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - dell’atto di conversione dello “scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell’art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. c.c.”, di cui al D.D. del Ministero delle imprese e del made in Italy, del 16 maggio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2025 - suppl. ordinario n. 21 - in provvedimento di “scioglimento con nomina di commissario liquidatore ex art 2545-septiesdecies c.c.” di cui al D.D. del Ministero delle imprese e del made in Italy, prot. 0246276, notificato in data 19 novembre 2025; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. presentati il 5 febbraio 2026, con richiesta cautelare urgente: - avverso e per l’annullamento della comunicazione pec in data 16 gennaio 2026 del Commissario liquidatore, avente ad oggetto “Diffida”;

Giustizia amministrativa202600075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: conversione ministeriale dello scioglimento senza nomina di commissario liquidatore in scioglimento con nomina di commissario liquidatore, nonché successiva diffida del commissario liquidatore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa ha impugnato il provvedimento ministeriale di conversione dello scioglimento, adottato ai sensi degli artt. 223-septiesdecies disp. att. e trans. c.c. e 2545-septiesdecies c.c., proponendo anche motivi aggiunti contro una comunicazione di diffida del commissario liquidatore e formulando una domanda cautelare urgente. Il ricorso è stato notificato al Ministero presso la sede reale e presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, competente in relazione alla sede del giudice adito. Il Ministero non si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la nullità della notificazione e l'ha segnalata alla parte ricorrente in udienza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso al Ministero, poiché gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi contro le amministrazioni statali devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato competente per distretto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, del r.d. 1611/1933 e dell'art. 41, comma 3, c.p.a.; tale regola si applica anche alle notificazioni effettuate tramite PEC. In applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità parziale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 148/2021, il Collegio ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti dell'amministrazione statale, con obbligo di depositare la prova dell'adempimento entro i successivi 10 giorni. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 1 e 3, r.d. 1611/1933

    “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”; le notificazioni “devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”

    Gli atti introduttivi del giudizio amministrativo contro un'amministrazione statale devono essere notificati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    “La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse”

    Il rinvio alle regole sulla rappresentanza e difesa dello Stato comporta l'obbligo di notificare il ricorso presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012, nel testo modificato dal d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    La disciplina delle notificazioni telematiche non esclude l'applicazione delle norme speciali del r.d. 1611/1933 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

  • art. 14, comma 2, d.P.C.S. 28 luglio 2021

    Le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico fanno salvo quanto previsto dal r.d. 1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    A seguito della declaratoria di incostituzionalità parziale, in caso di nullità della notificazione del ricorso e mancata costituzione del destinatario deve essere assegnato al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione, senza che sia necessario accertare la non imputabilità della causa della nullità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    Ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 44, comma 4, c.p.a., eliminando la limitazione che subordinava la rinnovazione della notifica nulla alla non imputabilità della causa dell'esito negativo della notificazione.

Massime di principio

  • I ricorsi amministrativi proposti contro amministrazioni statali devono essere notificati, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito; la notificazione presso la sede dell'amministrazione o presso l'Avvocatura generale dello Stato non soddisfa tale requisito.
  • L'obbligo di notificazione presso l'Avvocatura dello Stato competente si applica anche alle notificazioni effettuate tramite PEC, poiché le regole del processo amministrativo telematico fanno salvo il regime speciale previsto dal r.d. 1611/1933.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e l'amministrazione destinataria non si è costituita, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, senza limitarlo ai soli casi in cui la nullità dipenda da causa non imputabile al notificante.
  • La rinnovazione della notificazione deve essere seguita dal deposito della prova dell'adempimento nelle forme di rito entro il termine assegnato dal giudice; la trattazione della domanda cautelare può essere rinviata al completamento di tale adempimento.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelare

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