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Sentenza

Sentenza del 27/11/2019 n. 30902 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e il conseguente recupero della maggiore IVA, sanzioni e interessi. Sosteneva, da un lato, che l'avviso di liquidazione fosse insufficientemente motivato e, dall'altro, che i locali di sgombero situati nel piano interrato non dovessero essere conteggiati nella superficie utile dell'abitazione, poiché privi di abitabilità e concretamente destinabili solo a deposito. Contestava inoltre l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 2 agosto 1969 e invocava l'applicazione retroattiva della normativa successiva basata sulla categoria catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la contribuente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto dell'avviso di liquidazione. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, sia per il regime della doppia conforme sia per la mancata trascrizione della relazione del CTU, e comunque infondato. La Corte ha stabilito che, per qualificare l'immobile come abitazione di lusso secondo la disciplina applicabile all'acquisto del 2008, rileva la potenziale utilizzabilità degli ambienti per le attività quotidiane, non la loro effettiva abitabilità secondo la normativa edilizia o igienico-sanitaria. I locali di sgombero, non essendo assimilabili alle cantine espressamente escluse, potevano quindi essere inclusi nel calcolo della superficie utile, superiore a 240 mq. La normativa successiva, fondata sulla categoria catastale e applicabile dal 1 gennaio 2014, non era retroattiva. La contribuente è stata condannata al pagamento di 5.300 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, Nota II-bis, Tariffa, Parte Prima

    Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa

    Le agevolazioni non spettano quando l'immobile, secondo la disciplina applicabile al momento dell'acquisto, presenta caratteristiche di abitazione di lusso.

  • D.M. 2 agosto 1969, art. 6

    La superficie utile complessiva superiore a 240 mq costituisce uno dei parametri per la qualificazione dell'abitazione di lusso

    Nel calcolo rientrano gli ambienti concretamente utilizzabili per le attività della vita quotidiana, anche se non formalmente abitabili. Sono esclusi soltanto balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Obbligo di motivazione degli atti impositivi

    La censura sulla motivazione dell'atto tributario deve essere formulata in modo autosufficiente, riportando nel ricorso il contenuto dell'atto contestato.

  • D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Statuto dei diritti del contribuente

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ma la contestazione in cassazione richiede la trascrizione delle parti rilevanti dell'atto.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi

    La motivazione deve rendere comprensibili i presupposti e le ragioni della decisione amministrativa.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il ricorrente deve riportare o riassumere in modo preciso gli atti e i documenti necessari per consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle censure senza esaminare autonomamente i fascicoli.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter

    Regola della doppia conforme

    Quando la decisione di primo grado e quella d'appello coincidono nella ricostruzione dei fatti, non è normalmente deducibile in cassazione il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, salvo dimostrare che le motivazioni fattuali siano diverse.

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10

    Nuovo criterio catastale per l'individuazione degli immobili agevolabili

    La disciplina che esclude dall'agevolazione gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si applica ai contratti registrati dal 1 gennaio 2014 e non retroattivamente agli acquisti precedenti.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33

    Modifica del regime IVA con riferimento al criterio catastale

    Per i trasferimenti successivi al 1 gennaio 2014 anche l'agevolazione IVA è collegata al criterio catastale, senza applicazione retroattiva.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Per gli acquisti soggetti alla disciplina antecedente al 1 gennaio 2014, la qualificazione di un'abitazione come immobile di lusso dipendeva dai parametri dimensionali e qualitativi del D.M. 2 agosto 1969, non dalla sola categoria catastale.
  • Nel calcolo della superficie utile rileva la concreta o potenziale utilizzabilità degli ambienti per attività quotidiane, non necessariamente la loro abitabilità formale secondo le norme edilizie o igienico-sanitarie.
  • I locali accessori possono essere esclusi dal calcolo soltanto se rientrano effettivamente nelle categorie espressamente escluse dalla norma, come cantine, soffitte, scale, balconi, terrazze e posti macchina; la denominazione catastale o descrittiva non è da sola decisiva.
  • In cassazione non è sufficiente affermare che un avviso o una perizia siano stati valutati erroneamente: occorre trascrivere o riassumere precisamente il contenuto rilevante degli atti e indicare dove siano reperibili nel fascicolo.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi nella ricostruzione dei fatti, è fortemente limitata la possibilità di contestare in cassazione la motivazione sul fatto.
  • La normativa fiscale successiva che modifica radicalmente i requisiti dell'agevolazione non si applica retroattivamente; per stabilire la disciplina applicabile occorre fare riferimento alla data di registrazione o di perfezionamento dell'acquisto.
  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente previste dalla legge.

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