Cassazione Penale, Sentenza n. 44423/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferrante impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, riformando la precedente condanna per favoreggiamento (art. 378 c.p.) e ritenendo assorbito il reato di omissione di denuncia (art. 361 c.p.), aveva poi dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso deduceva, tra l'altro, l'erronea qualificazione del ruolo di Ferrante (appartenente alla Polizia di Stato) quale agente o ufficiale di polizia giudiziaria rilevante ai fini dell'obbligo di denuncia, l'illegittimità costituzionale di talune norme organizzative, la non configurabilità del favoreggiamento per mancanza di carattere mirato della condotta, l'insussistenza del fatto come reato di pericolo concreto, vizi nella valutazione dell'elemento soggettivo e della credibilità della vittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha riconosciuto l'interesse ad impugnare di Ferrante e, nel merito, ha stabilito che: a) la qualità di appartenente alla Polizia di Stato non è di per sé sufficiente a integrare l'obbligo penalmente rilevante di denuncia previsto dall'art. 361 c.p. quando la notizia del reato sia stata acquisita in una conversazione privata e al di fuori dell'esercizio delle funzioni; b) il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.) richiede un aiuto mirato a favorire specificamente l'autore del reato principale, con una direzione finalistica chiara, e non si configura sulla base della sola idoneità astratta della condotta ad ostacolare le indagini; c) nella fattispecie mancavano prove sufficienti dell'elemento soggettivo finalizzato a favorire gli autori dell'estorsione e sussisteva una plausibile alternativa giustificazione della condotta. Ne è conseguito che la condotta contestata al Ferrante è risultata insussistente e la sentenza impugnata è stata annullata per tale motivo (con effetto di proscioglimento per insussistenza della condotta).
Norme richiamate
art. 361 cod. pen.
punibilità dell'omissione di rapporto ove connessa alla notizia di reato appresa dall'agente o ufficiale di polizia giudiziaria, qualunque sia la sua modalità di acquisizione, essendo rimessa agli esercenti di tali funzioni anche l'acquisizione della notizia su iniziativa diretta
Il Collegio interpreta la norma nel senso che l'obbligo penalmente rilevante di denuncia richiede una connotazione funzionale: la notizia di reato deve essere stata appresa nell'esercizio o a causa delle funzioni. Se la notizia è acquisita in ambito privato e fuori servizio, l'aggravante dell'art. 361 comma secondo non trova applicazione
art. 378 cod. pen.
sanziona la condotta volta a prestare aiuto a "taluno" a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche
Il favoreggiamento richiede una condotta mirata a favorire specificamente l'autore del reato principale; non è sufficiente la mera idoneità della condotta ad ostacolare le indagini né la consapevolezza generica del reato
art. 39 legge 1 aprile 1981, n. 121
attribuisce agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato la qualita di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; agli appartenenti ai ruoli dei sovraintendenti, degli ispettori e alla qualifica piu elevata degli assistenti viene attribuita la qualita di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria
La norma attribuisce ex lege qualifiche ma non elimina la necessità della connessione funzionale tra la notizia acquisita e l'esercizio delle funzioni ai fini della rilevanza penale dell'omissione di denuncia
art. 68 legge 1 aprile 1981, n. 121
Gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione
La Corte richiama la disposizione per osservare il dovere generale di comportamento, ma ne trae la conseguenza che, in assenza di specifica previsione normativa, gli obblighi connessi alla qualita di agente o ufficiale di polizia giudiziaria non possono essere estesi penalmente a conoscenze acquisite fuori dal servizio e non connesse alle funzioni di polizia giudiziaria
art. 129 cod. proc. pen.
principio in base al quale la sentenza di proscioglimento puo essere pronunciata quando le circostanze escludenti l'esistenza del fatto o la rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile
La Corte ricorda che l'assoluzione 'per decreto' e' ammissibile solo quando la vicenda risulta dagli atti in modo ictu oculi; nel caso di significative alternative interpretative non e' consentito sostituire l'accertamento probatorio con una mera constatazione
art. 378 cod. pen. (lett. richiamo giurisprudenziale)
Giurisprudenza citata (Accardi, Iovino) interpretata per affermare che il favoreggiamento personale e reale richiede che l'aiuto sia prestato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale; aiuti resi per profitto proprio o con finalita diverse possono integrare concorso nel reato principale
art. 416-bis.1 cod. pen. (richiamo dl. n. 152/1991)
ora art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante contestata nella sentenza di merito e richiamata nel procedimento non è stata ritenuta determinante per la decisione di questa Corte, che invece si concentra sulla sussistenza della condotta e dell'elemento soggettivo
Massime di principio
- La qualifica di appartenente alla Polizia di Stato non determina automaticamente un obbligo penale di denuncia: per integrare l'omissione prevista dall'art. 361 c.p. la notizia del reato deve essere stata acquisita nell'esercizio o a causa delle funzioni di polizia giudiziaria.
- Il reato di favoreggiamento richiede un aiuto diretto e finalizzato a favorire specificamente l'autore del reato principale; la mera idoneità astratta della condotta a ostacolare le indagini o un consiglio generico non sono sufficienti per la condanna.
- Quando l'interpretazione dei fatti consente alternative plausibili sulla finalità della condotta, non è possibile fondare una condanna sul solo contenuto di una conversazione intercettata senza ulteriori elementi probatori dell'elemento soggettivo.
- L'assoluzione 'per costituzione degli atti' ex art. 129 c.p.p. e' ammessa solo in presenza di elementi che escludono il fatto o la responsabilità in modo manifestamente incontrovertibile; in presenza di incertezze occorre il normale accertamento probatorio.
- L'interesse ad impugnare di un imputato può sussistere anche quando la sentenza produce effetti extrapenali (es. procedimento disciplinare); la valutazione dell'interesse si compie in base agli effetti pratici che l'annullamento potrebbe produrre, non alla preventiva valutazione di fondatezza.
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