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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34078/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Cassa ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato prescritti i crediti contributivi vantati nei confronti dell'avv. Giuliana Scarpetta e aveva respinto la domanda riconvenzionale della Cassa contro il concessionario (Equitalia Sud) per ottenere il risarcimento del controvalore delle intimazioni di pagamento ritenute prescritte. La Cassa deduceva, in vari motivi, violazioni di norme in materia di prescrizione e responsabilità (tra cui l'art. 1227 c.c.), sostenendo che il concessionario avrebbe dovuto compiere atti interruttivi della prescrizione e che sul punto si sarebbe formato giudicato interno; inoltre sosteneva che, in ragione del rapporto di mandato/rapporto con rappresentanza ex lege, la responsabilità dell'inadempimento dovesse gravare sul concessionario e non sull'ente previdenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui l'art. 1227 c.c. (divieto di risarcimento per danni evitabili con ordinaria diligenza) opera anche nella procedura di riscossione esattoriale e che la Cassa non ha dimostrato di aver usato l'ordinaria diligenza (es. impugnando la sentenza di primo grado) per evitare la prescrizione. Pur riconoscendo che il rapporto con il concessionario ha tratti di mandato e che il concessionario ha obblighi di diligenza nell'azione esecutiva, la Corte ha affermato che ciò non esclude la possibilità di colpa concorrente dell'ente titolare del credito; le valutazioni di fatto sulla diligenza delle parti sono riservate al giudice di merito e non sindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e non sono state liquidate spese per mancanza di difesa delle intimazioni.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    Il principio secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza è stato applicato per escludere la responsabilità del concessionario ove la Cassa avrebbe potuto evitare l'estinzione per prescrizione intervenendo (es. impugnando la sentenza di primo grado o compiendo atti interruttivi).

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine al giudicato interno sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto che non fosse stata provata o comunque non incidesse sulla valutazione della diligenza della Cassa e del concessionario.

  • artt. 1703 e ss.; artt. 1708, 1710 c.c.

    Riferimenti al rapporto di mandato: la giurisprudenza e la Corte hanno riconosciuto che l'affidamento della riscossione comporta profili tipici del mandato con obbligo di diligenza del mandatario/concessionario, ma ciò non esclude la titolarità dell'ente e la sua possibilità di agire per interrompere la prescrizione; possono sussistere responsabilità concorrenti.

  • D.Lgs. n. 46/1999 e D.Lgs. n. 112/1999

    Disciplina della procedura di riscossione e dei diritti/obblighi del concessionario: la normativa non impedisce all'ente creditore di adottare atti interruttivi della prescrizione e prevede strumenti di controllo dell'ente sull'operato del concessionario; tuttavia attribuisce al concessionario compiti qualificati nel recupero coattivo.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato nella giurisprudenza citata (Sezioni Unite) in ordine all'applicabilità del termine di prescrizione dell'actio iudicati nel contesto della cartella esattoriale non opposta; sottolinea che il credito mantiene la sua natura sostanziale.

  • art. 1188 c.c.

    Riferimento alla figura dell'adiectus solutionis causa in relazione all'affidamento in riscossione: il concessionario assume taluni contenuti propri del mandato pur essendo preposto all'incasso.

Massime di principio

  • L'ente titolare del credito (es. ente previdenziale) mantiene la titolarità del credito anche quando la riscossione è affidata a un concessionario: pertanto l'ente può e talvolta deve porre in essere atti idonei a interrompere la prescrizione.
  • Il concessionario incaricato della riscossione ha obblighi di diligenza e responsabilità nell'esecuzione del mandato; tuttavia l'esistenza del rapporto di mandato non esclude che l'ente commetta una colpa concorrente rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c.
  • Per ottenere il risarcimento il creditore deve dimostrare che il danno non era evitabile con l'ordinaria diligenza: omissioni come il mancato esercizio dell'impugnazione di una sentenza favorevole al debitore o il mancato compimento di atti interruttivi possono escludere o ridurre il diritto al risarcimento.
  • Le questioni di fatto relative alla diligenza delle parti e al nesso di causalità (richieste dall'art. 1227 c.c.) sono valutazioni del giudice di merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali gravi.
  • Quando si deduce un giudicato interno sulla prescrizione è necessario dimostrare chiaramente l'efficacia di quel giudicato e la sua incidenza sulla posizione delle parti; la sola esistenza di atti o statuizioni favorevoli non basta se non collegata alla condotta complessiva delle parti.

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