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Sentenza

Sentenza n. 10042/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - della delibera n. 388/24/CONS adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AgCom” o “Autorità”) in data 9 ottobre 2024 (“Provvedimento Impugnato”), pubblicata sul relativo sito web il 31 ottobre 2024 (recante il “Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”) e non notificata alla Società; - dell’Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS, recante il testo del Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali, adottato dall’Autorità il 9 ottobre 2024 e pubblicato sul relativo sito web il 31 ottobre 2024; - dell’Allegato B alla delibera n. 388/24/CONS, recante gli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 203/24/CONS e valutazioni dell’Autorità, adottato dall’Autorità il 9 ottobre 2024 e pubblicato sul relativo sito il 31 ottobre 2024; nonché, per quanto occorrer possa, - della delibera n. 2/24/CONS, recante l’“Avvio del procedimento istruttorio relativo alla revisione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”, adottata dall’Autorità il 10 gennaio 2024; - della delibera n. 203/24/CONS, recante l’avvio della consultazione pubblica per la revisione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali, adottata dall’Autorità il 12 giugno 2024 e pubblicata sul relativo sito il 21 giugno 2024; - dell’Allegato B alla delibera n. 203/24/CONS, recante il documento di consultazione relativo alla revisione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali, adottato dall’Autorità il 12 giugno 2024 e pubblicato sul relativo sito il 21 giugno 2024; - dell’Allegato C alla delibera n. 203/24/CONS, recante lo Schema di Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali, adottato dall’Autorità il 12 giugno 2024 e pubblicato sul relativo sito il 21 giugno 2024; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale, anche non conosciuto, nessuno escluso.

Giustizia amministrativa202500604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM n. 388/24/CONS e relativi allegati, recanti il nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali, nonché gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità regolatoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il nuovo regolamento AGCOM censurando, in primo luogo, le condizioni per il diniego del rinnovo dei titoli abilitativi, consistenti nella mancata presentazione dei bilanci o nella presenza di due bilanci consecutivi in perdita e nell'inadempimento dell'obbligo di miglioramento delle infrastrutture di rete. Ha dedotto eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, discriminazione, lesione dell'affidamento, difetto di istruttoria e di motivazione. In secondo luogo, ha contestato l'esclusione dal concetto di servizio postale della mera comparazione o intermediazione commerciale priva di offerta al pubblico, deducendo illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In terzo luogo, ha censurato la riduzione degli obblighi informativi, inclusa la mancata predisposizione e pubblicazione della carta dei servizi, per i soggetti che svolgono una singola fase dell'attività postale esclusivamente per conto altrui e senza una propria offerta al pubblico, deducendo illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Infine, ha contestato l'obbligo imposto agli operatori che si avvalgono di altri soggetti di inserire nei contratti clausole sul rispetto della normativa di settore e di rendere un'autodichiarazione sul rispetto, nei contratti con tali soggetti, delle norme in materia di ordine pubblico, riservatezza, condizioni di lavoro, sicurezza e normativa postale. Secondo la ricorrente, tali previsioni avrebbero introdotto una responsabilità per fatto altrui o culpa in vigilando, in violazione dei principi di personalità della responsabilità sanzionatoria, degli artt. 1 l. 689/1981, 7 CEDU e 3 e 27 Cost.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché durante il processo la società ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione generale e della licenza individuale. L'interesse a contestare la disciplina applicabile a futuri rinnovi è stato ritenuto generale e astratto, non sorretto da una lesione concreta e attuale; la clausola regolamentare è stata qualificata come prescrizione non immediatamente lesiva, sicché il ricorso avrebbe altrimenti realizzato un sindacato preventivo e astratto sul regolamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la ricorrente, essendo operatore postale, non rientra nella categoria della mera comparazione o intermediazione commerciale priva di offerta al pubblico e non subisce dalla disposizione alcun pregiudizio attuale. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la disciplina sulla riduzione degli obblighi informativi riguarda soggetti che svolgono una o più fasi del processo postale esclusivamente come fornitori di operatori postali e privi di propria offerta al pubblico, categoria nella quale la ricorrente non rientra. Il quarto motivo è stato respinto nel merito. Il TAR ha ritenuto che l'obbligo di garanzia non istituisca né una funzione privata di vigilanza su attività altrui né una responsabilità oggettiva o per fatto dei subfornitori, ma soltanto un onere contrattuale di natura organizzativa e preventiva: l'operatore deve inserire nei contratti il richiamo al rispetto della normativa applicabile e rendere la prevista autodichiarazione. Tale obbligo è stato giudicato ragionevole, proporzionato e riconducibile a minimi doveri di diligenza contrattuale. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile, in parte inammissibile e per il resto respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore dell'AGCOM, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare d'ufficio in udienza la sopravvenuta carenza di interesse relativa al primo motivo.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della necessità di un interesse concreto e attuale e del divieto di un sindacato preventivo e astratto su una disposizione regolamentare non immediatamente lesiva.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato per il principio dell'interesse ad agire, inteso come interesse concreto e attuale alla tutela.

  • art. 1 l. 689/1981

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla pretesa introduzione di una responsabilità sanzionatoria per fatto altrui; il motivo è stato respinto perché il regolamento non introduce tale responsabilità.

  • art. 7 CEDU

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai principi di legalità e personalità della responsabilità sanzionatoria; la censura è stata respinta per l'insussistenza di una nuova responsabilità sanzionatoria.

  • art. 3 Cost.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo dell'irragionevolezza della disciplina; il motivo è stato respinto.

  • art. 27 Cost.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione del principio di personalità della responsabilità; il TAR ha escluso che la disciplina introduca responsabilità per fatto altrui o oggettiva.

  • art. 8, comma 3, Allegato A alla delibera AGCOM n. 388/24/CONS

    il rinnovo del titolo può essere denegato nel caso in cui il richiedente non rispetti i requisiti prescritti dalla presente disposizione o nel caso in cui emergano irregolarità nella documentazione fornita, inclusi: a) mancata presentazione dei bilanci o due bilanci consecutivi in perdita; b) inadempimento dell'obbligo di miglioramento delle infrastrutture di rete

    La disposizione è stata ritenuta non attualmente lesiva dopo l'ottenimento, da parte della ricorrente, dei titoli abilitativi rinnovati.

  • art. 1, comma 1, lett. g), Allegato A alla delibera AGCOM n. 388/24/CONS

    la mera attività di comparazione o intermediazione commerciale di servizi postali, priva di un'offerta al pubblico di tali servizi

    La previsione è stata ritenuta non lesiva della ricorrente, che non appartiene alla categoria dei meri comparatori o intermediari privi di offerta al pubblico.

  • art. 9, comma 2, lett. b), Allegato A alla delibera AGCOM n. 388/24/CONS

    predisporre e pubblicare la carta dei servizi in conformità alla Direttiva generale e ai successivi provvedimenti adottati in materia, ad eccezione di coloro che svolgono una singola fase dell'attività postale esclusivamente per conto altrui e non hanno una propria offerta al pubblico di servizi postali

    La disposizione riduce gli obblighi informativi per i fornitori che svolgono fasi dell'attività postale esclusivamente per conto di altri operatori e senza una propria offerta al pubblico; non è stata ritenuta direttamente lesiva della ricorrente.

  • art. 9, comma 1, lett. i), Allegato A alla delibera AGCOM n. 388/24/CONS

    per i fornitori di servizi postali che si avvalgono di altri soggetti per lo svolgimento delle attività postali, oltre al rispetto dell'obbligo di garanzia di cui all'articolo 7, comma 10, lett. c), l'obbligo di richiamare nei contratti il dovere del rispetto delle norme a tutela dell'utenza

    Introduce un obbligo di richiamo contrattuale delle norme a tutela dell'utenza, qualificato dal TAR come onere di diligenza contrattuale e non come responsabilità per le violazioni dei subfornitori.

  • art. 7, comma 10, lett. c), Allegato A alla delibera AGCOM n. 388/24/CONS

    trasmissione, al momento della presentazione della domanda per il rilascio del titolo abilitativo, di un'autodichiarazione circa […] il rispetto, nei contratti stipulati con soggetti che operino per loro conto ai sensi della normativa vigente, delle disposizioni in materia di ordine pubblico, riservatezza, condizioni di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della normativa di settore, incluso il presente Regolamento

    Prevede un obbligo formale e organizzativo di autodichiarazione e di adeguamento contrattuale, senza trasferire all'operatore funzioni pubbliche di vigilanza né responsabilità oggettiva per gli illeciti autonomamente commessi dai subfornitori.

Massime di principio

  • L'impugnazione di una disposizione regolamentare è ammissibile soltanto in presenza di una lesione concreta, attuale e giuridicamente rilevante della posizione del ricorrente; non è consentito utilizzare il giudizio amministrativo per ottenere un sindacato astratto sulla legalità dell'azione amministrativa.
  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente ottiene il titolo abilitativo il cui mancato rilascio o rinnovo costituiva la lesione dedotta, viene meno l'interesse concreto e attuale a contestare le condizioni regolamentari applicabili a quel procedimento; il persistente interesse a futuri rinnovi integra un interesse generale e astratto, non sufficiente a sostenere l'azione di annullamento.
  • Una disposizione regolamentare che disciplina una categoria di operatori diversa da quella cui appartiene il ricorrente non è impugnabile da quest'ultimo in assenza della dimostrazione di uno specifico pregiudizio attuale alla propria sfera giuridica.
  • L'obbligo imposto a un operatore postale di inserire nei contratti con i propri fornitori il richiamo al rispetto della normativa di settore e di renderne autodichiarazione costituisce un onere contrattuale organizzativo e preventivo; in assenza di ulteriori previsioni normative, non comporta trasferimento di funzioni pubbliche di vigilanza né responsabilità oggettiva o per fatto altrui per gli illeciti autonomamente commessi dai subfornitori.
  • Gli oneri organizzativi e contrattuali minimi, diretti a garantire il rispetto della normativa applicabile nei rapporti con i fornitori di servizi postali, sono legittimi se ragionevoli e proporzionati e non trasformano l'operatore principale nel responsabile sanzionatorio automatico delle condotte dei soggetti terzi.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Legittimazione e interesse a ricorrere
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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