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Sentenza

Sentenza del 12/09/2023 n. 26393 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Importazione nel 2016 di tubi dichiarati di origine India. L'Ufficio doganale rilevava incongruenze (fattura indicante porto d'imbarco e dicitura PRC; certificato di origine indiano) e, a seguito di accertamenti, concludeva che la merce era di origine cinese. A.A. chiedeva l'autorizzazione alla rispedizione all'estero e lo sgravio/rimborso dei dazi ovvero, in subordine, la rideterminazione del valore (poiché il valore delle merci cinesi era inferiore). La merce veniva sequestrata per ipotesi di contrabbando; l'Ufficio negava la rispedizione sostenendo che bisognava prima procedere alla definitiva importazione e al pagamento dei diritti. A.A. impugnava i provvedimenti in primo grado e poi in appello; la CTR rideterminava il valore equitativamente al 75% dell'importo fatturato (riduzione dei dazi antidumping), ma confermava che la rispedizione poteva essere autorizzata solo dopo assolvimento degli adempimenti di importazione. A.A. ricorreva in Cassazione con quattro motivi, in particolare deducendo che la CTR non si era pronunciata sulla richiesta di restituzione dei dazi alla luce dell'annullamento del Reg. CE 926/2009 per il produttore Hubei Xinyegang Steel Co.Ltd.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato: ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte territoriale di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché esamini la domanda di restituzione dei diritti alla luce delle sentenze del Tribunale UE e della Corte di Giustizia UE che hanno annullato/invalidato atti relativi al dazio antidumping (Reg. CE 926/2009) e verifichi l'effettiva riconducibilità della merce al produttore Hubei Xinyegang sulla base degli atti. Il secondo motivo (contestazione del diniego alla rispedizione) è stato rigettato: la Cassazione ha confermato che la rispedizione e il conseguente sgravio/rimborso sono ammessi solo se l'importatore dimostra che la merce risultava difettosa o non conforme alle pattuizioni già al momento dell'accettazione della dichiarazione. I terzo e quarto motivo sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo. Sentenza cassata e rinviata; spese compensate nella cognizione del rinvio.

Norme richiamate

  • TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali) art. 133

    Stabilisce che le merci entrano nella libera disponibilità dell'importatore dopo accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti; utilizzato per argomentare che la rispedizione può essere autorizzata solo dopo la definitiva importazione.

  • TULD art. 135

    Indica i casi in cui è ammessa la rispedizione all'estero (anche per merci difettose o non conformi); la Corte interpreta che si tratta di merci definitivamente importate e che l'onere probatorio spetta all'importatore.

  • TULD art. 136

    Regole procedurali connesse alla rispedizione; richiamato insieme agli artt. 135 e 137 per la disciplina dello sgravio/rimborso.

  • TULD art. 137 comma 2

    Prevede che la rispedizione effettuata entro il termine previsto comporta lo sgravio dei diritti liquidati e il rimborso di quelli già pagati; la Corte evidenzia che ciò opera solo se ricorrono le condizioni previste dall'art.135 e provate dall'importatore.

  • TULD art. 138

    Consente di richiedere la rispedizione anche prima della registrazione della dichiarazione definitiva, ma solo se l'importatore abbia già accertato l'esistenza di una delle circostanze dell'art.135; la Corte distingue accettazione della dichiarazione e successiva registrazione (richiamando D.Lgs. n.374/1990 art.8).

  • Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario) art. 238 comma 1

    Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando venga accertato che l'importo contabilizzato di tali dazi riguarda merci vincolate al regime doganale considerato e rifiutate dall'importatore perché, al momento di cui all'art. 67, risultavano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale era stata effettuata l'importazione

    Rimborso/sgravio ammissibili solo se la non conformità era apparente al momento dell'accettazione della dichiarazione; la Corte utilizza la norma per sostenere l'onere a carico dell'importatore di provare la difformità già al momento della dichiarazione.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992 (CDC) art. 67

    Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale

    La data di accettazione della dichiarazione è il momento da cui si valuta la conformità delle merci ai fini di rimborso/sgravio; se l'importatore non era a conoscenza della difformità in quel momento, non ha diritto automatico al rimborso.

  • Reg. CE 926/2009 (dazio antidumping) e successive misure (es. Reg. UE 2015/2272; citati Reg. CE 826/2009)

    Normativa europea che istituiva un dazio antidumping su determinate importazioni (tra cui tubi da produttori cinesi); la Corte ordina di verificare, dopo l'annullamento di talune disposizioni da parte del Tribunale UE/Corte di Giustizia, se la merce importata rientri fra quelle per le quali il dazio era stato illegittimamente applicato, con conseguente possibile restituzione dei diritti.

  • D.Lgs. n. 374/1990 art. 8

    Richiamato per l'interpretazione della 'registrazione' della dichiarazione doganale che segue l'accettazione; serve a distinguere i vari momenti procedurali ai fini dell'applicabilità della rispedizione e degli sgravî.

Massime di principio

  • L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale; per ottenere sgravio/rimborso per merci non conformi occorre provare che la non conformità era nota o rilevabile al momento dell'accettazione.
  • La rispedizione all'estero e il conseguente sgravio dei diritti sono ammessi solo se l'importatore dimostra che, al momento della dichiarazione, la merce era difettosa o non conforme alle pattuizioni contrattuali (onere probatorio a carico dell'importatore).
  • Se la non conformità emerge soltanto dopo controlli doganali (ispezioni fisiche) e l'importatore non aveva provato la difformità prima dell'accettazione, il diritto al rimborso/sgravio generalmente non sussiste.
  • Se intervenute pronunce comunitarie annullano atti che hanno imposto dazi (es. misure antidumping) per specifici produttori, l'importatore può avere diritto alla restituzione dei diritti pagati; è necessario verificare la riconducibilità della merce al produttore beneficiato dall'annullamento.
  • Se la merce è sequestrata per ipotesi di reato (es. contrabbando), la disponibilità e le modalità di rispedizione possono essere condizionate dagli sviluppi del procedimento penale e dal dissequestro disposto dall'autorità giudiziaria.
  • Per minimizzare il rischio di perdere il diritto a rimborso, l'importatore dovrebbe: documentare tempestivamente qualsiasi difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali prima o al momento della dichiarazione; conservare e presentare prove di origine e di produttore; chiedere tempestivamente l'intervento giurisdizionale o amministrativo se ritiene illegittimo un provvedimento doganale.
  • In caso di contrasto tra decisioni nazionali e pronunce comunitarie su misure antidumping, è opportuno segnalare e far valutare giudizialmente l'effetto delle pronunce UE sulla validità dei dazi applicati e sulla domanda di restituzione.

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