Sentenza n. 950/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari che aveva riconosciuto somme retributive e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, n. 1207/2025, successivamente corretta per errore materiale. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.966,03, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, nonché alla rifusione delle spese del giudizio. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla cancelleria, la sua notificazione al Ministero e il mancato adempimento dell'Amministrazione. Ha inoltre evidenziato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorso il quale il creditore può agire per l'esecuzione. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il titolo giudiziale esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero, qualora non avesse già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della retribuzione professionale stabilito dal giudice ordinario. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, consente il ricorso all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina attuativa.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di un'amministrazione è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e sono decorsi inutilmente 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice dell'ottemperanza, deve porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, potendo essere autorizzato a delegare le attività a un dirigente territorialmente competente.
- La mancanza di disponibilità nei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento non impedisce l'esecuzione del giudicato, potendo il commissario ricorrere, ricorrendone i presupposti, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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