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Sentenza

Sentenza n. 3775/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 14/3/2022 n. 1662.

Giustizia amministrativa202501086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1662/2022, nella parte relativa alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1662/2022, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 400,00 per compensi professionali, oltre IVA, contributo alla Cassa Avvocati, spese generali e altri accessori di legge. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonché il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre chiesto il riconoscimento degli interessi, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha preliminarmente escluso l’applicabilità dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001, poiché il ricorrente non era creditore di un’equa riparazione ai sensi di tale legge, ma vantava un credito derivante da una sentenza amministrativa relativa alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata telematicamente al Ministero della Giustizia presso un indirizzo PEC estratto da pubblico elenco e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto pagamento; sussistevano quindi i presupposti dell’azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. L’amministrazione è stata condannata a pagare entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, le somme dovute in forza del giudicato, compresi gli interessi decorrenti dal passaggio in giudicato e tutti gli accessori di legge, incluse IVA, contributo alla Cassa Avvocati e spese generali ai sensi del d.m. 55/2014. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da designarsi dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, con facoltà di subdelega. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario dovrà provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo anche gli eventuali atti di modifica del bilancio. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato amministrativo non sia stato eseguito e l’amministrazione non dimostri l’adempimento dell’obbligo di pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o equivalente; decorso inutilmente tale termine, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    La sospensione prevista per determinate controversie relative ai crediti da equa riparazione non si applica quando il credito azionato deriva da una sentenza amministrativa di condanna alle spese e non da un titolo ex l. 89/2001.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    Il compenso del commissario ad acta è liquidato secondo la disciplina prevista per le modalità di pagamento dei crediti da equa riparazione, come richiamata dalla decisione.

  • art. 1, comma 817, lett. g), l. 207/2024

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, applicabile alla liquidazione del compenso del commissario ad acta.

  • d.m. 55/2014

    Le spese generali costituiscono accessorio dovuto insieme agli altri oneri di legge, quando riconosciute dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza amministrativa di condanna al pagamento di spese di giudizio, il ricorrente deve allegare il titolo giudiziale passato in giudicato e l’inadempimento; spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto pagamento.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo o equivalente all’amministrazione e, una volta inutilmente decorso, consente la proposizione del giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento coattivo.
  • Quando il giudicato condanna l’amministrazione al pagamento di compensi professionali, l’obbligo esecutivo comprende gli accessori di legge indicati nel titolo, inclusi IVA, contributo alla Cassa Avvocati, spese generali e interessi decorrenti dal passaggio in giudicato, se riconosciuti dal giudice dell’ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a sostituire l’amministrazione in caso di persistente inerzia, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese le modifiche di bilancio funzionali al pagamento.
  • La disciplina di sospensione prevista per i crediti derivanti dalla legge sull’equa riparazione non si applica al credito per spese processuali derivante da una sentenza amministrativa, anche se il giudizio originario riguardava l’esecuzione di un decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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