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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25523/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)

La controversia

La cessionaria ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un credito ipotecario di € 2.996.902,63, derivante da un mutuo fondiario stipulato dalla società poi fallita con una banca, successivamente incorporata da un altro istituto e da questa ceduto alla ricorrente. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per la mancata produzione del piano di ammortamento e del prospetto di calcolo degli interessi; il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, aveva respinto l’impugnazione, ritenendo che il piano fosse necessario per verificare il credito residuo, anche in ragione di rilievi sulla genericità e scarsa chiarezza delle indicazioni contrattuali relative ai tassi e sulla non prevedibilità degli importi dovuti. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che, pur avendo il Tribunale enunciato correttamente che il piano di ammortamento non è requisito indispensabile per provare il credito, aveva poi addossato alla creditrice l’onere di provare i pagamenti del debitore e aveva attribuito al piano valore probatorio necessario. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme indicate in relazione alla determinazione degli interessi, assumendo che, se il Tribunale avesse inteso dichiarare nulle le clausole sul tasso, avrebbe dovuto riconoscerle almeno gli interessi corrispettivi al tasso legale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha precisato che, per l’ammissione al passivo di un credito da mutuo, il creditore deve provare il titolo, la sua anteriorità al fallimento e la disciplina contrattuale dell’ammortamento, comprese scadenze e tasso; non è invece indispensabile produrre il piano di ammortamento, tanto più quando il mutuo è a tasso variabile e il piano costituisce una proiezione teorica da correggere in base all’andamento effettivo del tasso. Se la disciplina contrattuale consente di determinare gli importi dovuti, il giudice deve verificare la corrispondenza tra la somma richiesta e il credito residuo, considerando i pagamenti riconosciuti dal creditore o allegati e provati dal curatore, sul quale grava il relativo onere, anche avvalendosi di una consulenza contabile. Se invece il tasso non è determinabile, la questione attiene alla nullità della clausola e non può essere superata mediante la produzione del piano. Il Tribunale ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. perché ha trattato il piano come prova necessaria e gli ha attribuito, in assenza di previsione normativa, valore prevalente sulle altre prove disponibili. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto è stato cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    In tal modo, il giudice a quo ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., essendosi sottratto al dovere di prudentemente apprezzare tutte le prove disponibili, per avere attribuito ad una di esse un valore di prova legale prevalente sulle altre, pur in mancanza di disposizioni di legge in tal senso.

    Il giudice deve apprezzare prudentemente tutte le prove disponibili e non può attribuire al piano di ammortamento un valore legale o una prevalenza probatoria che la legge non prevede.

  • art. 116 c.p.c.

    In tal modo, il giudice a quo ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., essendosi sottratto al dovere di prudentemente apprezzare tutte le prove disponibili, per avere attribuito ad una di esse un valore di prova legale prevalente sulle altre, pur in mancanza di disposizioni di legge in tal senso.

    La valutazione delle prove non consente di trattare il piano di ammortamento come prova legale prevalente, in mancanza di una disposizione che gli attribuisca tale efficacia.

  • art. 2697 c.c.

    il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l’onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento

    Nel giudizio di verifica del passivo il curatore deve provare i pagamenti delle rate scadute prima della dichiarazione di fallimento; il creditore prova il titolo, la sua anteriorità e la disciplina dell’ammortamento.

  • art. 1346 c.c.

    Naturalmente, anche il mutuo, come ogni contratto, deve avere un oggetto determinato o determinabile (art. 1346 c.c.) e, quindi, deve contenere un disciplina del tasso di interesse che permetta l’esatta individuazione – sia pure a posteriori, se il tasso è variabile, ma pur sempre in base a criteri predeterminati nel contratto – degli obblighi di pagamento gravanti sulla parte mutuataria.

    La clausola sugli interessi deve consentire di individuare gli obblighi di pagamento in base a criteri contrattuali predeterminati; nei mutui a tasso variabile il calcolo può avvenire a posteriori.

  • art. 112 c.p.c.

    Per quanto argomentato con riferimento al primo, questo secondo motivo sarebbe inammissibile, perché ipotizza una ratio decidendi diversa da quella adottata dal giudice a quo e palesata nella motivazione; risulta tuttavia assorbito, proprio per l’accoglimento della prima censura.

    La censura che presuppone una ratio decidendi diversa da quella effettivamente adottata dal giudice non è scrutinabile su tale presupposto; nel caso concreto la Corte non l’ha esaminata nel merito, dichiarandola assorbita.

  • art. 1284 c.c.

    Per quanto argomentato con riferimento al primo, questo secondo motivo sarebbe inammissibile, perché ipotizza una ratio decidendi diversa da quella adottata dal giudice a quo e palesata nella motivazione; risulta tuttavia assorbito, proprio per l’accoglimento della prima censura.

    La norma è stata richiamata nell’esposizione del secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne ha fornito un’interpretazione.

  • art. 1419 c.c.

    Per quanto argomentato con riferimento al primo, questo secondo motivo sarebbe inammissibile, perché ipotizza una ratio decidendi diversa da quella adottata dal giudice a quo e palesata nella motivazione; risulta tuttavia assorbito, proprio per l’accoglimento della prima censura.

    La norma è stata richiamata nell’esposizione del secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne ha fornito un’interpretazione.

  • art. 1339 c.c.

    Per quanto argomentato con riferimento al primo, questo secondo motivo sarebbe inammissibile, perché ipotizza una ratio decidendi diversa da quella adottata dal giudice a quo e palesata nella motivazione; risulta tuttavia assorbito, proprio per l’accoglimento della prima censura.

    La norma è stata richiamata nell’esposizione del secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne ha fornito un’interpretazione.

  • art. 1813 c.c.

    Per quanto argomentato con riferimento al primo, questo secondo motivo sarebbe inammissibile, perché ipotizza una ratio decidendi diversa da quella adottata dal giudice a quo e palesata nella motivazione; risulta tuttavia assorbito, proprio per l’accoglimento della prima censura.

    La norma è stata richiamata nell’esposizione del secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne ha fornito un’interpretazione.

  • art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993

    Per quanto argomentato con riferimento al primo, questo secondo motivo sarebbe inammissibile, perché ipotizza una ratio decidendi diversa da quella adottata dal giudice a quo e palesata nella motivazione; risulta tuttavia assorbito, proprio per l’accoglimento della prima censura.

    La disposizione è stata richiamata nell’esposizione del secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne ha fornito un’interpretazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In tal modo, il giudice a quo ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., essendosi sottratto al dovere di prudentemente apprezzare tutte le prove disponibili, per avere attribuito ad una di esse un valore di prova legale prevalente sulle altre, pur in mancanza di disposizioni di legge in tal senso.

    La Corte ha accolto la censura di violazione di legge processuale incentrata sull’erroneo trattamento del piano di ammortamento come mezzo di prova necessario e prevalente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Per quanto argomentato con riferimento al primo, questo secondo motivo sarebbe inammissibile, perché ipotizza una ratio decidendi diversa da quella adottata dal giudice a quo e palesata nella motivazione; risulta tuttavia assorbito, proprio per l’accoglimento della prima censura.

    Il motivo formulato ai sensi di tale disposizione è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

    La norma è indicata quale disciplina della trattazione del ricorso in camera di consiglio; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo relativo a un credito da mutuo, il creditore deve provare l’esistenza del titolo, la sua anteriorità al fallimento e la disciplina contrattuale dell’ammortamento, comprese scadenze e tasso; la produzione del piano di ammortamento non è requisito indefettibile della prova del credito residuo.
  • Se il mutuo è a tasso variabile, il piano di ammortamento può costituire soltanto una proiezione teorica e approssimativa, da correggere alla luce dell’effettivo andamento del tasso; la sua mancanza non giustifica, da sola, il rigetto della domanda di ammissione al passivo.
  • Il debitore mutuatario, e per esso il curatore, ha l’onere di provare i pagamenti delle rate scadute prima del fallimento, salvo quelli già riconosciuti dal creditore; il giudice deve verificare il credito residuo sulla base delle prove disponibili e può ricorrere a una consulenza contabile.
  • La disciplina contrattuale del tasso deve rendere determinabili gli obblighi di pagamento mediante criteri predeterminati, anche se il calcolo del tasso variabile può essere effettuato a posteriori. Se tale determinabilità manca, la questione riguarda la validità della clausola e non può essere risolta o sanata producendo un piano di ammortamento.
  • Il giudice non può attribuire al piano di ammortamento, in assenza di una previsione normativa, valore di prova legale o prevalenza sulle altre prove disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullità

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