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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13271/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una banca cessionaria, della sentenza d'appello che aveva dichiarato nullo il termine apposto a un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato anni prima dalla lavoratrice con un diverso istituto di credito, con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato, ordine di riammissione in servizio e condanna al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'atto notarile di cessione del 28 giugno 2012 integrasse un trasferimento d'azienda e rendesse la banca cessionaria legittimata passiva rispetto alle pretese della lavoratrice; aveva inoltre escluso la speciale disciplina bancaria invocata dalla cessionaria e giudicato non specificata per iscritto la causale del termine, riferita al fronteggiamento dell'incremento di attività della nuova azienda sorta dalla fusione di due banche. Nel ricorso per cassazione la banca deduceva: 1) violazione degli artt. 1362 c.c. e vizio motivazionale nella lettura dell'atto di cessione; 2) violazione dell'art. 2112 c.c., degli artt. 80 e 90 T.U.B. e dell'art. 1273 c.c., sostenendo che non vi fosse trasferimento d'azienda e che dovesse applicarsi la disciplina speciale per gli istituti di credito in LCA; 3) violazione del d.lgs. n. 368 del 2001 e del CCNL bancario, assumendo che la clausola appositiva del termine fosse specifica e che l'istruttoria richiesta non fosse stata svolta; 4) ulteriore violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, richiamando un precedente della stessa Corte d'appello che avrebbe applicato la disciplina bancaria speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché sostanzialmente diretti a contestare l'interpretazione dell'atto di cessione e la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi e senza rispettare i limiti del sindacato di legittimità in tema di ermeneutica contrattuale e vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha giudicato infondato il terzo motivo, ribadendo che l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 richiede una specificazione puntuale e circostanziata delle ragioni del termine e che la clausola richiamata dalla Corte territoriale era generica, non consentendo di verificare il collegamento esclusivo tra assunzione a termine ed esigenza indicata; ha inoltre affermato che la nullità della clausola appositiva del termine comporta la conversione del rapporto in tempo indeterminato, anche se il termine sia stato considerato essenziale. Ha ritenuto privo di fondamento l'ultimo motivo, osservando che un eventuale diverso orientamento espresso in altra causa non incide di per sé sulla legittimità della decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come norma di ermeneutica contrattuale, ma la censura che ne invocava la violazione è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una diversa lettura dell'atto negoziale riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere dedotto in modo generico; il ricorso deve confrontarsi con i rigorosi limiti elaborati dalle Sezioni Unite.

  • art. 2112 c.c.

    La censura che ne invocava la violazione è stata respinta perché fondata su una diversa interpretazione dell'atto di cessione e non coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 80 e 90 T.U.B.

    La Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina speciale invocata dalla banca nel caso concreto, ritenendo corretta la qualificazione del rapporto di cessione operata dal giudice di merito.

  • art. 1273 c.c.

    Richiamato nella doglianza relativa all'inquadramento della vicenda circolatoria, ma la censura è stata reputata inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001

    Per la legittimità del termine la causale deve essere specificata per iscritto in modo circostanziato e puntuale, così da rendere verificabile la concreta connessione tra durata temporanea della prestazione e esigenze aziendali indicate.

  • art. 31 CCNL per i quadri direttivi, impiegati e ausiliari delle banche di credito cooperativo

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della specificità della causale, ma la Corte ha confermato il giudizio di genericità della clausola.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    Confermato il diritto del lavoratore all'indennità commisurata a tre mensilità dell'ultima retribuzione in conseguenza della conversione del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'interpretazione di un atto negoziale e la ricostruzione della volontà delle parti costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici e della coerenza logica della motivazione.
  • La denuncia del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede una specifica individuazione del fatto decisivo omesso e non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti o del contratto.
  • Ai fini della legittimità del contratto a termine, la causale deve essere indicata per iscritto in modo puntuale e circostanziato, tale da consentire il controllo sulla effettiva connessione tra esigenza aziendale e assunzione a tempo determinato.
  • La formulazione generica di una ragione giustificativa del termine comporta la nullità della clausola appositiva e la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, anche ove il termine sia stato considerato essenziale dalle parti.
  • La deduzione di una diversa disciplina speciale applicabile alla vicenda, se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, non è idonea a scalfire la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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